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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24031/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Perugia del 23 ottobre 2018, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 314-bis (capo A, riqualificato in primo grado ai sensi degli artt. 612, 61 n. 10 cod. pen.) e 81, 337 (così riqualificato in primo grado il fatto) e 582 cod. pen. (capo B) ed in particolare assolveva l'imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminava per l'effetto la pena, mentre confermava per il resto.Quanto al capo B), era stato contestato all'imputato di aver il 29 novembre 2011 usato minaccia e violenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio.

Va precisato che il Tribunale aveva derubricato il fatto di cui al capo A) nel reato di minaccia aggravata, in quanto difettava la contestualità tra le offese pronunciate e il compimento da parte del p.u. di un atto di ufficio (l'imputato si riferiva ad un atto avvenuto il giorno prima, in cui si era sottratto ad un controllo in materia di stupefacenti che il Cravotta si apprestava a compiere), mentre aveva ravvisato il reato di cui all'art. 337 cod. pen. di cui al capo B), essendo ricorso a violenza e minaccia per divincolarsi e sottrarsi al controllo del carabiniere Cravotta.

In sede di appello, la Corte territoriale assolveva l'imputato dal reato di cui al capo A), avendo escluso che costui avesse profferito minacce, rigettando invece le censure relative al capo B).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 530 cod. proc. pen.) in relazione al reato contestato.

La Corte di appello doveva valutare che la prova si fondava sulla sola dichiarazione della persona offesa, la cui credibilità ed attendibilità andava verificata.

Non si comprende quale sia l'atto di ufficio al quale l'imputato si sarebbe opposto.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 e 99 cod. pen. in relazione al reato contestato.

La sentenza merita censura anche in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

La Corte di appello doveva prendere in esame i parametri soggettivi e oggettivi dell'art. 133 cod. pen. con la riduzione ai minimi edittali della pena.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 531 cod. proc. pen., 157, 159, 160 cod. pen. in relazione al reato contestato.

La Corte di appello doveva dichiarare la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorso appare fondato con il riferimento al profilo segnalato nel primo motivo sulla ricostruzione della vicenda.

Invero, non è chiaro, alla luce del progressivo ridimensionamento dei fatti, che ha portato i giudici di merito sin dal primo grado ad escludere che la condotta descritta al capo A) sia stata commessa dall'imputato in relazione all'attuale compimento da parte del pubblico ufficiale di un atto del suo ufficio, come tale quadro si venga a conciliare con la ravvisata resistenza al pubblico ufficiale di cui al capo B) (nella imputazione si contesta che il ricorrente si sarebbe opposto al compimento di un atto dell'ufficio, consistito nella "redazione degli atti" per il reato di cui al capo A).

Tale vizio motivazionale non può comportare tuttavia un rinnovato giudizio di merito in quanto va constatata la oramai maturata prescrizione dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna dell'imputato, commessi in data 29 novembre 2011.

Non vi è spazio per un più favorevole proscioglimento nel merito, posto che la contraddittorietà o insufficienza della prova rilevata nel caso in esame (in assenza di statuizioni civili) non può prevalere rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

3. Sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Perugia del 23 ottobre 2018, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 314-bis (capo A, riqualificato in primo grado ai sensi degli artt. 612, 61 n. 10 cod. pen.) e 81, 337 (così riqualificato in primo grado il fatto) e 582 cod. pen. (capo B) ed in particolare assolveva l'imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminava per l'effetto la pena, mentre confermava per il resto.Quanto al capo B), era stato contestato all'imputato di aver il 29 novembre 2011 usato minaccia e violenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio. Va precisato che il Tribunale aveva derubricato il fatto di cui al capo A) nel reato di minaccia aggravata, in quanto difettava la contestualità tra le offese pronunciate e il compimento da parte del p.u. di un atto di ufficio (l'imputato si riferiva ad un atto avvenuto il giorno prima, in cui si era sottratto ad un controllo in materia di stupefacenti che il Cravotta si apprestava a compiere), mentre aveva ravvisato il reato di cui all'art. 337 cod. pen. di cui al capo B), essendo ricorso a violenza e minaccia per divincolarsi e sottrarsi al controllo del carabiniere Cravotta. In sede di appello, la Corte territoriale assolveva l'imputato dal reato di cui al capo A), avendo escluso che costui avesse profferito minacce, rigettando invece le censure relative al capo B). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 530 cod. proc. pen.) in relazione al reato contestato. La Corte di appello doveva valutare che la prova si fondava sulla sola dichiarazione della persona offesa, la cui credibilità ed attendibilità andava verificata. Non si comprende quale sia l'atto di ufficio al quale l'imputato si sarebbe opposto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 e 99 cod. pen. in relazione al reato contestato. La sentenza merita censura anche in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. La Corte di appello doveva prendere in esame i parametri soggettivi e oggettivi dell'art. 133 cod. pen. con la riduzione ai minimi edittali della pena. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 531 cod. proc. pen., 157, 159, 160 cod. pen. in relazione al reato contestato. La Corte di appello doveva dichiarare la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorso appare fondato con il riferimento al profilo segnalato nel primo motivo sulla ricostruzione della vicenda. Invero, non è chiaro, alla luce del progressivo ridimensionamento dei fatti, che ha portato i giudici di merito sin dal primo grado ad escludere che la condotta descritta al capo A) sia stata commessa dall'imputato in relazione all'attuale compimento da parte del pubblico ufficiale di un atto del suo ufficio, come tale quadro si venga a conciliare con la ravvisata resistenza al pubblico ufficiale di cui al capo B) (nella imputazione si contesta che il ricorrente si sarebbe opposto al compimento di un atto dell'ufficio, consistito nella "redazione degli atti" per il reato di cui al capo A). Tale vizio motivazionale non può comportare tuttavia un rinnovato giudizio di merito in quanto va constatata la oramai maturata prescrizione dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna dell'imputato, commessi in data 29 novembre 2011. Non vi è spazio per un più favorevole proscioglimento nel merito, posto che la contraddittorietà o insufficienza della prova rilevata nel caso in esame (in assenza di statuizioni civili) non può prevalere rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). 3. Sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono
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