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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06566/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7552/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , i n l iquidazione , in persona del Curatore, rappresentat a e d ifes a dall' A vvocato Fabio BARANELLO , giusta procura speciale in calceal ricorso, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE ( pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Segretariogenerale pro tempore , rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calceal controricorso, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi –resistente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., -intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 1/2022 pubblicatail 03/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 1/2022, in accoglimento dell’appello principale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di quello incidentale adesivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha rigettato l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in totale riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato le domande ex art. 2901 c.c. proposte dal predetto F allimento , con condanna di quest’ultimoalla rifusione delle spese del doppio grado nei confronti delle appellanti.

2. Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 126/2018 aveva accolto la domanda di revocatoria promossa dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l’atto di cessione del credito del 3/2/2009 e quello di precisazione del credito del 19/3/2010, e condannato il Comune di Gabicce al pagamento di euro 295.546,36, oltre IVA e interessi legali dal 20/01/2011 al saldo (importo pari alla differenza fra la somma di € 204.545,40 versata dal Comune alla [OSCURATO:PERSONA] srl e quella di € 500.000,00 oggetto della cessione) e, infine, condannato il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla curatela in prime cure. [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] altresìevidenziato che il Tribunale - con sentenza non definitiva (non oggetto di appello) aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune-, mentre con la sentenza qui impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.f. o per la revocatoria ex art. 67 l.f. della cessione del credito e della relativa precisazione, ritenendoli posti in essere al di fuori del periodo sospetto; aveva altresì disatteso la domanda del fallimento di restituzione da parte del Comune della somma di € 204.543,64 pagata alla [OSCURATO:PERSONA] srl, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere chiesta direttamente alla cessionaria. 3.Per quanto ancora rileva , la vicenda sottesa al giudizio in esame trae originedalle seguenti circostanze: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata concessionaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico (project financing) da realizzarsi nell’area sita alla Via XXV Aprile di proprietà comunale; - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è divenuta concessionaria dell’opera pubblica all’esito di apposita procedura di evidenza pubblica indetta ed aggiudicata dal citato Comune; -i n data 6/9/2007, il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulavano la Convenzione per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione del parcheggio per un costo di euro 4.725.795,37 (al netto di iva), oltre ad euro 813.466,42 per maggiori costi conseguenti alla modifica del progetto iniziale (che sarebbero rimasti a carico dell'Ente concedente in virtù dell’art. 7 dell'Appendice alla Convenzione), resisi necessari per adeguarlo al nuovo [OSCURATO:PERSONA] in variante al P.R.G.; - i n esecuzione di quanto previsto dall’art. 13 della Convenzione, con atto in data 24.04.2008 la concessionaria costituiva la società di progetto, denominata “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale”, che subentrava ex art. 156 D.Lgs. alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nella qualità di concessionaria per l’attività di progettazione, esecuzione e gestione dell'opera pubblica; -p er effetto degli accordi negozialmente assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così come precisati con verbale del C.d.A. della neo costituita società di progetto in data 03.12.2008, le stesse stabilivano, in deroga a quanto previsto dall'art. 156, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, che il credito di € 813.446,42 di cui all'art. 7 dell'atto aggiuntivo alla [OSCURATO:PERSONA]. n. 09/07 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del Comune non si sarebbe trasferito in capo alla società di progetto, ma sarebbe rimasto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -con atto n. 6 del 22.01.2009 la Giunta comunale rilasciava il nulla osta alla cessione del credito per un importo pari ad € 500.000,00 (doc.n. 12 fascicolo di 1° grado).

Tanto premesso, oggetto della presente azione in r evocatoria proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sono i seguenti atti: - l ’atto del 3/2/2009 (scrittura privata autenticata) per [OSCURATO:PERSONA] rep. 36864-racc. 6884 con cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cedeva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il credito di € 500.000,00, a valere sulle somme di € 813.446,42 di cui all'art. 7 dell'atto aggiuntivo alla Convenzione; - l’atto di precisazione dello stesso credito in data 19/3/2010 per atto del [OSCURATO:PERSONA] rep. 27530; - due pagamenti effettuati in data 8/6/2010 e 8/09/2010 dal debitore ceduto (Comune di [OSCURATO:PERSONA]) in favore del cessionario ( [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ) come primi due acconti sul credito ceduto per un importo complessivo di Euro 204.543,64.

3.2. N el corso del giudizio di appello, il Comune di G abicce M are aveva: -propostoistanza di sospensione del giudizio alla Corte territoriale emessa nella causa proposta dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l avverso la sentenza della Corte d’appello n. 304/2018 nei confronti [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di [OSCURATO:PERSONA], vertente sudomande, in parte analoghe , a quelle oggetto del presente giudizio ( in particolare, l’azione revocatoria proposta dall’odierno Fallimento dell’atto di cessione con cui laEdilsiderurgica [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (SIPG)cedettero alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 3/08/2009 ilcredito di Euro 300.000,00, anch’esso a valere sulla somma di Euro 813.446,42 di cui all’art. 7 dell’atto aggiuntivo alla Convenzionede qua; - aveva altresì allegato un arresto delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 18079/2019con cui era stato rigettato altro ricorso proposto dalla SIPG e dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 123/2016, evidenziandone la rilevanza ai fini della verifica della riserva della materia alla giurisdizione amministrativa.

L’istanza di sospensione era stata disattesa dalla Corte d’appello per difetto di nesso di pregiudizialità fra la precedente decisione di questa Corte e il giudizio in esame. 3.3.Nella sentenza impugnata la corte d’appello ha dato atto che, nelle more del giudizio, èintervenuta la pronuncia Cass., 15/10/2021 , n. 28424 (di accoglimento del ricorso avverso la sentenza di appello n. 304/2018 della Corte d’ A ppello di Campobasso nel citato giudizio parallelo), che, per un verso , ha valorizzato il giudicato formatosi in ordine alla devoluzione alla giurisdizione amministrativa della domanda di indennizzo ex art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016, secondo quanto ritenuto dalle citate pronunce del T.A.R. [OSCURATO:SOCIETA] e del Consiglio di Stato e confermato dalle Sezioni Unite della Cass. n. 18079/2019 in base all’art.133, comma 1, lett. a), num. 4, cod. proc. amm. secondo cui «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) le controversie in materia di: (...) 4) determinazione e corresponsione [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo»; per altro verso, haaffermato - nella fattispecie parallela e speculare a quella in esame, anch’essa interessata dalla intervenuta revoca del provvedimento concessorio e dalla decadenza dal rapporto contrattuale derivante dalla Convenzione del 6/09/2007- che in caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse -ipotesi cui va ricondotta la fattispecie in concreto, stante il contenuto della citata determinazione n. 294 del 22 novembre 2011-, nessun altro obbligo residua a carico dell'ente concedente se non quello di effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo previsti dall’art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016.

4. Avverso la decisione della c orte di appello propo ne ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,fondato su due motiv i ; resis te con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; sebbene intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

Entrambe le partihanno depositato rispettive memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento ricorrente denunzia “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 158 d.lgs. 163/2006; anche in relazione agli artt. 42 –52 –93 – 94 - 98 – 101 – 103 L.F. (r.d. 267/1942 e smi legge fallimentare); edegli artt. 1173 – 1184 – 1218 - 1277 - 1988 e 2697 comma 1 c.c.; agli artt. 115-116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. –Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio – Motivazione apparente e/o motivazione di generica affermazione di una intervenuta “sopravvenuta inesistenza” del credito di euro 500 mila (appartenente al patrimonio della Società fallita [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] srl in bonis), dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (5-6/10/2010), ed al momento della pronuncia di 1° grado del 22/2/2018 (sentenza Tribunale di Campobasso n. 126/2018), senza indicazione degli elementi di fatto, e di diritto, dai quali tale “sopravvenuta inesistenza” risulti effettivamente/validamente intervenuta post sentenza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl.”; in particolare, censura la sentenza impugnata, nella parte in cui , sul presupposto dell’emissione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 28424/2021, ha accolto l’appello del Comune e ritenuto la “inesistenza sopravvenuta”,alla data della sentenza di primo grado n. 126 /2 018 , del credito oggetto degli atti di cui è stata proposta azionerevocatoria.

Censura “il presupposto logico motivazionale e fattuale di tale pronuncia” connessa “ causalmente (nesso eziologico) all’avvio del procedimento amministrativo di revoca/risoluzione in data 26/4/2011 da parte del Comune Concedente nei confronti del Concessionario a titolo originario [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] srl), ed al successivo sviluppo/definizione, ed agli esiti del contenzioso amministrativo”; nonché la conseguente ulteriore motivazione per cui “l’unica pretesa creditoria astrattamente proponibile, con riferimento esclusivo al Concessionario (ovvero la [OSCURATO:SOCIETA], a titolo originario) e secondo la lettura testuale dell’art. 158 cit., era quella dipendente (ulteriore nesso eziologico) proprio dall’avvio del procedimento di revoca/risoluzione in data 26/4/2011 ai sensi dell’art. 158 dec.lgs. 163/06 e dal contenzioso amministrativo (esclusiva giurisdizione G.A.) ivi prodottosi”. [OSCURATO:PERSONA] si duole in particolare che la corte d’appello: - abbia assunto quale “presupposto logico motivazionale e fattuale” della decisione la “sopravvenuta inesistenza del credito” al momento della decisione di primo grado e nell’averla connessa [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi all’avvio del procedimento amministrativo di revoca/risoluzione in data 26/4/2011 da parte del Comune Concedente nei confronti del Concessionario a titolo originario [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] srl), ed al successivo sviluppo/definizione, ed agli esiti, del contenzioso amministrativo” (pag. 13 ricorso); - non abbia considerato che “ il procedimento amministrativo di risoluzione/revoca della concessione ex art. 158 D.Lgs. 163/2006 (a cui ha fatto seguito il contenzioso amministrativo citato nell’appello del Comune, ed anche nella sentenza qui impugnata n. 1/2022) è stato avviato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (pag. 14 in ricorso); - non abbia considerato i l fatto che “l’avvio del predetto procedimento amministrativo di risoluzione-revoca ex art. 158 d.lgs. 163/06, non può avere alcuna incidenza causale sul fatto che il credito di euro 500.000,00 netti (a valere su quello maggiore di euro 813.446,42), per progettazione e realizzazione di opere aggiuntive, era rimasto nella esclusiva titolarità della Ditta esecutrice [OSCURATO:PERSONA] in bonis, in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 156 d.lgs. 163/06” (cfr. pag. 15 in ricorso). - non abbia considerato che dall a documentazione acquisita nel corso dei due gradi di giudizio risulta dimostrato che il Comune aveva riconosciuto e non contestato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (pag. 21 ricorso); -non abbia considerato che non vi è prova dell’avveramento della condizione di efficacia/perfezionamento del provvedimento di revoca della concessione ex art. 158, comma 3, D.Lgs. 163/2006 (pagg. 18 e 22 ricorso); [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi -non abbia considerato il credito portato nell’atto di cessione e di precisazione del 19/03/2020 (di Euro 500.000,00, credito certo, liquido ed esigibile) vantato nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], apparteneva al patrimonio della Società fallita (Ditta esecutrice delle opere, e Socio del Concessionario a titolo originario SIPG), non potendo detto credito, “in applicazione della valida deroga pattuita inter partesin relazione a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 156 d.lgs. 163/06, essersi potuto “trasferire” nel patrimonio del Co ncessionario a titolo originario [OSCURATO:SOCIETA] (in data anteriore alla data di emissione della sentenza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], n. 7 del 5-[OSCURATO:DATA_NASCITA]). tanto meno in concomitanza della data della pronuncia della sentenza di 1° grado n. 126/18 (22/2/2018)” (pag. 20del ricorso). 2.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 –1184 – 1218 – 1277 c.c.; degli artt. 42 – 52 – 93 – 94 – 98 – 101 – 103 L.F. (r.d. 267/1942 e smi; legge fallimentare); degli artt. 1988 e 2697 comma 1 c.c.; degli artt. 115-116 c.p.c.; degli artt. 156 e 158 d.lgs. 163/2006; con riferimento all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio.

Motivazione apparente e/o motivazione di generica “sopravvenuta inesistenza”, post sentenza di fallimento, della [OSCURATO:PERSONA] srl, del “bene” appartenente, in via esclusiva, al patrimonio della Società fallita”.

Lamenta, in particolare , che “Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha mai contestato che, per effetto degli accordi negoziali inter partes, ed in applicazione della pattuita suddetta deroga all’art. 156 comma 2 d.lgs. 163/06, il credito di euro 500 mila (certo, liquido ed esigibile, alla data della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], 5/[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non si fosse mai trasferito, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] srl ([OSCURATO:SOCIETA], a titolo originario); il che rileverebbeai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Detto credito di euro 500 mila, faceva parte del patrimonio della Società fallita alla data della sentenza di fallimento (n. 7 del 5-6/10/2010)”(pag. 21 in ricorso).

Si duole essere la sentenza impugnata “Erronea, illogica e contraddittoria in quanto“per un verso, ammette/riconosce che il credito di euro 500 mila (oltre iva) appartenente al patrimonio della Società fallita (e senza necessità di collaudi e verifiche delle opere aggiuntive) era certo, liquido ed esigibile alla data della dichiarazione di fallimento (5 - 6/0/2010); e per altro verso, “accerta” una presunta “sopravvenuta inesistenza” dello stesso credito (“bene”), pur in conclamato difetto degli indispensabili preventivi “accertamenti” di cui dagli artt. da 93 a 103 L.F., mai invocati, ed azionati, dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]”(pag. 22 in ricorso).

Lamenta che la corte territoriale “non ha preso in considerazione che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova, ai sensi del 3° comma dell’art. 158 d.lgs. 163/2006, della efficacia/validità/perfezionamento del procedimento di revoca/risoluzione, così come fatto valere nel presente giudizio revocatorio dall’Amministrazione comunale (e sempre ferma restando la non opponibilità del procedimento nei confronti del soggetto terzo Fallimento)” (pag. 22 del ricorso).

3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi prospettando attraverso censure sostanzialmente speculari,sono inammissibili.

3.1. Sono inammissibili , in primo luogo , in merito alle pretese violazioni di norme che vengono soltanto evocate.

E’ ben noto che secondo la giurisprudenza, più che consolidata, di questa Corte il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza per [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi violazione e/o falsa applicazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione; sì che risulta inammissibile la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non corroborati da una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (tra le tante: Cass.

S ez. 2, 28 / 01 / 2021 n. 1859; Sez. 2,09/01/ 2019 n. 302; Sez. 1, 17 / 05 / 2006 n. 11501; Sez. 2, 19.01.2005 n. 1063).

In tale prospettiva,è stato altresì affermato che il controllo affidato alla Corte di Cassazione non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia al riesame dell’opinione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (Cass. Sez. 228/10/ 2019 n. 27481).

Nella specie, il ricorrente si limita a indicare una serie di diverse norme di legge pretesamente violate, ma non indica le specifiche ragioni di contrasto della sentenza impugnata con le norme pretesamente [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi violate, né offre una valutazione comparativa con le diverse soluzioni interpretative cui avrebbe dovuto accedere la Corte d’appello. 3.2.Sotto altro profilo i motivi sono inammissibili perché , ad onta della loro formale intestazione, sono sostanzialmente volti a sollecitare una ricostruzione fattualee un’ interpretazione delle risultanze di causa diverseda quelle dalla corte di merito post e a fondamento dell ’impugnata decisione, laddove il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea sussunzione nella fattispecie astratta contemplata dalla norma, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa.

3.3. I motivi i nammissibili anche relativamente alla denunzia di omesso esame di fatti decisiviper la decisione asseritamente deponente in termini diapparenza della motivazione. 3.3.1.In via generale, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l´11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata nel gennaio del 2022– il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza (e non più, della insufficienza), per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; il ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame di una pluralità di fatt i che aveva no costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in via principale, dell’affermazioneda parte della Corte d’appello di una intervenuta “sopravvenuta inesistenza” del credito appartenente al patrimonio della Società fallita [OSCURATO:PERSONA] srl in bonis, per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.

Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art.360 n. 5 c.p.c., lo è a più forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postulaun apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914;Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

3.3.2. Del pari inammissibile è la censura sulla mera apparenza della motivazione, che nel caso in esame nonsussiste.

Il vizio di motivazione apparente o illogica,secondo i criteri indicati dalle SezioniUnite questa Corte (Cass. 22232/2016; Cass. 8053/2014) , si verifica quando, la motivazione « benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»(di recente tra tante Cass. Sez. 6 - 1, 01/03/2022 n. 6758). 3.3.3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla Curatela ricorrente, e come correttamente rilevato invece dalla parte resistente, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente illustrato le ragioni del proprio convincimento ed esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa, né tantomeno ha reso argomentazioni inidonee a renderecomprensibile e adeguato il proprio iter motivazionale .

In particolare, la Corte d’appello ha condiviso quanto ritenuto da questa Corte,con la decisione n. 28424/2021 , con cui è stato accolto il ricorso per cassazione avverso l a sentenza n. 304/2018 della Corte d’appello di Campobasso, resanel giudizio parallelo e speculare a quell o in esame, anch’esso interessat o dalla intervenuta revoca del provvedimento concessorio e dalla decadenza dal rapporto contrattuale derivante dalla stessa Convenzione del 6/09/2007.

Al riguardo, l’appena citatoarresto di legittimità ha osservato: [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi «15. (…) Come invero fondatamente dedotto in ricorso, la fattispecie in esame, così come accertata in sentenza, trova esaustiva disciplina nell'art. 158 d.

Igs. n. 163 del 2006 [ora abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016] a mente del quale: «1.

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

«2.

Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

«3.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti».

Si trae da tale norma che, in caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi (e non può dubitarsi che a tale seconda ipotesi vada ricondotta la fattispecie in concreto accertata, ciò del resto essendo espressamente affermato in sentenza), nessun altro obbligo residui a carico dell'ente concedente se non quello di effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo previsti alle lettere a) b) c) del comma 1».

Non potrebbe di contro obiettarsi che, per effetto della scadenza del termine previsto dall'art. 7 dell'appendice di convenzione per il pagamento del corrispettivo, il relativo credito dovesse comunque considerarsi già maturato e sottratto agli effetti della risoluzione, bastando a tal riguardo osservare che: a) trattavasi di opere non ancora completate; b) l'accordo in questione rientrava comunque nell'ambito del più generale rapporto di concessione e ne subisce dunque anch'esso le conseguenze della sua risoluzione o revoca.

16. L'unica pretesa creditoria in astratto azionabile era, dunque, in tale contesto, quella relativa all'indennizzo ex art. 158 d.

Igs. n. 163 del 2016, ma in tale prospettiva la questione non è in questa sede suscettibile di essere esaminata, anzitutto perché estranea alla controversia nei termini e nei limiti in cui, come s' è detto, risulta dedotta nel giudizio di merito e, in ogni caso, perché preclusa dal giudicato che, come pure s'è detto, deve ritenersi formato sull'affermazione della devoluzione della stessa al G.A.»(punti 15 e 16 in motivazione, Cass. Sez. 3 n. 28424/2021 cit.).

La Corte territoriale ha ritenuto, condividendo in pieno gli assunti del citato arresto, che anche la fattispecie in esame è riconducibile «stante il contenuto della citata determinazione n. 294 del 22 novembre 2011» al «caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse» e che pertanto «nessun altro obbligo residua a carico dell'ente concedente se non quello di [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo previsti dall’art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016»(così, la sentenza impugnata a pag. 6) .

Ha precisato, altresì , che « L'unica pretesa creditoria in astratto azionabile è dunque per la richiamata decisione della Suprema Corte quella relativa all'indennizzo suddetto, in ogni caso devoluta al G.A»e ha aggiunto « che tali considerazioni, “dando ragione della denunciata inesistenza del credito considerato in sentenza quale oggetto della cessione oggetto di revocatoria, privano di fondamento la statuizione resa su tale domanda [con la precedente sentenza di questa corte, il Comune era stato condannato a versare alla Curatela l’importo di 300.000,00 euro, oggetto della cessione di credito ivi oggetto di domanda revocatoria ordinaria].

“…Essendo l'unico credito oggetto di cessione … quello legato al detto corrispettivo contrattuale -in realtà non più spettante, in quanto tale, come detto, per effetto della revoca della concessione -viene meno del tutto l'incidenza negativa dell'atto sulla garanzia patrimoniale della società cedente (e dunque sulla massa attiva acquisita al fallimento» (test. sentenza impugnata pag 7).

Condivisi i principi suddetti, la corte d’appello ha concluso con riguardo al giudizio in esame per l’accoglimento del «motivo di appello principale sub 1 B» , con declaratoria di inesistenza, « all’epoca della sentenza di primo grado, del credito oggetto degli atti negoziali di cessione di cui si è chiesta la revocatoria o l’inefficacia».

Alla luce di quanto affermato dalla corte d’appello, si appalesano del tutto ultroneele doglianze formulat e dall’odierno ricorrente in merito all’asserita declaratoria di “sopravvenuta inesistenza” “ post sentenza di fallimento” del credito , né sussiste alcuna “estrapolazione” dei beni appartenenti al patrimoniodel fallimento (cfr. pag. 22 del ricorso) .

Va d’altro canto osservato che, come dedotto dal controricorrente nei propri scritti difensivi che, in realtà, il procedimento di [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi revoca/risoluzione del contratto di concessione fu avviato con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 09.09.2010 e con comunicazione del R.U.P. prot. n. 16480 del 13.09.2010 (doc. n. 15-16 fascicolo di 1° grado; all. n. 2-3 fascicoletto Cassazione) e quindi in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (06.10.2010), con conseguente piena opponibilità alla Curatela(cfr. controricorso pag. 25).

Stessa sorte seguono la serie di circostanze fattuali delle quali, come sopra meglio indicato, la parte ricorrente ha lamentato l’omesso esame, che, viceversa, la Corte territoriale ha considerato e che la parte ripropone sol per richiedere a questa Corte , inammissibilmente , un apprezzamento alternativo rispetto a quello cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito. 4.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA], seguono il principio di soccombenza.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata , non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

C ondanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro11.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7552/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , i n l iquidazione , in persona del Curatore, rappresentat a e d ifes a dall' A vvocato Fabio BARANELLO , giusta procura speciale in calceal ricorso, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE ( pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Segretariogenerale pro tempore , rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calceal controricorso, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi –resistente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., -intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 1/2022 pubblicatail 03/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 1/2022, in accoglimento dell’appello principale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di quello incidentale adesivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha rigettato l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in totale riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato le domande ex art. 2901 c.c. proposte dal predetto F allimento , con condanna di quest’ultimoalla rifusione delle spese del doppio grado nei confronti delle appellanti. 2. Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 126/2018 aveva accolto la domanda di revocatoria promossa dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l’atto di cessione del credito del 3/2/2009 e quello di precisazione del credito del 19/3/2010, e condannato il Comune di Gabicce al pagamento di euro 295.546,36, oltre IVA e interessi legali dal 20/01/2011 al saldo (importo pari alla differenza fra la somma di € 204.545,40 versata dal Comune alla [OSCURATO:PERSONA] srl e quella di € 500.000,00 oggetto della cessione) e, infine, condannato il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla curatela in prime cure. [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] altresìevidenziato che il Tribunale - con sentenza non definitiva (non oggetto di appello) aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune-, mentre con la sentenza qui impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.f. o per la revocatoria ex art. 67 l.f. della cessione del credito e della relativa precisazione, ritenendoli posti in essere al di fuori del periodo sospetto; aveva altresì disatteso la domanda del fallimento di restituzione da parte del Comune della somma di € 204.543,64 pagata alla [OSCURATO:PERSONA] srl, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere chiesta direttamente alla cessionaria. 3.Per quanto ancora rileva , la vicenda sottesa al giudizio in esame trae originedalle seguenti circostanze: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata concessionaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico (project financing) da realizzarsi nell’area sita alla Via XXV Aprile di proprietà comunale; - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è divenuta concessionaria dell’opera pubblica all’esito di apposita procedura di evidenza pubblica indetta ed aggiudicata dal citato Comune; -i n data 6/9/2007, il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulavano la Convenzione per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione del parcheggio per un costo di euro 4.725.795,37 (al netto di iva), oltre ad euro 813.466,42 per maggiori costi conseguenti alla modifica del progetto iniziale (che sarebbero rimasti a carico dell'Ente concedente in virtù dell’art. 7 dell'Appendice alla Convenzione), resisi necessari per adeguarlo al nuovo [OSCURATO:PERSONA] in variante al P.R.G.; - i n esecuzione di quanto previsto dall’art. 13 della Convenzione, con atto in data 24.04.2008 la concessionaria costituiva la società di progetto, denominata “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale”, che subentrava ex art. 156 D.Lgs. alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nella qualità di concessionaria per l’attività di progettazione, esecuzione e gestione dell'opera pubblica; -p er effetto degli accordi negozialmente assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così come precisati con verbale del C.d.A. della neo costituita società di progetto in data 03.12.2008, le stesse stabilivano, in deroga a quanto previsto dall'art. 156, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, che il credito di € 813.446,42 di cui all'art. 7 dell'atto aggiuntivo alla [OSCURATO:PERSONA]. n. 09/07 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del Comune non si sarebbe trasferito in capo alla società di progetto, ma sarebbe rimasto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -con atto n. 6 del 22.01.2009 la Giunta comunale rilasciava il nulla osta alla cessione del credito per un importo pari ad € 500.000,00 (doc.n. 12 fascicolo di 1° grado). Tanto premesso, oggetto della presente azione in r evocatoria proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sono i seguenti atti: - l ’atto del 3/2/2009 (scrittura privata autenticata) per [OSCURATO:PERSONA] rep. 36864-racc. 6884 con cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cedeva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il credito di € 500.000,00, a valere sulle somme di € 813.446,42 di cui all'art. 7 dell'atto aggiuntivo alla Convenzione; - l’atto di precisazione dello stesso credito in data 19/3/2010 per atto del [OSCURATO:PERSONA] rep. 27530; - due pagamenti effettuati in data 8/6/2010 e 8/09/2010 dal debitore ceduto (Comune di [OSCURATO:PERSONA]) in favore del cessionario ( [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ) come primi due acconti sul credito ceduto per un importo complessivo di Euro 204.543,64. 3.2. N el corso del giudizio di appello, il Comune di G abicce M are aveva: -propostoistanza di sospensione del giudizio alla Corte territoriale emessa nella causa proposta dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l avverso la sentenza della Corte d’appello n. 304/2018 nei confronti [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di [OSCURATO:PERSONA], vertente sudomande, in parte analoghe , a quelle oggetto del presente giudizio ( in particolare, l’azione revocatoria proposta dall’odierno Fallimento dell’atto di cessione con cui laEdilsiderurgica [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (SIPG)cedettero alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 3/08/2009 ilcredito di Euro 300.000,00, anch’esso a valere sulla somma di Euro 813.446,42 di cui all’art. 7 dell’atto aggiuntivo alla Convenzionede qua; - aveva altresì allegato un arresto delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 18079/2019con cui era stato rigettato altro ricorso proposto dalla SIPG e dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 123/2016, evidenziandone la rilevanza ai fini della verifica della riserva della materia alla giurisdizione amministrativa. L’istanza di sospensione era stata disattesa dalla Corte d’appello per difetto di nesso di pregiudizialità fra la precedente decisione di questa Corte e il giudizio in esame. 3.3.Nella sentenza impugnata la corte d’appello ha dato atto che, nelle more del giudizio, èintervenuta la pronuncia Cass., 15/10/2021 , n. 28424 (di accoglimento del ricorso avverso la sentenza di appello n. 304/2018 della Corte d’ A ppello di Campobasso nel citato giudizio parallelo), che, per un verso , ha valorizzato il giudicato formatosi in ordine alla devoluzione alla giurisdizione amministrativa della domanda di indennizzo ex art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016, secondo quanto ritenuto dalle citate pronunce del T.A.R. [OSCURATO:SOCIETA] e del Consiglio di Stato e confermato dalle Sezioni Unite della Cass. n. 18079/2019 in base all’art.133, comma 1, lett. a), num. 4, cod. proc. amm. secondo cui «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) le controversie in materia di: (...) 4) determinazione e corresponsione [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo»; per altro verso, haaffermato - nella fattispecie parallela e speculare a quella in esame, anch’essa interessata dalla intervenuta revoca del provvedimento concessorio e dalla decadenza dal rapporto contrattuale derivante dalla Convenzione del 6/09/2007- che in caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse -ipotesi cui va ricondotta la fattispecie in concreto, stante il contenuto della citata determinazione n. 294 del 22 novembre 2011-, nessun altro obbligo residua a carico dell'ente concedente se non quello di effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo previsti dall’art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016. 4. Avverso la decisione della c orte di appello propo ne ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,fondato su due motiv i ; resis te con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; sebbene intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Entrambe le partihanno depositato rispettive memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento ricorrente denunzia “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 158 d.lgs. 163/2006; anche in relazione agli artt. 42 –52 –93 – 94 - 98 – 101 – 103 L.F. (r.d. 267/1942 e smi legge fallimentare); edegli artt. 1173 – 1184 – 1218 - 1277 - 1988 e 2697 comma 1 c.c.; agli artt. 115-116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. –Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio – Motivazione apparente e/o motivazione di generica affermazione di una intervenuta “sopravvenuta inesistenza” del credito di euro 500 mila (appartenente al patrimonio della Società fallita [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] srl in bonis), dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (5-6/10/2010), ed al momento della pronuncia di 1° grado del 22/2/2018 (sentenza Tribunale di Campobasso n. 126/2018), senza indicazione degli elementi di fatto, e di diritto, dai quali tale “sopravvenuta inesistenza” risulti effettivamente/validamente intervenuta post sentenza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl.”; in particolare, censura la sentenza impugnata, nella parte in cui , sul presupposto dell’emissione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 28424/2021, ha accolto l’appello del Comune e ritenuto la “inesistenza sopravvenuta”,alla data della sentenza di primo grado n. 126 /2 018 , del credito oggetto degli atti di cui è stata proposta azionerevocatoria. Censura “il presupposto logico motivazionale e fattuale di tale pronuncia” connessa “ causalmente (nesso eziologico) all’avvio del procedimento amministrativo di revoca/risoluzione in data 26/4/2011 da parte del Comune Concedente nei confronti del Concessionario a titolo originario [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] srl), ed al successivo sviluppo/definizione, ed agli esiti del contenzioso amministrativo”; nonché la conseguente ulteriore motivazione per cui “l’unica pretesa creditoria astrattamente proponibile, con riferimento esclusivo al Concessionario (ovvero la [OSCURATO:SOCIETA], a titolo originario) e secondo la lettura testuale dell’art. 158 cit., era quella dipendente (ulteriore nesso eziologico) proprio dall’avvio del procedimento di revoca/risoluzione in data 26/4/2011 ai sensi dell’art. 158 dec.lgs. 163/06 e dal contenzioso amministrativo (esclusiva giurisdizione G.A.) ivi prodottosi”. [OSCURATO:PERSONA] si duole in particolare che la corte d’appello: - abbia assunto quale “presupposto logico motivazionale e fattuale” della decisione la “sopravvenuta inesistenza del credito” al momento della decisione di primo grado e nell’averla connessa [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi all’avvio del procedimento amministrativo di revoca/risoluzione in data 26/4/2011 da parte del Comune Concedente nei confronti del Concessionario a titolo originario [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] srl), ed al successivo sviluppo/definizione, ed agli esiti, del contenzioso amministrativo” (pag. 13 ricorso); - non abbia considerato che “ il procedimento amministrativo di risoluzione/revoca della concessione ex art. 158 D.Lgs. 163/2006 (a cui ha fatto seguito il contenzioso amministrativo citato nell’appello del Comune, ed anche nella sentenza qui impugnata n. 1/2022) è stato avviato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (pag. 14 in ricorso); - non abbia considerato i l fatto che “l’avvio del predetto procedimento amministrativo di risoluzione-revoca ex art. 158 d.lgs. 163/06, non può avere alcuna incidenza causale sul fatto che il credito di euro 500.000,00 netti (a valere su quello maggiore di euro 813.446,42), per progettazione e realizzazione di opere aggiuntive, era rimasto nella esclusiva titolarità della Ditta esecutrice [OSCURATO:PERSONA] in bonis, in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 156 d.lgs. 163/06” (cfr. pag. 15 in ricorso). - non abbia considerato che dall a documentazione acquisita nel corso dei due gradi di giudizio risulta dimostrato che il Comune aveva riconosciuto e non contestato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (pag. 21 ricorso); -non abbia considerato che non vi è prova dell’avveramento della condizione di efficacia/perfezionamento del provvedimento di revoca della concessione ex art. 158, comma 3, D.Lgs. 163/2006 (pagg. 18 e 22 ricorso); [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -non abbia considerato il credito portato nell’atto di cessione e di precisazione del 19/03/2020 (di Euro 500.000,00, credito certo, liquido ed esigibile) vantato nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], apparteneva al patrimonio della Società fallita (Ditta esecutrice delle opere, e Socio del Concessionario a titolo originario SIPG), non potendo detto credito, “in applicazione della valida deroga pattuita inter partesin relazione a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 156 d.lgs. 163/06, essersi potuto “trasferire” nel patrimonio del Co ncessionario a titolo originario [OSCURATO:SOCIETA] (in data anteriore alla data di emissione della sentenza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], n. 7 del 5-[OSCURATO:DATA_NASCITA]). tanto meno in concomitanza della data della pronuncia della sentenza di 1° grado n. 126/18 (22/2/2018)” (pag. 20del ricorso). 2.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 –1184 – 1218 – 1277 c.c.; degli artt. 42 – 52 – 93 – 94 – 98 – 101 – 103 L.F. (r.d. 267/1942 e smi; legge fallimentare); degli artt. 1988 e 2697 comma 1 c.c.; degli artt. 115-116 c.p.c.; degli artt. 156 e 158 d.lgs. 163/2006; con riferimento all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. Motivazione apparente e/o motivazione di generica “sopravvenuta inesistenza”, post sentenza di fallimento, della [OSCURATO:PERSONA] srl, del “bene” appartenente, in via esclusiva, al patrimonio della Società fallita”. Lamenta, in particolare , che “Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha mai contestato che, per effetto degli accordi negoziali inter partes, ed in applicazione della pattuita suddetta deroga all’art. 156 comma 2 d.lgs. 163/06, il credito di euro 500 mila (certo, liquido ed esigibile, alla data della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], 5/[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non si fosse mai trasferito, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] srl ([OSCURATO:SOCIETA], a titolo originario); il che rileverebbeai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. Detto credito di euro 500 mila, faceva parte del patrimonio della Società fallita alla data della sentenza di fallimento (n. 7 del 5-6/10/2010)”(pag. 21 in ricorso). Si duole essere la sentenza impugnata “Erronea, illogica e contraddittoria in quanto“per un verso, ammette/riconosce che il credito di euro 500 mila (oltre iva) appartenente al patrimonio della Società fallita (e senza necessità di collaudi e verifiche delle opere aggiuntive) era certo, liquido ed esigibile alla data della dichiarazione di fallimento (5 - 6/0/2010); e per altro verso, “accerta” una presunta “sopravvenuta inesistenza” dello stesso credito (“bene”), pur in conclamato difetto degli indispensabili preventivi “accertamenti” di cui dagli artt. da 93 a 103 L.F., mai invocati, ed azionati, dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]”(pag. 22 in ricorso). Lamenta che la corte territoriale “non ha preso in considerazione che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova, ai sensi del 3° comma dell’art. 158 d.lgs. 163/2006, della efficacia/validità/perfezionamento del procedimento di revoca/risoluzione, così come fatto valere nel presente giudizio revocatorio dall’Amministrazione comunale (e sempre ferma restando la non opponibilità del procedimento nei confronti del soggetto terzo Fallimento)” (pag. 22 del ricorso). 3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi prospettando attraverso censure sostanzialmente speculari,sono inammissibili. 3.1. Sono inammissibili , in primo luogo , in merito alle pretese violazioni di norme che vengono soltanto evocate. E’ ben noto che secondo la giurisprudenza, più che consolidata, di questa Corte il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza per [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi violazione e/o falsa applicazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione; sì che risulta inammissibile la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non corroborati da una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (tra le tante: Cass. S ez. 2, 28 / 01 / 2021 n. 1859; Sez. 2,09/01/ 2019 n. 302; Sez. 1, 17 / 05 / 2006 n. 11501; Sez. 2, 19.01.2005 n. 1063). In tale prospettiva,è stato altresì affermato che il controllo affidato alla Corte di Cassazione non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia al riesame dell’opinione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (Cass. Sez. 228/10/ 2019 n. 27481). Nella specie, il ricorrente si limita a indicare una serie di diverse norme di legge pretesamente violate, ma non indica le specifiche ragioni di contrasto della sentenza impugnata con le norme pretesamente [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi violate, né offre una valutazione comparativa con le diverse soluzioni interpretative cui avrebbe dovuto accedere la Corte d’appello. 3.2.Sotto altro profilo i motivi sono inammissibili perché , ad onta della loro formale intestazione, sono sostanzialmente volti a sollecitare una ricostruzione fattualee un’ interpretazione delle risultanze di causa diverseda quelle dalla corte di merito post e a fondamento dell ’impugnata decisione, laddove il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea sussunzione nella fattispecie astratta contemplata dalla norma, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa. 3.3. I motivi i nammissibili anche relativamente alla denunzia di omesso esame di fatti decisiviper la decisione asseritamente deponente in termini diapparenza della motivazione. 3.3.1.In via generale, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l´11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata nel gennaio del 2022– il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza (e non più, della insufficienza), per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; il ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame di una pluralità di fatt i che aveva no costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in via principale, dell’affermazioneda parte della Corte d’appello di una intervenuta “sopravvenuta inesistenza” del credito appartenente al patrimonio della Società fallita [OSCURATO:PERSONA] srl in bonis, per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito. Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art.360 n. 5 c.p.c., lo è a più forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postulaun apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914;Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). 3.3.2. Del pari inammissibile è la censura sulla mera apparenza della motivazione, che nel caso in esame nonsussiste. Il vizio di motivazione apparente o illogica,secondo i criteri indicati dalle SezioniUnite questa Corte (Cass. 22232/2016; Cass. 8053/2014) , si verifica quando, la motivazione « benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»(di recente tra tante Cass. Sez. 6 - 1, 01/03/2022 n. 6758). 3.3.3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla Curatela ricorrente, e come correttamente rilevato invece dalla parte resistente, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente illustrato le ragioni del proprio convincimento ed esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa, né tantomeno ha reso argomentazioni inidonee a renderecomprensibile e adeguato il proprio iter motivazionale . In particolare, la Corte d’appello ha condiviso quanto ritenuto da questa Corte,con la decisione n. 28424/2021 , con cui è stato accolto il ricorso per cassazione avverso l a sentenza n. 304/2018 della Corte d’appello di Campobasso, resanel giudizio parallelo e speculare a quell o in esame, anch’esso interessat o dalla intervenuta revoca del provvedimento concessorio e dalla decadenza dal rapporto contrattuale derivante dalla stessa Convenzione del 6/09/2007. Al riguardo, l’appena citatoarresto di legittimità ha osservato: [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi «15. (…) Come invero fondatamente dedotto in ricorso, la fattispecie in esame, così come accertata in sentenza, trova esaustiva disciplina nell'art. 158 d. Igs. n. 163 del 2006 [ora abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016] a mente del quale: «1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario. «2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. «3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti». Si trae da tale norma che, in caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi (e non può dubitarsi che a tale seconda ipotesi vada ricondotta la fattispecie in concreto accertata, ciò del resto essendo espressamente affermato in sentenza), nessun altro obbligo residui a carico dell'ente concedente se non quello di effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo previsti alle lettere a) b) c) del comma 1». Non potrebbe di contro obiettarsi che, per effetto della scadenza del termine previsto dall'art. 7 dell'appendice di convenzione per il pagamento del corrispettivo, il relativo credito dovesse comunque considerarsi già maturato e sottratto agli effetti della risoluzione, bastando a tal riguardo osservare che: a) trattavasi di opere non ancora completate; b) l'accordo in questione rientrava comunque nell'ambito del più generale rapporto di concessione e ne subisce dunque anch'esso le conseguenze della sua risoluzione o revoca. 16. L'unica pretesa creditoria in astratto azionabile era, dunque, in tale contesto, quella relativa all'indennizzo ex art. 158 d. Igs. n. 163 del 2016, ma in tale prospettiva la questione non è in questa sede suscettibile di essere esaminata, anzitutto perché estranea alla controversia nei termini e nei limiti in cui, come s' è detto, risulta dedotta nel giudizio di merito e, in ogni caso, perché preclusa dal giudicato che, come pure s'è detto, deve ritenersi formato sull'affermazione della devoluzione della stessa al G.A.»(punti 15 e 16 in motivazione, Cass. Sez. 3 n. 28424/2021 cit.). La Corte territoriale ha ritenuto, condividendo in pieno gli assunti del citato arresto, che anche la fattispecie in esame è riconducibile «stante il contenuto della citata determinazione n. 294 del 22 novembre 2011» al «caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse» e che pertanto «nessun altro obbligo residua a carico dell'ente concedente se non quello di [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo previsti dall’art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016»(così, la sentenza impugnata a pag. 6) . Ha precisato, altresì , che « L'unica pretesa creditoria in astratto azionabile è dunque per la richiamata decisione della Suprema Corte quella relativa all'indennizzo suddetto, in ogni caso devoluta al G.A»e ha aggiunto « che tali considerazioni, “dando ragione della denunciata inesistenza del credito considerato in sentenza quale oggetto della cessione oggetto di revocatoria, privano di fondamento la statuizione resa su tale domanda [con la precedente sentenza di questa corte, il Comune era stato condannato a versare alla Curatela l’importo di 300.000,00 euro, oggetto della cessione di credito ivi oggetto di domanda revocatoria ordinaria]. “…Essendo l'unico credito oggetto di cessione … quello legato al detto corrispettivo contrattuale -in realtà non più spettante, in quanto tale, come detto, per effetto della revoca della concessione -viene meno del tutto l'incidenza negativa dell'atto sulla garanzia patrimoniale della società cedente (e dunque sulla massa attiva acquisita al fallimento» (test. sentenza impugnata pag 7). Condivisi i principi suddetti, la corte d’appello ha concluso con riguardo al giudizio in esame per l’accoglimento del «motivo di appello principale sub 1 B» , con declaratoria di inesistenza, « all’epoca della sentenza di primo grado, del credito oggetto degli atti negoziali di cessione di cui si è chiesta la revocatoria o l’inefficacia». Alla luce di quanto affermato dalla corte d’appello, si appalesano del tutto ultroneele doglianze formulat e dall’odierno ricorrente in merito all’asserita declaratoria di “sopravvenuta inesistenza” “ post sentenza di fallimento” del credito , né sussiste alcuna “estrapolazione” dei beni appartenenti al patrimoniodel fallimento (cfr. pag. 22 del ricorso) . Va d’altro canto osservato che, come dedotto dal controricorrente nei propri scritti difensivi che, in realtà, il procedimento di [OSCURATO:SOCIETA] n. r.g. 7552/2022 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi revoca/risoluzione del contratto di concessione fu avviato con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 09.09.2010 e con comunicazione del R.U.P. prot. n. 16480 del 13.09.2010 (doc. n. 15-16 fascicolo di 1° grado; all. n. 2-3 fascicoletto Cassazione) e quindi in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (06.10.2010), con conseguente piena opponibilità alla Curatela(cfr. controricorso pag. 25). Stessa sorte seguono la serie di circostanze fattuali delle quali, come sopra meglio indicato, la parte ricorrente ha lamentato l’omesso esame, che, viceversa, la Corte territoriale ha considerato e che la parte ripropone sol per richiedere a questa Corte , inammissibilmente , un apprezzamento alternativo rispetto a quello cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito. 4.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA], seguono il principio di soccombenza. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata , non avendo la medesima svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro11.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore d
Sentenza Cassazione n. 06566/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris