Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 94/1962
ECLI:IT:COST:1962:94
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nella causa civile, promossa dinanzi al Pretore di [OSCURATO:PERSONA], dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (locatore) contro i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (locatari), questi ultimi sollevavano la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della
legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'istanza e il 22 febbraio 1962 emanava
un'ordinanza di rinvio a questa Corte dichiarando di ritenere rilevante
per il giudizio di merito e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale del predetto art. 10, n. 3, della legge
n. 253 del 1950. Infatti, questa norma demanda alla Sovrintendenza ai
monumenti il giudizio sulla necessità dei restauri e
sull'impossibilità di attuarli derivante dallo stato di occupazione
dell'immobile. Ciò, secondo l'ordinanza, comprimerebbe il diritto di
difesa delle parti e la libertà di apprezzamento del giudice, poiché
la norma impugnata fa sottostare il convincimento di quest'ultimo
all'opinione d'un organo amministrativo.
L'ordinanza è stata notificata il 2 marzo 1962 e pubblicata il 7
aprile dello stesso anno.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti
private né è intervenuta la Presidenza del Consiglio.
:
1. - La questione non è fondata.
La norma impugnata (art. 10, n. 3, della legge n. 253 del 1950
sulle locazioni urbane) stabilisce che il locatore può evitare la
proroga della locazione quando l'immobile locato sia di interesse
artistico o storico e la Sovrintendenza ai monumenti riconosca
l'urgenza e la necessità di riparazioni o restauri che non si possano
eseguire senza lo sgombero dell'inquilino.
La norma sembra analoga a quelle dei nn. 1 e 2 dello stesso
articolo, che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime
perché l'accertamento della necessità di riparazioni e dello sgombero
dei locali era demandata al Genio civile, il cui atto vincolava il
convincimento del giudice. Ma questa analogia, in realtà, non
sussiste.
2. - L'accertamento del Genio civile era uno strumento per la
decisione della causa; l'intervento di questo ufficio era sollecitato,
da una delle parti o dallo stesso giudice, proprio e solo ai fini di
decidere la lite tra privati; e il Genio civile provvedeva, non come
organo portatore di interessi della pubblica Amministrazione, ma
esclusivamente per la sua competenza tecnica. Poiché l'accertamento,
da esso compiuto, vincolava il giudice ed era decisivo ai fini della
causa, questa Corte ritenne che ciò fosse in contrasto col diritto di
difesa e dichiarò l'incostituzionalità delle norme relative (sentenza
n. 70 del 1961).
Invece l'art. 10, n. 3, della cui legittimità costituzionale si
discute in questa causa, è analogo alle norme citate per i presupposti
di fatto e per le conseguenze pratiche, ma, a quanto risulta anche
dalla diversità di formulazione, se ne discosta per il diverso
fondamento. Infatti, comunque si interpreti la norma impugnata (cioè o
nel senso che la Sovrintendenza si debba pronunciare anche in merito
all'impossibilità di eseguire le riparazioni senza lo sgombero o nel
senso che essa su questo punto non si debba pronunciare), la
Sovrintendenza ai monumenti, quando dichiara l'urgenza delle
riparazioni, non è un organo al servizio del processo. [OSCURATO:PERSONA] interviene, per la tutela d'un immobile che ha interesse
storico e artistico, come portatrice di pubblico interesse e a norma
delle leggi n. 1085 del 1939 e n. 823 del 1939 (artt. 1 e segg.). Di
modo che contro il suo atto il privato, che ne abbia nocumento, ha
tutti i mezzi che spettano in ogni altro caso contro gli atti
dell'autorità amministrativa.
Sia che egli ricorra in via amministrativa o contenziosa, sia che
sullo stesso giudice ordinario gravi il compito di valutare la
legittimità di quell'atto (art. 5 della legge sul contenzioso
amministrativo), il diritto di difesa del privato non è compromesso.
È il suo diritto alla proroga della locazione, cioè un diritto
sostanziale, e non il diritto di difendersi in giudizio, che viene ad
essere colpito da un atto della pubblica Amministrazione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con ordinanza 22 febbraio 1962 del Pretore di [OSCURATO:PERSONA], dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253,
(relativa alle locazioni urbane), in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.
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