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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 04241/2024

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sto da: COMUNE di CODOGNO – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lodi, alla via Garibaldi, n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoriadi costituzione di nuovo difensore.

CONTRORICORRENTE e BANCA di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore .

INTIMATA avverso l’ordinanzadei 13/19.12.2017 del la Corte d’Appello di Milano , udita la relazione nella camera di consiglio del14 dicembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Co n ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 29 d.lgs. n. 150/2011 l’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. conveniva innanzi alla Corte d’Appello di Milano il Comune di Codogno.

Chiedeva condannarsi il Comune di Codogno al pagamento degli indennizzie del risarcimento di cui al 1° co. ed al 3° co. dell’art. 42 bis d.P.R. n. 32 7 /2001 in dipendenza dell’utilizzazione-acquisizione da parte dell’ente pubblico convenutodell’immobile di proprietà di essa ricorrente ubicato alla via Cavour, n. 20, di Codogno(cfr. ricorso, pag. 2).

2. L’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. provvede va alla notifica del ricorso e del decreto di comparizione alla “Banca di [OSCURATO:PERSONA]”, titolare di ipoteca iscritta sull’immobile. 3.Si costituiva il Comune di Codogno.

Esponeva che la pretesa ex adversoazionata concerneva un immobile che da tempo utilizzava con destinazione scolastica, immobile accorpato al complesso comunaleadibito a sede della scuola media “Ognissanti” (cfr. ricorso, pag. 3) .

Esponeva che con deliberazione n. 81 del 26.11.2015 il Consiglio comunale aveva all’unanimità votato l’acquisizione del cespiteal patrimonio indisponibile comunale, acquisizione poi disposta con decreto n. 15372 del 23.12.2015 (cfr. ricorso, pag.3). 4.Interveniva la “Banca di [OSCURATO:PERSONA]”.

Chiedeva disporsi il pagamento in suo favoredelle somme riconosciute dovute ai sensi dell’art. 42 bisd.P.R. n. 321/2001. 5.Espletata la c.t.u., con ordinanza dei 13 /1 9 . 12 .20 17 la Corte di Milano , in accoglimento del ricorso, determinava in euro 466.400,00 l’indennizzo dovuto dal Comune di Codogno all’ “[OSCURATO:PERSONA]” per il pregiudizio patrimoniale, determinava in euro 46.640,00 l’indennizzo dovuto dal Comune di Codogno all’ “[OSCURATO:PERSONA]” per il pregiudizio non patrimoniale, determinava in euro 373.120,00 il risarciment o dal Comune di Codogno dovuto all’ “[OSCURATO:PERSONA]” per l’occupazione senza titolo protrattasi dal 2000 al 2015.

Evidenziava la Corte che tutti gli elementi indispensabili ai fini della determinazione del valore dell’immobile erano stati adeguatamente valutati dal c.t.u., le cui conclusioni risultavano congruamente motivate (cfr. ordinanza impugnata, pag. 7).

Evidenziava per altro verso che erano senz’altro da decurtare dal valore venale dell’immobile i costi sostenuti dal Comune di Codogno per le opere di riqualificazione del cespite che, nonostante il trascorrere del tempo, non avevanoesaurito la propria funzione (cfr. ordinan za impugnata, pag g . 7 - 8 ) . 6.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Comune di Codogno ; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

L’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.Ha addotto, in ordine al terzo motivo di ricorso, che ha proposto alla Corte di Milano ricorso exart. 287 cod. proc. civ. – cui la controparte ha aderito – ai fini della correzione dell’errore materiale e/o di calcolo che inficia l’ordinanza ex adversoimpugnata, nella parte in cui il risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo è stato quantificato in euro 373.120,00 anziché in euro 332.310,00, importo, quest’ultimo, che viceversa si giustifica in considerazione della protrazione del periodo di occupazione dal 30.9.2001 fino al 29.12.2005.

La “Banca di [OSCURATO:PERSONA]”società cooperativa non ha svolto difese. 7.Il ricorrente ha depositato memoria. 8.Si è costituito con comparsa in data 3.7.2023 il curatore del fallimento dell’“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Lodi con sentenza dei 22/29.11.2019.

Ha chiesto di essere rimesso in termini ai fini della produzione del provvedimentoin data 7.4.2018, con cui la Corte d’Appello di Milano ha fatto luogo alla correzione dell’errore materiale e dell’errore di calcolo inficia n t i l’ordinanza impugnata.

Il curatore del fallimento controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

9. Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia l a violazione del l ’ art. 4 2 bis d.P.R. n. 327/2001.

Premette che l’immobile per cui è controversia è sempre stato destinato a servizi pubblici scolastici(cfr. ricorso, pag. 5).Indi deduce che in sede di determinazione del valore venale dell’immobile la Corte di Milano avrebbe dovuto tener conto del vincolo conformativo prefigurato nello strumento urbanistico(così ricorso, pag. 6). 10.Il primo motivo di ricorso va respinto. 11.Invero, il mezzo in disamina risulta del tutto avulso da un ben preciso rilievo che connota la “ratio in parte quadecidendi” dell’impugnato dictum.

Propriamente, la Corte di Milano ha dato atto che ai fini della determinazione del valore venale dell’immobile il consulente d’ufficio aveva tenuto conto della sua destinazione a servizi, ossia della sua destinazionescolastica , tant’è che l’ausiliario d’ufficio aveva dichiarato di essersi avvalso “dei dati relativi al mercato immobiliare terziario” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 7).

In questi termini il ricorrente non ha motivo di dolersiper addurre che in sede di determinazione del valore venale dell’immobile la corte di merito avrebbe dovuto tener conto del vincolo conformativo prefigurato nello strumento urbanistico, cioè che alla data della procedura acquisitiva la destinazione urbanistica del cespite era quella di “Servizi – Scuola secondaria di secondo grado” (cfr. ricorso, pagg. 5- 6 ) . 12.Con il secondo motivo il rico rrente denuncia la violazione dell’art. 4 2 bis d.P.R. n. 327/2001.

Deduce che la Corte di Milano avrebbe dovuto detrarre dal valore venale dell’immobile il costo di tutte le opere di ristrutturazione e di tutte le migliorie realizzate (cfr. ricorso, pag. 8). 13.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

14. Senza dubbio vi è in linea teorica margine perché si produca la controindicazione che il ricorrente prospetta (cfr. ricorso, pag. 8).Ossia che il privato percepisca un maggior indennizzo in dipendenza dell’incremento del valore venale che il bene abbia ottenuto per effetto d elle opere migliorative eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA].

E dunque che il privato consegua un’indebita locupletazione.

E tuttavia la determinazione assunta in parte quadalla Corte di Milano è ben lungi dal sortire un esito siffatto.

Invero in maniera congrua ed ineccepibile – ed appieno da condividere - la Corte d’appello ha reputato che non fossero da scomputare i costi sostenuti dal Comune di Codogno per le opere di riqualificazione dell’immobile che da tempo avevano esaurito la loro funzione. 15.La Corte di merito ha ulteriormente puntualizzato che dal valore venale non era da scomputare l’importo di euro 68.548,52 - correlato ad opere di riqualificazione compiute nel biennio 2005-2006 - “a causa del suo carattere eterogeneo rispetto ai criteri di calcolo del valore venale, come giustamente osservato dal c.t.u.” (così ordinanza impugnata, pag. 8).

È evidente che trattasi di un rilievo essenzialmente “in fatto”, ancorato alla valutazione cui ha atteso l’ausiliario d’ufficio.

Cosicché l’omessa detrazione ad ampio spettro - che il ricorrente ha lamentato con il motivo in disamina -si risolve, a tal specifico riguardo, in una censura eminentemente “di merito”, come tale immeritevole di seguito (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità).16.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 2 bis d.P.R. n. 327/2001.

Deduce che ha errato la Corte di Milano a computare l’indennizzo per l’occupazione senza titolo sino al 2017(cfr. ricorso, pag. 9).

Deduce invero che l’occupazione senza titolo si è conclusa nel 2015, allorché, con la deliberan. 81 del 26.11.2015 de l Consiglio comunale di Codogno, si è compiuta la procedura acquisitiva (cfr. ricorso, pag. 10). 17.Il terzo motivo parimenti va respinto . 18.In memoria (cfr. pag. 7) il curatore del fallimento dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.ha riprodotto testualmente il provvedimento in data 7.4.2018, con cui la Corte d’Appello di Milano ha fatto luogo alla correzione dell’errore materiale e dell’errore di calcolo che avevanoinficiato l’ordinanza impugnata.

Ossia il provvedimento di correzione – correzione richiesta dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” ed alla quale il Comune di Codogno aveva aderito - dell’ordinanza impugnata,nella parte in cui il risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo era stato erroneamente quantificato nel maggior importo di e uro 373.120,00 anziché nel minor importo di euro 332.3 1 0, 00 , minor importo viceversa dovutoin dipendenza della protrazione del periodo di occupazionefino al 29.12.2015a decorrere non già dal 2000 bensì dal 30.9.2001, così come del resto la stessa Corte di Milano, a pag ina 9 dell’ordinanza impugnata , aveva correttamente dato atto.

Evidentemente la correzione cui -sull’accordo di ambedue le parti - la C orte d’appelloha fatto luogo, segna la carenza di qualsivoglia interesse del ricorrente a far valere il terzo mezzo di impugnazione.D’altronde,indiscutibilmente il periodo di occupazione illegittima è stato dalla Corte distrettuale con l’ordinanza impugnata computato fino al 2015 (cfr. dispositivo dell’ordinanza impugnata, punto III)così come il Comune ricorrente pretende(cfr. ricorso, pag. 9). 19.In dipendenza del rigetto del ricorso il Comune ricorrent e va condannat o a rimborsare alcuratore del fallimento dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. l e spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

La “Banca di [OSCURATO:PERSONA]”società cooperativa non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei suoi confronti assunta. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna ilricorrente, Comune di Codogno, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento dell’“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delComune ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da: COMUNE di CODOGNO – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lodi, alla via Garibaldi, n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoriadi costituzione di nuovo difensore. CONTRORICORRENTE e BANCA di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore . INTIMATA avverso l’ordinanzadei 13/19.12.2017 del la Corte d’Appello di Milano , udita la relazione nella camera di consiglio del14 dicembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Co n ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 29 d.lgs. n. 150/2011 l’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. conveniva innanzi alla Corte d’Appello di Milano il Comune di Codogno. Chiedeva condannarsi il Comune di Codogno al pagamento degli indennizzie del risarcimento di cui al 1° co. ed al 3° co. dell’art. 42 bis d.P.R. n. 32 7 /2001 in dipendenza dell’utilizzazione-acquisizione da parte dell’ente pubblico convenutodell’immobile di proprietà di essa ricorrente ubicato alla via Cavour, n. 20, di Codogno(cfr. ricorso, pag. 2). 2. L’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. provvede va alla notifica del ricorso e del decreto di comparizione alla “Banca di [OSCURATO:PERSONA]”, titolare di ipoteca iscritta sull’immobile. 3.Si costituiva il Comune di Codogno. Esponeva che la pretesa ex adversoazionata concerneva un immobile che da tempo utilizzava con destinazione scolastica, immobile accorpato al complesso comunaleadibito a sede della scuola media “Ognissanti” (cfr. ricorso, pag. 3) . Esponeva che con deliberazione n. 81 del 26.11.2015 il Consiglio comunale aveva all’unanimità votato l’acquisizione del cespiteal patrimonio indisponibile comunale, acquisizione poi disposta con decreto n. 15372 del 23.12.2015 (cfr. ricorso, pag.3). 4.Interveniva la “Banca di [OSCURATO:PERSONA]”. Chiedeva disporsi il pagamento in suo favoredelle somme riconosciute dovute ai sensi dell’art. 42 bisd.P.R. n. 321/2001. 5.Espletata la c.t.u., con ordinanza dei 13 /1 9 . 12 .20 17 la Corte di Milano , in accoglimento del ricorso, determinava in euro 466.400,00 l’indennizzo dovuto dal Comune di Codogno all’ “[OSCURATO:PERSONA]” per il pregiudizio patrimoniale, determinava in euro 46.640,00 l’indennizzo dovuto dal Comune di Codogno all’ “[OSCURATO:PERSONA]” per il pregiudizio non patrimoniale, determinava in euro 373.120,00 il risarciment o dal Comune di Codogno dovuto all’ “[OSCURATO:PERSONA]” per l’occupazione senza titolo protrattasi dal 2000 al 2015. Evidenziava la Corte che tutti gli elementi indispensabili ai fini della determinazione del valore dell’immobile erano stati adeguatamente valutati dal c.t.u., le cui conclusioni risultavano congruamente motivate (cfr. ordinanza impugnata, pag. 7). Evidenziava per altro verso che erano senz’altro da decurtare dal valore venale dell’immobile i costi sostenuti dal Comune di Codogno per le opere di riqualificazione del cespite che, nonostante il trascorrere del tempo, non avevanoesaurito la propria funzione (cfr. ordinan za impugnata, pag g . 7 - 8 ) . 6.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Comune di Codogno ; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.Ha addotto, in ordine al terzo motivo di ricorso, che ha proposto alla Corte di Milano ricorso exart. 287 cod. proc. civ. – cui la controparte ha aderito – ai fini della correzione dell’errore materiale e/o di calcolo che inficia l’ordinanza ex adversoimpugnata, nella parte in cui il risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo è stato quantificato in euro 373.120,00 anziché in euro 332.310,00, importo, quest’ultimo, che viceversa si giustifica in considerazione della protrazione del periodo di occupazione dal 30.9.2001 fino al 29.12.2005. La “Banca di [OSCURATO:PERSONA]”società cooperativa non ha svolto difese. 7.Il ricorrente ha depositato memoria. 8.Si è costituito con comparsa in data 3.7.2023 il curatore del fallimento dell’“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Lodi con sentenza dei 22/29.11.2019. Ha chiesto di essere rimesso in termini ai fini della produzione del provvedimentoin data 7.4.2018, con cui la Corte d’Appello di Milano ha fatto luogo alla correzione dell’errore materiale e dell’errore di calcolo inficia n t i l’ordinanza impugnata. Il curatore del fallimento controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9. Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia l a violazione del l ’ art. 4 2 bis d.P.R. n. 327/2001. Premette che l’immobile per cui è controversia è sempre stato destinato a servizi pubblici scolastici(cfr. ricorso, pag. 5).Indi deduce che in sede di determinazione del valore venale dell’immobile la Corte di Milano avrebbe dovuto tener conto del vincolo conformativo prefigurato nello strumento urbanistico(così ricorso, pag. 6). 10.Il primo motivo di ricorso va respinto. 11.Invero, il mezzo in disamina risulta del tutto avulso da un ben preciso rilievo che connota la “ratio in parte quadecidendi” dell’impugnato dictum. Propriamente, la Corte di Milano ha dato atto che ai fini della determinazione del valore venale dell’immobile il consulente d’ufficio aveva tenuto conto della sua destinazione a servizi, ossia della sua destinazionescolastica , tant’è che l’ausiliario d’ufficio aveva dichiarato di essersi avvalso “dei dati relativi al mercato immobiliare terziario” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 7). In questi termini il ricorrente non ha motivo di dolersiper addurre che in sede di determinazione del valore venale dell’immobile la corte di merito avrebbe dovuto tener conto del vincolo conformativo prefigurato nello strumento urbanistico, cioè che alla data della procedura acquisitiva la destinazione urbanistica del cespite era quella di “Servizi – Scuola secondaria di secondo grado” (cfr. ricorso, pagg. 5- 6 ) . 12.Con il secondo motivo il rico rrente denuncia la violazione dell’art. 4 2 bis d.P.R. n. 327/2001. Deduce che la Corte di Milano avrebbe dovuto detrarre dal valore venale dell’immobile il costo di tutte le opere di ristrutturazione e di tutte le migliorie realizzate (cfr. ricorso, pag. 8). 13.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 14. Senza dubbio vi è in linea teorica margine perché si produca la controindicazione che il ricorrente prospetta (cfr. ricorso, pag. 8).Ossia che il privato percepisca un maggior indennizzo in dipendenza dell’incremento del valore venale che il bene abbia ottenuto per effetto d elle opere migliorative eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA]. E dunque che il privato consegua un’indebita locupletazione. E tuttavia la determinazione assunta in parte quadalla Corte di Milano è ben lungi dal sortire un esito siffatto. Invero in maniera congrua ed ineccepibile – ed appieno da condividere - la Corte d’appello ha reputato che non fossero da scomputare i costi sostenuti dal Comune di Codogno per le opere di riqualificazione dell’immobile che da tempo avevano esaurito la loro funzione. 15.La Corte di merito ha ulteriormente puntualizzato che dal valore venale non era da scomputare l’importo di euro 68.548,52 - correlato ad opere di riqualificazione compiute nel biennio 2005-2006 - “a causa del suo carattere eterogeneo rispetto ai criteri di calcolo del valore venale, come giustamente osservato dal c.t.u.” (così ordinanza impugnata, pag. 8). È evidente che trattasi di un rilievo essenzialmente “in fatto”, ancorato alla valutazione cui ha atteso l’ausiliario d’ufficio. Cosicché l’omessa detrazione ad ampio spettro - che il ricorrente ha lamentato con il motivo in disamina -si risolve, a tal specifico riguardo, in una censura eminentemente “di merito”, come tale immeritevole di seguito (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità).16.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 2 bis d.P.R. n. 327/2001. Deduce che ha errato la Corte di Milano a computare l’indennizzo per l’occupazione senza titolo sino al 2017(cfr. ricorso, pag. 9). Deduce invero che l’occupazione senza titolo si è conclusa nel 2015, allorché, con la deliberan. 81 del 26.11.2015 de l Consiglio comunale di Codogno, si è compiuta la procedura acquisitiva (cfr. ricorso, pag. 10). 17.Il terzo motivo parimenti va respinto . 18.In memoria (cfr. pag. 7) il curatore del fallimento dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.ha riprodotto testualmente il provvedimento in data 7.4.2018, con cui la Corte d’Appello di Milano ha fatto luogo alla correzione dell’errore materiale e dell’errore di calcolo che avevanoinficiato l’ordinanza impugnata. Ossia il provvedimento di correzione – correzione richiesta dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” ed alla quale il Comune di Codogno aveva aderito - dell’ordinanza impugnata,nella parte in cui il risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo era stato erroneamente quantificato nel maggior importo di e uro 373.120,00 anziché nel minor importo di euro 332.3 1 0, 00 , minor importo viceversa dovutoin dipendenza della protrazione del periodo di occupazionefino al 29.12.2015a decorrere non già dal 2000 bensì dal 30.9.2001, così come del resto la stessa Corte di Milano, a pag ina 9 dell’ordinanza impugnata , aveva correttamente dato atto. Evidentemente la correzione cui -sull’accordo di ambedue le parti - la C orte d’appelloha fatto luogo, segna la carenza di qualsivoglia interesse del ricorrente a far valere il terzo mezzo di impugnazione.D’altronde,indiscutibilmente il periodo di occupazione illegittima è stato dalla Corte distrettuale con l’ordinanza impugnata computato fino al 2015 (cfr. dispositivo dell’ordinanza impugnata, punto III)così come il Comune ricorrente pretende(cfr. ricorso, pag. 9). 19.In dipendenza del rigetto del ricorso il Comune ricorrent e va condannat o a rimborsare alcuratore del fallimento dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. l e spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. La “Banca di [OSCURATO:PERSONA]”società cooperativa non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei suoi confronti assunta. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna ilricorrente, Comune di Codogno, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento dell’“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delComune ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella came
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