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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 19608/2026

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a del 12/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milanonel procedimento relativo aCAMMARATA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello emessodal Magistrato di sorveglianza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimentodell'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza di Milano, che aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA], detenutosottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la disponibilità del fornellettoe dell'attrezzatura per cucinare i cibi per l'intera giornata, come concesso aidetenuti sottoposti al regime ordinario.Secondo il Tribunale il provvedimento impugnato è legittimo, perché ildiverso trattamento tra i detenuti sottoposti al regime differenziato non ègiustificato da esigenze di sicurezza, non essendo indicato in modo specifico ilmaggior rischio connesso all'uso di tali oggetti da parte di quel detenuto, ma soloun generico pericolo derivante dalla difficoltà di controllo nelle ore notturne, erisultando tale limitazione sproporzionata e non necessaria, non essendo indicateragioni di sicurezza legate al particolare regime detentivo applicato al predetto.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministro della Giustizia, permezzo dell'Avvocatura dello Stato, articolando un unico motivo, con il qualededuce la violazione di legge in relazione agli artt. 69, comma 6, lett. b), Ord.pen. e 35-bis Ord. pen.L'ordinanza non ha valorizzato la discrezionalità amministrativa riservataall'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria nell'organizzazione dei servizi interni al carcere,per soddisfare le esigenze di sicurezza e di tutela dei detenuti stessi, e non hatenuto conto della giurisprudenza di legittimità, che ha sempre sostenuto chel'applicazione di fasce orarie per la cottura di cibi non contrasta con il diritto dicucinare, riconosciuto dalla Corte costituzionale ai detenuti sottoposti al regimedi cui all'art. 41-bis Ord. pen., e che la diversità di trattamento rispetto aidetenuti comuni è giustificata proprio dalle diverse modalità di detenzione.

Aidetenuti comuni è concesso cucinare per l'intera giornata perché, trovandosi inpiù persone allocate nella stessa cella, la concentrazione di fumi e fuochi neglistessi, limitati orari creerebbe pericolo per la sicurezza e la salubrità, mentre idetenuti sottoposti al regime differenziato sono allocati in celle singole, e non sisovrappongono ad altri nell'uso della cucina.La previsione di fasce orarie, pertanto, non è meramente afflittiva, maderiva da specifiche esigenze di sicurezza e di corretta organizzazione dei servizi.Inoltre da tale previsione non deriva una grave lesione ai diritti del detenuto,anche perché essa non comporta, di fatto, una lesione al diritto di cucinare ipropri cibi, che non viene negato ma solo disciplinato nelle modalità di esercizio.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentosenza rinvio dell'ordinanza impugnata, e dell'analogo provvedimento emesso dalMagistrato di sorveglianza.4.

In data 19 marzo 2026 il detenuto ha depositato una memoria di replicaalla requisitoria, nella quale sostiene la correttezza della decisione del Tribunaledi sorveglianza, dal momento che l'istituto penitenziario non aveva indicatoalcuna esigenza organizzativa alla base del diniego opposto all'istante, bensì soloragioni legate all'asserita pericolosità degli oggetti in questione.

Il Tribunale,perciò, ha reso una motivazione non apparente, valutando l'insussistenza dimotivi che giustificassero il diverso trattamento, rispetto a quello riservato aidetenuti comuni, essendo tale pericolosità indicata solo in termini generici e noncon riferimento al detenuto istante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2.

Il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. è diretto avalutare, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 6, lett. b), Ord. pen., l'inosservanza, daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, di norme di legge o regolamentari dallaquale derivi al detenuto «un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».Il diritto del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. diprocedere alla cottura di cibi all'interno della propria cella è stato riconosciutodalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 186/2018, quale modalità diaccesso a piccoli gesti di normalità quotidiana che contribuiscono a rendere piùumana e dignitosa la detenzione, in particolare se vissuta nella solitudine propriadel regime penitenziario differenziato.

La stessa Corte costituzionale si è peròpremurata di precisare che «non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni,né per quelli assegnati al regime differenziato, l'esistenza di un dirittofondamentale a cuocere i cibi nella propria cella».

Deve pertanto ribadirsi chenon esiste un generale diritto soggettivo alla cottura dei cibi da parte del singolodetenuto, bensì un diritto di accesso ad un gesto di normalità quotidiana, chelegittimamente viene regolato dal singolo istituto penitenziario, non solo al fine dievitare situazioni di pericolo nascenti dall'uso, anche in orario notturno, difornelletti e strumenti di cucina, ma anche per una migliore e più funzionaleorganizzazione dei servizi e del controllo interni.Deve ribadirsi, perciò, che il sindacato giurisdizionale deve svolgersi nelrispetto agli ambiti decisionali propri dell’azione amministrativa.

Costituisce unprincipio di diritto unanimemente condiviso quello secondo cui non è consentitoal giudice sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionalicompiute dall’[OSCURATO:PERSONA]; in tal modo, infatti, l’autorità giudiziaria finirebbeper esercitare un inammissibile sindacato di merito sull'atto amministrativo,laddove gli è demandato, invece, soltanto l’espletamento di un sindacato dilegittimità, estensibile al piano della ragionevolezza e della proporzione dellascelta amministrativa, specialmente quando essa incide su diritti fondamentali(Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283974, in motivazione).Sotto tale profilo, questa Corte ha ripetutamente affermato, nelle suepronunce più recenti, che l'individuazione ad opera dell'Amministrazionepenitenziaria di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi, da parte deidetenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non incide sulriconoscimento del diritto soggettivo del detenuto, che resta comunquegarantito, e costituisce, invece, una mera regolamentazione dell'esercizio di talediritto, che è sindacabile solo sotto il profilo del rispetto della ratio della sentenzadella Corte costituzionale sopra citata, quella di limitare l'eccesso di afflittività deltrattamento detentivo differenziato, eccesso che può derivare dall'imposizione direstrizioni e limitazioni che non siano giustificate da oggettive esigenzeorganizzative e di sicurezza interne.

Il parametro di riferimento per stabilire lalegittimità della regolamentazione della possibilità di cottura dei cibi per idetenuti soggetti al regime differenziato è rappresentato, pertanto, dallemotivazioni della eventuale differenziazione del trattamento rispetto a quelloriservato ai detenuti comuni: la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi sirivela, dunque, legittima se non è ingiustificata e perciò inutilmente vessatoria,ma è giustificata da oggettive esigenze interne al singolo istituto.3.

Nel presente caso, l'ordinanza impugnata riporta che l'Amministrazionepenitenziaria ha giustificato l'imposizione di fasce orarie per la cottura dei cibi aisoli detenuti sottoposti al regime differenziato, e non ai detenuti comuni, inragione delle diverse modalità detentive dei due gruppi: l'allocazione dei detenuticomuni, caratterizzata dalla presenza di più persone nella stessa cella, impone dievitare la cottura contemporanea dei cibi, che comporterebbe una eccessivaconcentrazione di fumi e odori, potenzialmente pregiudizievole per la salubritàdegli ambienti; la maggiore frequentazione di attività trattamentali, da parte deidetenuti comuni, restringe il tempo della loro permanenza nella cella, con ilrischio di un sovrapporsi dell'orario riservato alla cottura dei cibi con quello disingole attività esterne ad essa.

Tali esigenze non sussistono per i detenutisottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per cui nei loro confrontiprevale l'esigenza organizzativa interna, diretta a consentire il correttosvolgimento dell'attività di controllo di tutti i detenuti, esigenza organizzativa cheappare di tutta evidenza in qualunque struttura complessa ed in particolareall'interno di un istituto penitenziario, ove convivono una pluralità di persone conesigenze diverse e diversi tempi e modalità di soddisfacimento delle stesse,esigenze che devono perciò essere armonizzate onde consentire il loro effettivorispetto, senza pregiudicare il mantenimento della sicurezza interna, a tuteladegli stessi detenuti.3.1.

Nel presente caso, il Ministero ricorrente ha precisato che le fasceorarie previste per la cottura dei cibi da parte dei detenuti sottoposti al regime dicui all'art. 41-bis Ord. pen. sono stabilite in relazione alla consumazione delpranzo e della cena, e quindi corrispondono a quei gesti di normalità quotidianache la sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale ha indicato quale ratiodella sua decisione, cosicché la loro previsione non appare, in concreto, lesiva dialcun diritto, dovendosi ribadire l'insussistenza di un astratto diritto soggettivodel detenuto alla cottura dei cibi all'interno della propria cella.La differenziazione del trattamento, rispetto a quello riservato ai detenuticomuni, è stata giustificata con ragioni organizzative interne, che si riversanosulla capacità di controllo e quindi sulle esigenze di sicurezza interna dell'istitutostesso.

Non emerge, quindi, neppure una lesione del diritto ad un trattamentorestrittivo non vessatorio o ingiustificatamente afflittivo.3.2.

L'ordinanza impugnata, invero, non ha neppure valutato la sussistenzadi dette esigenze organizzative, benché evidenziate dall'Amministrazionepenitenziaria, in quanto ha affermato che l'unico parametro normativo chegiustifica le limitazioni imposte ai detenuti sottoposti al regime differenziato è lafinalità di contenere il pericolo di mantenimento o ripristino dei collegamenti conle associazioni criminali di appartenenza.

Questa affermazione non ècondivisibile, in quanto una corretta organizzazione dei servizi concorre adassicurare il controllo sia della sicurezza interna dell'istituto, sia della particolarepericolosità dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ecostituisce la doverosa esplicazione della potestà di direzione dell'istitutopenitenziario da parte dell'autorità amministrativa, potestà che essa è libera diesercitare nei limiti della ragionevolezza, e del rispetto dei diritti dei detenuti.Nel presente caso, le esigenze rappresentate dal D.A.P., sussistenti solo neiconfronti dei detenuti comuni, impongono di escludere di poter imporre loro unalimitazione negli orari di cottura dei cibi, mentre la insussistenza di tali esigenzecon riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato consente la lorosottoposizione a detta regola, che consente una migliore organizzazione dellemodalità di controllo degli stessi.

Il Tribunale di sorveglianza, e prima ancora ilMagistrato di sorveglianza, avrebbero dovuto, pertanto, valutare che la diversitàdi trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall'art. 41-bisOrd. pen., rispetto ai detenuti comuni, trova una plausibile giustificazione nelleindicate esigenze logistiche ed organizzative, e non si traduce in un mezzo perottenere, attraverso tale differente regolamentazione, una maggiore afflittivitàdella detenzione, e in un trattamento ingiustificatamente discriminatorio.4.

L'assenza di una lesione ad un diritto soggettivo del detenuto, pertanto,impone di ritenere che il Tribunale di sorveglianza, e già il Magistrato disorveglianza, hanno di fatto invaso un campo di indagine estraneo al controllo dacompiere in sede giudiziaria, andando sostanzialmente a imporre alla Direzionedell'istituto una diversa modalità organizzativa, rispetto a quella che la stessaaveva già adottato e che non è lesiva di un diritto soggettivo.

In questo modo igiudici di merito si sono attribuiti una funzione sostitutiva, compiendo una sceltaorganizzativa alternativa in un campo riservato all’Autorità amministrativa, a cuispetta valutare, con riferimento alle caratteristiche di ciascun istituto,l’adeguatezza e la fattibilità delle possibili modalità operative, nel rispetto delleesigenze di sicurezza e della necessità di garantire a tutti i detenuti unacondizione detentiva dignitosa.Di fronte ad una regolamentazione interna non arbitraria, non apportanteuna ingiustificata discriminazione fra detenuti appartenenti a differenti categorie,e non lesiva di alcun diritto soggettivo del singolo detenuto, bensì inerente adaspetti di tipo strettamente logistico e organizzativo, il Magistrato disorveglianza, prima, e il Tribunale di sorveglianza, poi, non hanno il potere dientrare nel merito dell’utilizzo della potestà attuativa riservataall’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata devepertanto essere annullata senza rinvio, non risultando necessario un nuovogiudizio sul punto, in relazione al complessivo accertamento di fatto giàemergente dai provvedimenti esaminati, nonché deve essere annullatal'ordinanza, di analogo contenuto, emessa dal Magistrato di sorveglianza diMilano in data 10 ottobre 2025.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato disorveglianza di Milano.Così deciso il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 12/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milanonel procedimento relativo aCAMMARATA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello emessodal Magistrato di sorveglianza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimentodell'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza di Milano, che aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA], detenutosottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la disponibilità del fornellettoe dell'attrezzatura per cucinare i cibi per l'intera giornata, come concesso aidetenuti sottoposti al regime ordinario.Secondo il Tribunale il provvedimento impugnato è legittimo, perché ildiverso trattamento tra i detenuti sottoposti al regime differenziato non ègiustificato da esigenze di sicurezza, non essendo indicato in modo specifico ilmaggior rischio connesso all'uso di tali oggetti da parte di quel detenuto, ma soloun generico pericolo derivante dalla difficoltà di controllo nelle ore notturne, erisultando tale limitazione sproporzionata e non necessaria, non essendo indicateragioni di sicurezza legate al particolare regime detentivo applicato al predetto.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministro della Giustizia, permezzo dell'Avvocatura dello Stato, articolando un unico motivo, con il qualededuce la violazione di legge in relazione agli artt. 69, comma 6, lett. b), Ord.pen. e 35-bis Ord. pen.L'ordinanza non ha valorizzato la discrezionalità amministrativa riservataall'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria nell'organizzazione dei servizi interni al carcere,per soddisfare le esigenze di sicurezza e di tutela dei detenuti stessi, e non hatenuto conto della giurisprudenza di legittimità, che ha sempre sostenuto chel'applicazione di fasce orarie per la cottura di cibi non contrasta con il diritto dicucinare, riconosciuto dalla Corte costituzionale ai detenuti sottoposti al regimedi cui all'art. 41-bis Ord. pen., e che la diversità di trattamento rispetto aidetenuti comuni è giustificata proprio dalle diverse modalità di detenzione. Aidetenuti comuni è concesso cucinare per l'intera giornata perché, trovandosi inpiù persone allocate nella stessa cella, la concentrazione di fumi e fuochi neglistessi, limitati orari creerebbe pericolo per la sicurezza e la salubrità, mentre idetenuti sottoposti al regime differenziato sono allocati in celle singole, e non sisovrappongono ad altri nell'uso della cucina.La previsione di fasce orarie, pertanto, non è meramente afflittiva, maderiva da specifiche esigenze di sicurezza e di corretta organizzazione dei servizi.Inoltre da tale previsione non deriva una grave lesione ai diritti del detenuto,anche perché essa non comporta, di fatto, una lesione al diritto di cucinare ipropri cibi, che non viene negato ma solo disciplinato nelle modalità di esercizio.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentosenza rinvio dell'ordinanza impugnata, e dell'analogo provvedimento emesso dalMagistrato di sorveglianza.4. In data 19 marzo 2026 il detenuto ha depositato una memoria di replicaalla requisitoria, nella quale sostiene la correttezza della decisione del Tribunaledi sorveglianza, dal momento che l'istituto penitenziario non aveva indicatoalcuna esigenza organizzativa alla base del diniego opposto all'istante, bensì soloragioni legate all'asserita pericolosità degli oggetti in questione. Il Tribunale,perciò, ha reso una motivazione non apparente, valutando l'insussistenza dimotivi che giustificassero il diverso trattamento, rispetto a quello riservato aidetenuti comuni, essendo tale pericolosità indicata solo in termini generici e noncon riferimento al detenuto istante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. Il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. è diretto avalutare, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 6, lett. b), Ord. pen., l'inosservanza, daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, di norme di legge o regolamentari dallaquale derivi al detenuto «un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».Il diritto del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. diprocedere alla cottura di cibi all'interno della propria cella è stato riconosciutodalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 186/2018, quale modalità diaccesso a piccoli gesti di normalità quotidiana che contribuiscono a rendere piùumana e dignitosa la detenzione, in particolare se vissuta nella solitudine propriadel regime penitenziario differenziato. La stessa Corte costituzionale si è peròpremurata di precisare che «non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni,né per quelli assegnati al regime differenziato, l'esistenza di un dirittofondamentale a cuocere i cibi nella propria cella». Deve pertanto ribadirsi chenon esiste un generale diritto soggettivo alla cottura dei cibi da parte del singolodetenuto, bensì un diritto di accesso ad un gesto di normalità quotidiana, chelegittimamente viene regolato dal singolo istituto penitenziario, non solo al fine dievitare situazioni di pericolo nascenti dall'uso, anche in orario notturno, difornelletti e strumenti di cucina, ma anche per una migliore e più funzionaleorganizzazione dei servizi e del controllo interni.Deve ribadirsi, perciò, che il sindacato giurisdizionale deve svolgersi nelrispetto agli ambiti decisionali propri dell’azione amministrativa. Costituisce unprincipio di diritto unanimemente condiviso quello secondo cui non è consentitoal giudice sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionalicompiute dall’[OSCURATO:PERSONA]; in tal modo, infatti, l’autorità giudiziaria finirebbeper esercitare un inammissibile sindacato di merito sull'atto amministrativo,laddove gli è demandato, invece, soltanto l’espletamento di un sindacato dilegittimità, estensibile al piano della ragionevolezza e della proporzione dellascelta amministrativa, specialmente quando essa incide su diritti fondamentali(Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283974, in motivazione).Sotto tale profilo, questa Corte ha ripetutamente affermato, nelle suepronunce più recenti, che l'individuazione ad opera dell'Amministrazionepenitenziaria di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi, da parte deidetenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non incide sulriconoscimento del diritto soggettivo del detenuto, che resta comunquegarantito, e costituisce, invece, una mera regolamentazione dell'esercizio di talediritto, che è sindacabile solo sotto il profilo del rispetto della ratio della sentenzadella Corte costituzionale sopra citata, quella di limitare l'eccesso di afflittività deltrattamento detentivo differenziato, eccesso che può derivare dall'imposizione direstrizioni e limitazioni che non siano giustificate da oggettive esigenzeorganizzative e di sicurezza interne. Il parametro di riferimento per stabilire lalegittimità della regolamentazione della possibilità di cottura dei cibi per idetenuti soggetti al regime differenziato è rappresentato, pertanto, dallemotivazioni della eventuale differenziazione del trattamento rispetto a quelloriservato ai detenuti comuni: la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi sirivela, dunque, legittima se non è ingiustificata e perciò inutilmente vessatoria,ma è giustificata da oggettive esigenze interne al singolo istituto.3. Nel presente caso, l'ordinanza impugnata riporta che l'Amministrazionepenitenziaria ha giustificato l'imposizione di fasce orarie per la cottura dei cibi aisoli detenuti sottoposti al regime differenziato, e non ai detenuti comuni, inragione delle diverse modalità detentive dei due gruppi: l'allocazione dei detenuticomuni, caratterizzata dalla presenza di più persone nella stessa cella, impone dievitare la cottura contemporanea dei cibi, che comporterebbe una eccessivaconcentrazione di fumi e odori, potenzialmente pregiudizievole per la salubritàdegli ambienti; la maggiore frequentazione di attività trattamentali, da parte deidetenuti comuni, restringe il tempo della loro permanenza nella cella, con ilrischio di un sovrapporsi dell'orario riservato alla cottura dei cibi con quello disingole attività esterne ad essa. Tali esigenze non sussistono per i detenutisottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per cui nei loro confrontiprevale l'esigenza organizzativa interna, diretta a consentire il correttosvolgimento dell'attività di controllo di tutti i detenuti, esigenza organizzativa cheappare di tutta evidenza in qualunque struttura complessa ed in particolareall'interno di un istituto penitenziario, ove convivono una pluralità di persone conesigenze diverse e diversi tempi e modalità di soddisfacimento delle stesse,esigenze che devono perciò essere armonizzate onde consentire il loro effettivorispetto, senza pregiudicare il mantenimento della sicurezza interna, a tuteladegli stessi detenuti.3.1. Nel presente caso, il Ministero ricorrente ha precisato che le fasceorarie previste per la cottura dei cibi da parte dei detenuti sottoposti al regime dicui all'art. 41-bis Ord. pen. sono stabilite in relazione alla consumazione delpranzo e della cena, e quindi corrispondono a quei gesti di normalità quotidianache la sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale ha indicato quale ratiodella sua decisione, cosicché la loro previsione non appare, in concreto, lesiva dialcun diritto, dovendosi ribadire l'insussistenza di un astratto diritto soggettivodel detenuto alla cottura dei cibi all'interno della propria cella.La differenziazione del trattamento, rispetto a quello riservato ai detenuticomuni, è stata giustificata con ragioni organizzative interne, che si riversanosulla capacità di controllo e quindi sulle esigenze di sicurezza interna dell'istitutostesso. Non emerge, quindi, neppure una lesione del diritto ad un trattamentorestrittivo non vessatorio o ingiustificatamente afflittivo.3.2. L'ordinanza impugnata, invero, non ha neppure valutato la sussistenzadi dette esigenze organizzative, benché evidenziate dall'Amministrazionepenitenziaria, in quanto ha affermato che l'unico parametro normativo chegiustifica le limitazioni imposte ai detenuti sottoposti al regime differenziato è lafinalità di contenere il pericolo di mantenimento o ripristino dei collegamenti conle associazioni criminali di appartenenza. Questa affermazione non ècondivisibile, in quanto una corretta organizzazione dei servizi concorre adassicurare il controllo sia della sicurezza interna dell'istituto, sia della particolarepericolosità dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ecostituisce la doverosa esplicazione della potestà di direzione dell'istitutopenitenziario da parte dell'autorità amministrativa, potestà che essa è libera diesercitare nei limiti della ragionevolezza, e del rispetto dei diritti dei detenuti.Nel presente caso, le esigenze rappresentate dal D.A.P., sussistenti solo neiconfronti dei detenuti comuni, impongono di escludere di poter imporre loro unalimitazione negli orari di cottura dei cibi, mentre la insussistenza di tali esigenzecon riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato consente la lorosottoposizione a detta regola, che consente una migliore organizzazione dellemodalità di controllo degli stessi. Il Tribunale di sorveglianza, e prima ancora ilMagistrato di sorveglianza, avrebbero dovuto, pertanto, valutare che la diversitàdi trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall'art. 41-bisOrd. pen., rispetto ai detenuti comuni, trova una plausibile giustificazione nelleindicate esigenze logistiche ed organizzative, e non si traduce in un mezzo perottenere, attraverso tale differente regolamentazione, una maggiore afflittivitàdella detenzione, e in un trattamento ingiustificatamente discriminatorio.4. L'assenza di una lesione ad un diritto soggettivo del detenuto, pertanto,impone di ritenere che il Tribunale di sorveglianza, e già il Magistrato disorveglianza, hanno di fatto invaso un campo di indagine estraneo al controllo dacompiere in sede giudiziaria, andando sostanzialmente a imporre alla Direzionedell'istituto una diversa modalità organizzativa, rispetto a quella che la stessaaveva già adottato e che non è lesiva di un diritto soggettivo. In questo modo igiudici di merito si sono attribuiti una funzione sostitutiva, compiendo una sceltaorganizzativa alternativa in un campo riservato all’Autorità amministrativa, a cuispetta valutare, con riferimento alle caratteristiche di ciascun istituto,l’adeguatezza e la fattibilità delle possibili modalità operative, nel rispetto delleesigenze di sicurezza e della necessità di garantire a tutti i detenuti unacondizione detentiva dignitosa.Di fronte ad una regolamentazione interna non arbitraria, non apportanteuna ingiustificata discriminazione fra detenuti appartenenti a differenti categorie,e non lesiva di alcun diritto soggettivo del singolo detenuto, bensì inerente adaspetti di tipo strettamente logistico e organizzativo, il Magistrato disorveglianza, prima, e il Tribunale di sorveglianza, poi, non hanno il potere dientrare nel merito dell’utilizzo della potestà attuativa riservataall’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata devepertanto essere annullata senza rinvio, non risultando necessario un nuovogiudizio sul punto, in relazione al complessivo accertamento di fatto giàemergente dai provvedimenti esaminati, nonché deve essere annullatal'ordinanza, di analogo contenuto, emessa dal Magistrato di sorveglianza diMilano in data 10 ottobre 2025. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato disorveglianza di Milano.Così deciso il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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