CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentato e difeso dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comein atti domiciliatoRICORRENTECONTROPERA ANDREA, già titolare dell’impresa individuale M.E.G.A.MARMI E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliatoCONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1076/18 della Commissione TributariaRegionale del Piemonte, pubblicata in data 19 giugno 2018.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.27 maggio 2026.Numero registro generale 4099/2019Numero sezionale 4603/2026Numero di raccolta generale 19224/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con sentenza n. 1076/18, pubblicata in data 19 giugno2018, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte haaccolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’impresaindividuale M.E.G.A. Marmi e [OSCURATO:PERSONA], avverso lasentenza n. 377/15 della [OSCURATO:PERSONA] diBiella, con la quale era stato rigettato il ricorso delcontribuente avverso l’ingiunzione fiscale n. 11286/2010,avente ad oggetto la somma di euro 16.910,62, corrispondentealle rate insolute degli avvisi di accertamento ICI n. 4212, n.4213, n. 4214 e n. 4215 (in relazione ai quali aveva chiesto edottenuto una rateizzazione), emessi dal Comune di Ponderano(BI) per le annualità 1999/2003, divenuti definitivi permancata impugnazione.2. Il Comune di Ponderano ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a due motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorso e,successivamente, memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 18, comma 1,lett. e), 24, commi 3 e 4, e 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del1992, per avere la corte regionale piemontese reputatoammissibile -e, quindi, esaminabile nel merito- non solol’eccezione di decadenza formulata dal contribuente ai sensidell’art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006, ma ancheNumero registro generale 4099/2019Numero sezionale 4603/2026Numero di raccolta generale 19224/2026Data pubblicazione 11/06/2026quella ancorata al disposto dell’art. 12 d.lgs. n. 504 del 1992,vigente ratione temporis, che prevedeva -a suo dire-addirittura un termine più breve per l’espletamento dellesuccessivo a quello di notifica dell’avviso di liquidazione o diaccertamento. Né la questione poteva reputarsi ritualmenteveicolata nel vaso processuale per essere stata prospettata inuna memoria illustrativa nel corso del giudizio di primo grado enon -come sarebbe dovuto avvenire- tramite motivi aggiunti.3. Il motivo è inammissibile.3.1. Esso, infatti, non si confronta debitamente con la ratiodecidendi, non cogliendone appieno il sostrato argomentativo,sul quale è ancorato il decisum, in quanto, se è vero che igiudici di secondo grado hanno fatto cenno all’infondatezzadell’eccezione, sollevata dall’amministrazione comunale, diintempestività dell’eccezione di decadenza, formulata dalcontribuente ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 504 del 1992,sostenendo che risultasse “dagli atti di causa” e, quindi, nonfosse “nuova”, essendo stata sottoposta all’attenzione dellaCommissione Tributaria Provinciale di Biella con “la memoriaillustrativa”, è altrettanto vero che hanno reputato maturata ladecadenza in virtù del decorso del termine triennale previstodall’art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006 (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 5 e 6).3.2. Peraltro, il richiamo alla disciplina dettata dall’art. 12d.lgs. n. 504 del 1992, contenuto nella suddetta memoria, nonha determinato -e lo si evidenzia per completezza di disamina-un’immutazione dei fatti storici già rappresentati con il ricorsointroduttivo del giudizio, ma è consistito solamentenell’indicazione di una diversa norma applicabile, che, in ogniNumero registro generale 4099/2019Numero sezionale 4603/2026Numero di raccolta generale 19224/2026Data pubblicazione 11/06/2026caso, fermo l’ordito fattuale delineato dalle parti in causa, ècompito dell’autorità giudiziaria individuare ed applicare.E’ stato sostenuto, su questa scia, che, allegati dalla parteinteressata il decorso del tempo e l’inerzia del titolare deldiritto, il giudice è legittimato a qualificare l’eccezione intermini di decadenza o di prescrizione e ad individuare ladisciplina legale applicabile al caso concreto sottoposto alla suan. 3077/21 e Cass. n. 31409/24).Inoltre, come è stato evidenziato in materia di prescrizione,sulla scorta di argomentazioni mutuabili anche in materia didecadenza, se gli elementi fattuali, costitutivi dell’eccezione,rimangono fermi, la determinazione della durata del temponecessaria per il verificarsi dell’effetto si configura come unaquaestio juris concernente l’identificazione del diritto stesso edel regime prescrizionale o decadenziale per esso previsto dallalegge, con la conseguenza che il potere di sollevarel’eccezione implica solamente che sia allegato ilsummenzionato elemento costitutivo e non anche -direttamente o indirettamente- le norme applicabili,l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere delgiudicante, il quale può anche applicare una norma -pureinerente al termine occorrente per la maturazione dell’effetto-diversa rispetto a quella indicata (cfr. Cass. n. 27934/25).3.3. E ciò senza considerare che -avuto riguardo allepeculiarità fattuali della controversia qui riguardata- ilriferimento all’art. 12 d.lgs. n. 504 del 1992 si rivela piuttostoeccentrico, se non addirittura inconferente, perché noncontempla -tale norma- termini decadenziali applicabili allafattispecie de qua, attenendo alle ipotesi di riscossione coattivaNumero registro generale 4099/2019Numero sezionale 4603/2026Numero di raccolta generale 19224/2026Data pubblicazione 11/06/2026mediante ruolo da parte dell’agente della riscossione e non aquelle mediante ingiunzione fiscale, disciplinate dal r.d. n. 639del 1910 (a cui, peraltro, è stato dato corso, nella vicenda inesame, a seguito di una istanza di rateizzazione ericonoscimento di debito).4. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 1, commi 163 e171, legge n. 296 del 2006, 11 delle preleggi e 3, comma 1,legge n. 212 del 2000, in rapporto al r.d. n. 639/1910, all’art.2948, num. 4, c.c. ed all’art. 12 legge n. 504 del 1992, peravere la corte di merito erroneamente ritenuto applicabile ladisciplina dettata dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del2006 (ed il termine triennale di decadenza da esso previsto),nonostante fosse entrata in vigore in data 1° gennaio 2007 egli avvisi di accertamento fossero divenuti definitiviantecedentemente. Doveva essere applicato, infatti, l’art.2948, n. 4, c.c., che prevedeva un termine quinquennale diprescrizione, tenendo a mente, in ogni caso, che l’istanza dirateizzazione presentata dal contribuente aveva comunquesospeso quel termine fino al momento della definizione delpiano di rientro e, quindi, fino al 30 settembre 2006.5. Il motivo è fondato.5.1. La disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 171,legge n. 296 del 2006 fa inequivocabilmente riferimento, neldisciplinare l’ambito di applicabilità temporale del nuovoregime, “ai rapporti d’imposta e non anche alle liti pendenti o -con formula che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi- airapporti tributari pendenti” e “tanto è sufficiente perricomprendere nell’ambito applicativo della stessaNumero registro generale 4099/2019Numero sezionale 4603/2026Numero di raccolta generale 19224/2026Data pubblicazione 11/06/2026esclusivamente quei rapporti nei quali è in contestazione l’an oil quantum del tributo, rimanendo ad essa sottratti i rapportigià esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui siaintervenuto un giudicato o un atto amministrativo definitivo o,comunque, siano scaduti i termini concessi al contribuente permettere in discussione la debenza dell’imposta” (cfr., in questosenso, Cass. n. 8350/12, nonché, in termini sostanzialmenteconformi, Cass. n. 3188/13 e Cass. n. 8363/15).5.2. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hannosostanzialmente reputato applicabile retroattivamente ladisciplina decadenziale dettata dall’art. 1, comma 163, legge n.296 del 2006 -e, cioè, considerando maturata la decadenza-corso dell’anno 2006, mentre l’ingiunzione fiscale era statanotificata in data 27 dicembre 2010 e, quindi, oltre il termine -asseritamente applicabile- del 31 dicembre 2009 (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 5 e 6).In tal modo, però, hanno violato i principi testé menzionati,perché hanno considerato applicabile un termine di decadenzainsuscettibile di disciplinare -in quanto non ancora entrato invigore- la vicenda rimessa al loro scrutinio.6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, essendoinammissibile il primo, e la sentenza impugnata, per l’effetto,deve essere cassata, con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio, tenendo conto dei principitesté menzionati e delle ulteriori questioni dibattute dalle parti,ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 4099/2019Numero sezionale 4603/2026Numero di raccolta generale 19224/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata; rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio eddi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]