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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00018/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25102/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n.76/2023 depositata il 28/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Rilevato che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite, e che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia; Considerato che, non essendo stata nei termini proposta opposizione alla PDA a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che tra ricorrente e controricorrente va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, ricorrendone giusti motivi, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo imedesimi svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

C ompensa tra ricorrente e controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25102/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n.76/2023 depositata il 28/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Rilevato che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite, e che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia; Considerato che, non essendo stata nei termini proposta opposizione alla PDA a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che tra ricorrente e controricorrente va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, ricorrendone giusti motivi, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo imedesimi svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. C ompensa tra ricorrente e controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 00018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris