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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 06750/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17277/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -MILANO n. 1001/2018 depositata il 09/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il 6-8/7/16 [OSCURATO:PERSONA] spa, quale ente gestore dei servizi per conto del Comune di Saronno (VA), notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 che il contribuente impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese ritenendo che, in relazione all’immobile oggetto d’accertamento, andasse rettificato il classamento precedentemente attribuito dall’Ufficio, da A/8 (ville di lusso) a A/3 (unità immobiliari di tipo residenziale economico), potendo così beneficiare di agevolazioni e esenzioni IMU.

Si tratta di un immobile accatastato al foglio 2, nelle tre particelle numeri 195 sub1, 195 sub2 e

196. Nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con riferimento all’anno d’imposta 2011, provvide a rettificare in autotutela il classamento di una delle tre particelle (la n. 196 -autorimessa) cui era stata erroneamente attribuita la categoria A/8 dovendosi invece correggere in A/3.

Il primo giudice, nel contraddittorio con Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] spa, con sentenza 231/05/17 dichiarò il ricorso inammissibile condannando il ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti dei resistenti.

Il contribuente propose appello avanti alla [OSCURATO:PERSONA] lombarda notificandolo alle controparti Comune di Saronno, Agenzia delle Entrate (dir.

Prov.

Varese) e [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nella contumacia del Comune e della concessionaria, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse “parzialmente” il gravame ordinando a [OSCURATO:PERSONA] spa, nel dispositivo della pronuncia: il ricalcolo di quanto dovuto utilizzando la rendita catastale con la categoria “A/3” in luogo della contestata “A/8”, come rettificata dall’Agenzia del Territorio in autotutela e condannando le “resistenti” (Agenzia delle Entrate, società e Comune di Saronno non costituito) alle spese del giudizio, ciascuna per un terzo.

Secondo il giudice d’appello doveva valorizzarsi il fatto che il contribuente, sin dal giudizio di primo grado, avesse evidenziato come la stessa Agenzia delle Entrate, con riferimento all’anno 2011, avesse provveduto a rettificare in autotutela il classamento della citata particella (la n. 196) cui era stata erroneamente attribuita la categoria A/8 dovendosi invece correggere in A/3.

Poiché la circostanza era stata ammessa anche da Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni, con riferimento alla particella relativa all’ex autorimessa (196), la Corte di merito ha ritenuto errata l’attribuzione a tutti gli immobili oggetto d’accertamento della categoria A/8, sicché doveva esserne esclusa la citata autorimessa.

La Corte di merito ha inoltre valorizzato come il contribuente non avesse impugnato un precedente e analogo avviso d’accertamento notificato il 6/6/2013 (ritirato il 28/10/2013) in relazione alla già richiamata annata impositiva (2011).

Ha quindi ordinato il ricalcolo con la nuova categoria quanto alla particella 196, disponendo come sopra riportato.

Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Propone controricorso (adesivo)l’Agenzia delle Entrate che presenta altresì ricorso incidentale (successivo) sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il contribuente che propone anch’egli ricorso incidentale sulla base di due motivi.

La ricorrente principale ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale del contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente affrontata l’eccezione d’inammissibilità, irritualità e tardività del ricorso principale sollevata dal contribuente con il suo controricorso e ricorso incidentale.

Sostiene d’avere notificato la sentenza d’appello alle controparti il 6/4/2018 e che: -la ricorrente principale ha notificato il proprio ricorso il 5/6/18 al Comune di Saronno, al difensore del contribuente e alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Varese.

Quest’ultima notifica sarebbe però inesistente in quanto diretta a un ufficio territoriale privo di soggettività esterna; - ciò sarebbe confermato dal controricorso e ricorso incidentale notificato da Agenzia delle Entrate, in cui si affermerebbe di avere ricevut o notifica del ricorso principale in data 6/6/2018 e pertanto oltre il termine lungo per l’impugnazione. 1.1 L’eccezione è infondata. 1.2 Se infatti è vero che gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate sono privi di soggettività giuridica, è proprio a causa dell’unica soggettività dell’Agenzia predetta,per cui è irrilevante che la notifica sia effettuata alla sede centrale ovvero a un ufficio periferico.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (Cass. Sez. 5, 07/12/2020, n. 27976, Rv. 659819 –01). 1.3 Va comunque evidenziato come il controricorso del contribuente, oltre ad omettere d’indicare in quale punto del suo controricorso l’Agenzia avrebbe scritto di avere “ricevuto” l’atto solo il 6/6/18, non contesta che la notifica sia stata effettuata, come evidente dalle ricevute telematiche di avvenuta consegna, il 5/6/2018 alle 20,52 e quindi nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 6/4/2018.

Sarebbe pertanto del tutto irrilevante che l’Agenzia abbia, in qualche suo atto, dichiarato di avere “ricevuto” la notifica il giorno successivo 6/6/2018.

2. Osserva questa Corte che il ricorso principale della società gestrice dei servizi comunali riguarda la sola condanna alle spese.

Ciò vale, segnatamente, anche per il primo motivo il quale, pur formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3) c.p.c., mira in sostanza ad allontanare da [OSCURATO:PERSONA] spa, nella riaffermazione della piena legittimità dell’avviso e dell’operato di sua competenza, qualsiasiresponsabilità causativa del giudizio (essendosi essa limitata, per un verso, a recepire le rendite così come iscritte a catasto nell’anno di riferimento, senza poter in alcun modo su di esse incidere e, per altro aspetto, a prendere atto dell’annullamento in autotutela sulla particella n.196 come autonomamente disposta dall’Agenzia delle Entrate) e ciò, appunto, in relazione al regime delle spese di lite (questione poi più esplicitamente affrontata nel secondo motivo di ricorso principale, ma pur sempre in continuità e logica derivazione con il primo).

I ricorsi incidentali investono invece direttamente la legittimità dell’avviso impugnato e il merito della pretesa.

Questi ultimi vanno, pertanto, affrontati con priorità atteso che il loro accoglimento assorbirebbe le questioni così proposte nel ricorso principale. 3.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Evidenzia come l’inammissibilità per tardività del ricorso fosse stata accolta dai giudici di primo grado e non valutata da quelli d’appello. 3.2 Sotto ulteriore profilo e in via subordinata, con un secondo motivo di ricorso incidentale evidenzia la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/92 atteso che, come accertato da entrambi i giudici di merito, l’avviso impugnato non era il primo atto impositivo notificato al contribuente e recante quei dati e quella rendita catastale.

Omettendo di pronunciarsi sulla relativa inammissibilità, la Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. 3.3 Con un terzo motivo di ricorso incidentale e in ulteriore subordine, l’Agenzia si duole ancora della violazione degli artt. 21, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e 74 della l. 342/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Eccepisce l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, già ritenuto dal primo giudice, per tardività della sua proposizione.

Sostiene che le rendite catastali sono fissate sin dal 27/11/1999, data di pubblicazione mediante affissione all’albo pretorio del Comune diSaronno.

Sarebbe stato onere, a pena d’inammissibilità, impugnare il classamento e la rendita sin dal primo atto impositivo.

Essendo inoltre già stato notificato l’avviso IMU per l’anno 2011 e non essendo stato impugnato, avendo anzi il contribuente pagato la relativa imposta, dovrebbe ritenersi che il termine per l’impugnazione, stabilito dall’art. 74, comma 3 della l. 342/2000, sia perento.

Il precedente atto impositivo, relativo all’anno 2011, costituirebbe atto di notificazione della predetta rendita rendendo inammissibile il ricorso avverso avvisi relativi ad anni successivi.

4. Con il suo primo motivo di ricorso incidentale, il contribuente lamenta la violazione dell’art. 13 del d.l. 201/2011, conv. nella l. 214/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si duole che la sentenza non abbia valutato le ulteriori censure circa la reale situazione di fatto delle altre parti del compendio immobiliare (particelle 195 sub 1 e 2) oggetto dell’avviso in questione.

Contesta che fosse indispensabile impugnare il precedente accertamento n. 39 del 6/6/2013.

Nell’avviso qui impugnato è indicata espressamente la possibilità d’impugnare la rendita catastale che ne è oggetto nel termine di sessanta giorni dalla notifica stessa.

Sostiene pertanto che, avendo sostenuto l’ascrivibilità di tutti i beni oggetto dell’avviso alla categoria A/3, la decisione vada cassata con rimessione della causa alla Corte di merito perché determini l’esatta rendita da attribuire al compendio immobiliare che ne è oggetto.

5. I primi tre motivi di ricorso incidentale dell’Agenzia e il primo motivo di ricorso incidentale del contribuente, possono essere esaminati congiuntamente, investendo la stessa questione pregiudiziale in ordine all’ammissibilità dell’originario ricorso del medesimo, andando accolti i primi tre e respinto il primo motivo del contribuente. 5.1 Va innanzi tutto richiamato il testo dell’art. 74, comma 3, legge 342/2000 secondo cui: “3.

Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita.

I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita.

Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni”.

Nel caso specifico non è contestato che: -le rendite catastali delle unità immobiliari in questione fossero state fissate e messe in atti sin dal 27 novembre 1999; -al contribuente in data 28/10/2013 fosse stato notificato, come indicato dalla Corte di merito, un avviso d’accertamento in relazione alle medesime unità immobiliari e recante le predette rendite catastali per l’IMU dell’anno 2011; con conseguente decadenza dal termine sopra indicato. 5.2 Ne consegue l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, che ha originato il presente procedimento relativo all’IMU 2013, non essendo intervenuta alcuna modifica, né su iniziativa dell’Ufficio né del contribuente, della situazione catastale pregressa e stabilizzata.

Va ricordato che, secondo risalente ma non desueto orientamento di questa Corte adottato in tema di ICI ma secondo principi validi anche in relazione all’IMU, ai sensi dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti "attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" adottati a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per quelli adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (Cass. Sez. 6, 11/03/2014, n. 5621, Rv. 630532 – 01).

Si è inoltre precisato che la disciplina più volte richiamata (art. 74, comma 3, legge 342/2000) comporta l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale.

Ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, come avvenuto nel caso qui in esame, quest'ultimo diviene definitivo, non potendosi estendere l'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con adesione, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all'autonomo giudizio di impugnazione dell'atto quale attributivo della rendita catastale Sez. 5, Sentenza n. 25550 del 03/12/2014 (Rv. 633991 – 01).

6. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate (e la reiezione del primo motivo di ricorso incidentale del contribuente), con conseguente inammissibilità del ricorso originario del contribuente, fatta eccezione per la particella 196 per la quale vi fu intervento in autotutela e per cui deve ritenersi cessata la materia del contendere, assorbe: - il quarto motivo del medesimo ricorso incidentale dell’Agenzia inerente alla motivazione della sentenza impugnata; - il secondo motivo di ricorso incidentale del contribuente, inerente alla prova della corretta classificazione catastale adottata; -i due motivi di ricorso principale come detto inerenti alle spese del giudizio, atteso che l’accoglimento del ricorso e la decisione nel merito comporta, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., la necessità di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio.

7. La sentenza va pertanto cassata senza rinvio e il contribuente ricorrente incidentale va condannato ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c. alla rifusione, a favore delle controparti, delle spese dei precedenti gradi di giudizio. 7.1 L’intervento in autotutela operato dall’Agenzia, con conseguente parziale venir meno della materia del contendere, comporta però una altrettanto parziale soccombenza reciproca che determina la compensazione per un terzo delle spese di lite. 7.3 La reiezione del ricorso incidentale del contribuente determina la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, e quindi per il versamento, da parte del contribuente ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M accoglie i primi tre motivi di ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, respinge il primo motivo di ricorso incidentale del contribuente, assorbiti i rimanenti motivi dei ricorsi incidentali e i due motivi di ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] spa ; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente a ciò che concerne l’unità immobiliare di cui alla particella 196, per cui è cessata la materia del contendere.

Compensa per un terzo, nei rapporti tra il contribuente e le controparti, le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna il contribuente medesimo alla rifusione, a favore delle controparti, dei rimanenti due terzi che liquida, per ciascuna delle controparti e per l’intero, come segue: - € 2.100,00 per compensi a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, oltre spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge; - € 2.500,00 per compensi a favore di Agenzia delle Entrate oltre spese prenotate a debito; per il giudizio di primo grado; - € 2.100,00 per compensi a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, oltre spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge; - € 2.500,00 per compensi a favore di Agenzia delle Entrate oltre spese prenotate a debito; per il giudizio d’appello; - € 2.500,00 per compensi a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, oltre spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge; - € 2.800,00 per compensi a favore di Agenzia delle Entrate oltre spese prenotate a debito; per il giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, e quindi per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17277/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -MILANO n. 1001/2018 depositata il 09/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il 6-8/7/16 [OSCURATO:PERSONA] spa, quale ente gestore dei servizi per conto del Comune di Saronno (VA), notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 che il contribuente impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese ritenendo che, in relazione all’immobile oggetto d’accertamento, andasse rettificato il classamento precedentemente attribuito dall’Ufficio, da A/8 (ville di lusso) a A/3 (unità immobiliari di tipo residenziale economico), potendo così beneficiare di agevolazioni e esenzioni IMU. Si tratta di un immobile accatastato al foglio 2, nelle tre particelle numeri 195 sub1, 195 sub2 e 196. Nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con riferimento all’anno d’imposta 2011, provvide a rettificare in autotutela il classamento di una delle tre particelle (la n. 196 -autorimessa) cui era stata erroneamente attribuita la categoria A/8 dovendosi invece correggere in A/3. Il primo giudice, nel contraddittorio con Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] spa, con sentenza 231/05/17 dichiarò il ricorso inammissibile condannando il ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti dei resistenti. Il contribuente propose appello avanti alla [OSCURATO:PERSONA] lombarda notificandolo alle controparti Comune di Saronno, Agenzia delle Entrate (dir. Prov. Varese) e [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nella contumacia del Comune e della concessionaria, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse “parzialmente” il gravame ordinando a [OSCURATO:PERSONA] spa, nel dispositivo della pronuncia: il ricalcolo di quanto dovuto utilizzando la rendita catastale con la categoria “A/3” in luogo della contestata “A/8”, come rettificata dall’Agenzia del Territorio in autotutela e condannando le “resistenti” (Agenzia delle Entrate, società e Comune di Saronno non costituito) alle spese del giudizio, ciascuna per un terzo. Secondo il giudice d’appello doveva valorizzarsi il fatto che il contribuente, sin dal giudizio di primo grado, avesse evidenziato come la stessa Agenzia delle Entrate, con riferimento all’anno 2011, avesse provveduto a rettificare in autotutela il classamento della citata particella (la n. 196) cui era stata erroneamente attribuita la categoria A/8 dovendosi invece correggere in A/3. Poiché la circostanza era stata ammessa anche da Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni, con riferimento alla particella relativa all’ex autorimessa (196), la Corte di merito ha ritenuto errata l’attribuzione a tutti gli immobili oggetto d’accertamento della categoria A/8, sicché doveva esserne esclusa la citata autorimessa. La Corte di merito ha inoltre valorizzato come il contribuente non avesse impugnato un precedente e analogo avviso d’accertamento notificato il 6/6/2013 (ritirato il 28/10/2013) in relazione alla già richiamata annata impositiva (2011). Ha quindi ordinato il ricalcolo con la nuova categoria quanto alla particella 196, disponendo come sopra riportato. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Propone controricorso (adesivo)l’Agenzia delle Entrate che presenta altresì ricorso incidentale (successivo) sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il contribuente che propone anch’egli ricorso incidentale sulla base di due motivi. La ricorrente principale ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente affrontata l’eccezione d’inammissibilità, irritualità e tardività del ricorso principale sollevata dal contribuente con il suo controricorso e ricorso incidentale. Sostiene d’avere notificato la sentenza d’appello alle controparti il 6/4/2018 e che: -la ricorrente principale ha notificato il proprio ricorso il 5/6/18 al Comune di Saronno, al difensore del contribuente e alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Varese. Quest’ultima notifica sarebbe però inesistente in quanto diretta a un ufficio territoriale privo di soggettività esterna; - ciò sarebbe confermato dal controricorso e ricorso incidentale notificato da Agenzia delle Entrate, in cui si affermerebbe di avere ricevut o notifica del ricorso principale in data 6/6/2018 e pertanto oltre il termine lungo per l’impugnazione. 1.1 L’eccezione è infondata. 1.2 Se infatti è vero che gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate sono privi di soggettività giuridica, è proprio a causa dell’unica soggettività dell’Agenzia predetta,per cui è irrilevante che la notifica sia effettuata alla sede centrale ovvero a un ufficio periferico. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (Cass. Sez. 5, 07/12/2020, n. 27976, Rv. 659819 –01). 1.3 Va comunque evidenziato come il controricorso del contribuente, oltre ad omettere d’indicare in quale punto del suo controricorso l’Agenzia avrebbe scritto di avere “ricevuto” l’atto solo il 6/6/18, non contesta che la notifica sia stata effettuata, come evidente dalle ricevute telematiche di avvenuta consegna, il 5/6/2018 alle 20,52 e quindi nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 6/4/2018. Sarebbe pertanto del tutto irrilevante che l’Agenzia abbia, in qualche suo atto, dichiarato di avere “ricevuto” la notifica il giorno successivo 6/6/2018. 2. Osserva questa Corte che il ricorso principale della società gestrice dei servizi comunali riguarda la sola condanna alle spese. Ciò vale, segnatamente, anche per il primo motivo il quale, pur formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3) c.p.c., mira in sostanza ad allontanare da [OSCURATO:PERSONA] spa, nella riaffermazione della piena legittimità dell’avviso e dell’operato di sua competenza, qualsiasiresponsabilità causativa del giudizio (essendosi essa limitata, per un verso, a recepire le rendite così come iscritte a catasto nell’anno di riferimento, senza poter in alcun modo su di esse incidere e, per altro aspetto, a prendere atto dell’annullamento in autotutela sulla particella n.196 come autonomamente disposta dall’Agenzia delle Entrate) e ciò, appunto, in relazione al regime delle spese di lite (questione poi più esplicitamente affrontata nel secondo motivo di ricorso principale, ma pur sempre in continuità e logica derivazione con il primo). I ricorsi incidentali investono invece direttamente la legittimità dell’avviso impugnato e il merito della pretesa. Questi ultimi vanno, pertanto, affrontati con priorità atteso che il loro accoglimento assorbirebbe le questioni così proposte nel ricorso principale. 3.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Evidenzia come l’inammissibilità per tardività del ricorso fosse stata accolta dai giudici di primo grado e non valutata da quelli d’appello. 3.2 Sotto ulteriore profilo e in via subordinata, con un secondo motivo di ricorso incidentale evidenzia la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/92 atteso che, come accertato da entrambi i giudici di merito, l’avviso impugnato non era il primo atto impositivo notificato al contribuente e recante quei dati e quella rendita catastale. Omettendo di pronunciarsi sulla relativa inammissibilità, la Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. 3.3 Con un terzo motivo di ricorso incidentale e in ulteriore subordine, l’Agenzia si duole ancora della violazione degli artt. 21, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e 74 della l. 342/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Eccepisce l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, già ritenuto dal primo giudice, per tardività della sua proposizione. Sostiene che le rendite catastali sono fissate sin dal 27/11/1999, data di pubblicazione mediante affissione all’albo pretorio del Comune diSaronno. Sarebbe stato onere, a pena d’inammissibilità, impugnare il classamento e la rendita sin dal primo atto impositivo. Essendo inoltre già stato notificato l’avviso IMU per l’anno 2011 e non essendo stato impugnato, avendo anzi il contribuente pagato la relativa imposta, dovrebbe ritenersi che il termine per l’impugnazione, stabilito dall’art. 74, comma 3 della l. 342/2000, sia perento. Il precedente atto impositivo, relativo all’anno 2011, costituirebbe atto di notificazione della predetta rendita rendendo inammissibile il ricorso avverso avvisi relativi ad anni successivi. 4. Con il suo primo motivo di ricorso incidentale, il contribuente lamenta la violazione dell’art. 13 del d.l. 201/2011, conv. nella l. 214/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole che la sentenza non abbia valutato le ulteriori censure circa la reale situazione di fatto delle altre parti del compendio immobiliare (particelle 195 sub 1 e 2) oggetto dell’avviso in questione. Contesta che fosse indispensabile impugnare il precedente accertamento n. 39 del 6/6/2013. Nell’avviso qui impugnato è indicata espressamente la possibilità d’impugnare la rendita catastale che ne è oggetto nel termine di sessanta giorni dalla notifica stessa. Sostiene pertanto che, avendo sostenuto l’ascrivibilità di tutti i beni oggetto dell’avviso alla categoria A/3, la decisione vada cassata con rimessione della causa alla Corte di merito perché determini l’esatta rendita da attribuire al compendio immobiliare che ne è oggetto. 5. I primi tre motivi di ricorso incidentale dell’Agenzia e il primo motivo di ricorso incidentale del contribuente, possono essere esaminati congiuntamente, investendo la stessa questione pregiudiziale in ordine all’ammissibilità dell’originario ricorso del medesimo, andando accolti i primi tre e respinto il primo motivo del contribuente. 5.1 Va innanzi tutto richiamato il testo dell’art. 74, comma 3, legge 342/2000 secondo cui: “3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni”. Nel caso specifico non è contestato che: -le rendite catastali delle unità immobiliari in questione fossero state fissate e messe in atti sin dal 27 novembre 1999; -al contribuente in data 28/10/2013 fosse stato notificato, come indicato dalla Corte di merito, un avviso d’accertamento in relazione alle medesime unità immobiliari e recante le predette rendite catastali per l’IMU dell’anno 2011; con conseguente decadenza dal termine sopra indicato. 5.2 Ne consegue l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, che ha originato il presente procedimento relativo all’IMU 2013, non essendo intervenuta alcuna modifica, né su iniziativa dell’Ufficio né del contribuente, della situazione catastale pregressa e stabilizzata. Va ricordato che, secondo risalente ma non desueto orientamento di questa Corte adottato in tema di ICI ma secondo principi validi anche in relazione all’IMU, ai sensi dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti "attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" adottati a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per quelli adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (Cass. Sez. 6, 11/03/2014, n. 5621, Rv. 630532 – 01). Si è inoltre precisato che la disciplina più volte richiamata (art. 74, comma 3, legge 342/2000) comporta l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale. Ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, come avvenuto nel caso qui in esame, quest'ultimo diviene definitivo, non potendosi estendere l'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con adesione, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all'autonomo giudizio di impugnazione dell'atto quale attributivo della rendita catastale Sez. 5, Sentenza n. 25550 del 03/12/2014 (Rv. 633991 – 01). 6. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate (e la reiezione del primo motivo di ricorso incidentale del contribuente), con conseguente inammissibilità del ricorso originario del contribuente, fatta eccezione per la particella 196 per la quale vi fu intervento in autotutela e per cui deve ritenersi cessata la materia del contendere, assorbe: - il quarto motivo del medesimo ricorso incidentale dell’Agenzia inerente alla motivazione della sentenza impugnata; - il secondo motivo di ricorso incidentale del contribuente, inerente alla prova della corretta classificazione catastale adottata; -i due motivi di ricorso principale come detto inerenti alle spese del giudizio, atteso che l’accoglimento del ricorso e la decisione nel merito comporta, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., la necessità di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio. 7. La sentenza va pertanto cassata senza rinvio e il contribuente ricorrente incidentale va condannato ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c. alla rifusione, a favore delle controparti, delle spese dei precedenti gradi di giudizio. 7.1 L’intervento in autotutela operato dall’Agenzia, con conseguente parziale venir meno della materia del contendere, comporta però una altrettanto parziale soccombenza reciproca che determina la compensazione per un terzo delle spese di lite. 7.3 La reiezione del ricorso incidentale del contribuente determina la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, e quindi per il versamento, da parte del contribuente ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M accoglie i primi tre motivi di ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, respinge il primo motivo di ricorso incidentale del contribuente, assorbiti i rimanenti motivi dei ricorsi incidentali e i due motivi di ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] spa ; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente a ciò che concerne l’unità immobiliare di cui alla particella 196, per cui è cessata la materia del contendere. Compensa per un terzo, nei rapporti tra il contribuente e le controparti, le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna il contribuente medesimo alla rifusione, a favore delle controparti, dei rimanenti due terzi che liquida, per ciascuna delle controparti e per l’intero, come segue: - € 2.100,00 per compensi a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, oltre spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge; - € 2.500,00 per compensi a favore di Agenzia delle Entrate oltre spese prenotate a debito; per il giudizio di primo grado; - € 2.100,00 per compensi a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, oltre spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge; - € 2.500,00 per compensi a favore di Agenzia delle Entrate oltre spese prenotate a debito; per il giudizio d’appello; - € 2.500,00 per compensi a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, oltre spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge; - € 2.800,00 per compensi a favore di Agenzia delle Entrate oltre spese prenotate a debito; per il giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, e quindi per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 06750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris