CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Vista l'istanza presentata dal difensore dell'imputato volta a "rinunciare ai termini della impugnazione" affinché la sentenza divenga definitiva; Rilevato che tale atto non risulta tuttavia sottoscritto dall'imputato o comunque non risulta allegata procura speciale a tal fine; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono in ogni caso inammissibili, perché non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche, disancorate dal ragionamento giustificativo della sentenza impugnata che, in punto di trattamento sanzionatorio, ha ampiamente e congruamente argomentato (cfr. pag. 2) sulle specifiche ragioni — tratte dai parametri di legge - della dosimetria della pena (trattatasi viepiù di scostamento minimale dalla pena minima edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il