CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 settembre 2025
Cassazione n. 07102/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1501/2025 sez. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 34822/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 08/09/2025 del tribunale di Trani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Trani, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del medesimo tribunale, disposto in ordine all'ipotesi di incolpazione ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza. 2. Avverso la ordinanza sopra indicata, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, di cui il primo riguardante il vizio di motivazione in ordine alla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7102/2026 Roma, lì, 23/02/2026 sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla omessa valutazione degli elementi documentali prodotti, il secondo afferente il vizio di motivazione circa la valutazione dell'elemento soggettivo in relazione gli elementi indiziari acquisiti e la omessa valutazione degli elementi documentali di portata difensiva; il terzo, riguardante il vizio di motivazione per l'erronea valutazione della esistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Il tribunale del riesame rigettava l'istanza con ordinanza del 8 settembre 2025 depositata il 19.9.2025, e notificata al difensore e all'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il termine entro cui proporre, secondo legge, il ricorso, scadeva dunque alla data del 7 ottobre 2025 mentre il ricorso risulta presentato il 13.10.2025. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]