CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23771/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;Uditi i difensori:l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, si è riportata alle conclusioni delProcuratore generale e ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e notaspese;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato ricorrente, ha concluso come da motividi ricorso chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 30 ottobre 2025, la Corte di appello di Firenzeha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Pisa il 19 novembre 2024, con la qualeXXXXXXXXXXXXXXX era stato giudicato in ordine ai seguenti reati:- reato di cui all’art. 612-bis, secondo comma, cod. pen. per aver commesso attipersecutori in danno di XXXXXXXXXXXXX, con la quale era stata in passato legata unarelazione affettiva, atti estrinsecatesi nelle condotte minatorie e moleste descritte in rubrica(capo A);- reato di cui agli artt. 56, 575, 577 cod. pen. per aver compiuto atti diretti a cagionare lamorte di XXXXXXXXXXXXX introducendosi nell’abitazione di costei, aprendo il rubinetto delgas e cospargendo di benzina i letti della casa, fatto non verificatosi per l’intervento delleforze di polizie, fatto, aggravato dalla premeditazione (capo B);- reato di cui agli artt. 614, terzo comma, 61, primo comma, n. 2, cod. pen. per essersiintrodotto e trattenuto nell’abitazione di XXXXXXXXXXXXX, contro la sua volontà, nellecircostanze di fatto di cui al capo B (capo C);condotte commesse tra il 17 aprile e l’11 maggio 2024, inXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1.1. Con la decisione di primo grado, l’imputato era stato dichiarato responsabile deireati ascrittigli, avvinti in continuazione, e – con il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche equivalenti alla contestata aggravante – era stato condannato alla pena di anninove di reclusione.L’imputato era stato, altresì, dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in statodi interdizione legale durante l’espiazione della pena.Inoltre, XXXXXXXXXX era stato condannato a risarcire i danni cagionati aXXXXXXXXXXXXX, parte civile, danni da liquidarsi in separata sede, con la quantificazionedella somma di euro 20.000,00 a titolo di provvisionale.Tale approdo decisorio è stato confermato dalla Corte di appello di Firenze.1.2. Le sentenze di merito, conformi nell’esito, hanno ricostruito la vicenda fattualeesponendo che la scaturigine della vicenda era da identificarsi nella fine della relazionesentimentale intercorsa tra XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, durata circa un anno econclusasi nell’aprile del 2024 per iniziativa della donna, che non riusciva a sopportare oltrela gelosia ossessiva dell’uomo; da quel momento, però, l’imputato aveva iniziato atempestare di messaggi, anche offensivi, XXXXXXXXXXXXX, a presentarsi a casa di leiserbando le condotte aggressive e intimidatorie analiticamente descritte, così da costringerela donna a sporgere una prima denuncia querela il 23 aprile 2024, a ricorrere altre volte alleforze dell’ordine, a sporgere un’ulteriore querela il 5 maggio 2024; il 10 maggio 2024 erastato notificato a XXXXXXXXXX il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore diXXXX.Successivamente, si era verificato l’episodio più grave, fatto accaduto fra il 10 e l’11maggio 2024, quando la casa della donna era stata invasa dal gas fuoriuscito dai rubinettidel piano cucina, della cui apertura era stato ritenuto responsabile l’imputato, al paridell’imbibizione con la benzina degli indumenti della medesima custoditi nell’armadio dellacamera da letto, fatto in relazione al quale era stato contestato e ritenuto a carico diXXXXXXXXXX il delitto di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione.Erano stati contestati e ritenuti anche il delitto di atti persecutori e il delitto di violazionedi domicilio, aggravato ai sensi dell’art. 614, terzo comma, cod. pen.1.3. Per quanto ancora rileva, sia il Tribunale, sia la Corte di appello – valutati gli esitidelle indagini di polizia giudiziaria come trasfusi, sull’accordo delle parti, nel corredoprobatorio acquisito al fascicolo del dibattimento, nonché l’esito del filmato allegato, conmemoria, dalla difesa e delle testimonianze, ammesse ed espletate ai sensi dell’art. 507 cod.proc. pen., dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco che avevano proceduto agi accertamentinecessari – hanno considerato, in particolare, accertato che a saturare di gas la casa dellavittima, oltre che a cospargere i suoi abiti di benzina, era stato l’imputato, non considerandoidonea prova del contrario l’esito dell’esperimento giudiziale promosso dalla difesa, cheaveva inteso soprattutto dimostrare che il piano di cottura della casa di XXXXXXXXXXXXXera dotato di termocoppia almeno su due dei quattro fuochi, avendo reputato determinante ildato per cui la saturazione dell’ambiente con il gas era avvenuta in concomitanza con lapresenza del solo XXXXXXXXXX in quel luogo, sicché a lui è stata ascritta la corrispondenteazione, valutata come tale da aver integrato tutti gli elementi costitutivi del tentato omicidio.Inoltre, la Corte di appello ha preso in esame la doglianza sviluppata dalla difesadell’imputato in merito al mancato assorbimento nel delitto di tentato omicidio aggravato exart. 576, primo comma, n. 5.1), cod. pen. del reato di atti persecutori, ma, dopo averosservato che la prospettata soluzione sarebbe stata quella verosimilmente più corretta indiritto, ha considerato che la circostanza aggravante non era stata dedotta in imputazione eche, ove si fosse operata la chiesta riqualificazione, essa avrebbe determinato unpeggioramento della posizione dell’imputato, in quanto avrebbe indotto la nuovaeffettuazione del giudizio di comparazione fra le contrapposte circostanze, sicché l’eventualeprevalenza di tale ulteriore aggravante avrebbe comportato un notevole aumento della penainflitta all’imputato, laddove XXXXXXXXXX si era visto irrogare una pena del tutto miterispetto alla gravità dei fatti commessi.2. Avverso la sentenza emessa in grado di appello ha proposto impugnazione ildifensore di XXXXXXXXXXXXXXX sviluppando due motivi.2.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 84, 612-bis, 575 e 576cod. pen. e 597 cod. proc. pen. per la mancata applicazione del reato complesso, puressendo stata riconosciuta la correttezza giuridica della sua configurazione.Con l’atto di appello era stato chiesto il riconoscimento dell’assorbimento del delitto dipur dando atto che la soluzione prospettata sarebbe stata quella verosimilmente più corretta:così, però, i giudici di secondo grado sono incorsi nella violazione di legge dipendentedall’aver omesso di applicare l’art. 84 cod. pen., secondo l’impostazione affermatadall’elaborazione di legittimità, alla stregua della quale, quando l’omicidio, o il tentatoomicidio, sia commesso quale esito della pregressa condotta persecutoria, con continuitàtemporale e causale della condotta, il delitto di atti persecutori resta assorbito in quello piùgrave, costituente un reato complesso circostanziato.Il diverso avviso espresso dalla Corte di appello è stato contraddittoriamente basato,non su ragioni giuridiche, bensì sulla prognosi che l’eventuale riqualificazione giuridicadeterminasse la reformatio in peius: tale osservazione non ha, però, tenuto conto che ildivieto di reformatio in peius opera solo sul risultato sanzionatorio finale e non consente dimantenere una qualificazione giuridica errata.2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione, anche per travisamentodella prova, in relazione alla sussistenza del tentato omicidio.Il ricorrente prospetta la contraddittorietà insanabile emersa in merito alla provainerente alla fuoriuscita del gas e alla conseguente valutazione di idoneità degli atti relativi alconfigurato tentativo di omicidio: lungi dal riferirsi a dati oggettivi e concretamente accertati,la Corte territoriale ha acceduto a una ricostruzione congetturale della vicenda fattuale.In tal senso la difesa evidenzia che l’idoneità degli atti va valutata, non con riferimento aun criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì all’obiettiva possibilitàche alla condotta consegua lo scopo prefissosi dall’agente, laddove si configura un reatoimpossibile per inidoneità degli atti quando risulti un’inefficienza strutturale e strumentale delmezzo impiegato.In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza ha affermato in modocontraddittorio che i fornelli erogatori del gas erano risultati aperti, senza che letestimonianze dell’operante XXXX e del vigile del fuoco XXXXXXX legittimassero taleconclusione.In secondo luogo – si segnala – lo stesso XXXXXXX aveva riferito che i valori rilevatinon evidenziavano un imminente pericolo di esplosione, dato obliterato dai giudici del merito,con conseguente travisamento della prova.In terzo luogo, è stato – secondo la difesa – travisato l’esito dell’esperimento giudizialesul piano cottura, con l’affermazione, formulata dal Tribunale e acriticamente fatta propriadalla Corte di appello, che la difesa dell’imputato avrebbe dovuto dimostrare che il pianocottura oggetto dell’esperimento fosse lo stesso installato nella casa al momento del fatto,laddove l’esperimento era stato autorizzato dal giudice, la parte civile era stata invitata aparteciparvi e nessuna eccezione era stata sollevata circa l’eventuale sostituzione del pianodi cottura, sicché l’esito dell’esperimento stesso non poteva essere neutralizzato con lariferita, ipotetica obiezione; del pari, illogica è da ritenersi l’affermazione che tale esito èrisultato inficiato per essere stato condotto soltanto su due dei quattro rubinetti, essendosiascritta in modo ipotetico e arbitrario all’imputato la manomissione degli altri due rubinetti;apodittica è, infine, l’affermazione che non sussistevano nell’appartamento altre fonti idoneea originare la fuga di gas, basata sul ragionamento capzioso che ha considerato lo stessoelemento di fatto, al tempo stesso, premessa e conclusione del ragionamento, con laconseguente fallacia dell’attribuzione in via logica all’imputato di tale evento.3. La parte civile, in vista dell’udienza di discussione, ha depositato atto confermativodella sua costituzione riportandosi alle richieste già formulate nel corso processualepregresso, con attestazione della sua ammissione al patrocinio dello Stato, e ha rassegnatomemoria di conclusioni e nota spese.4. Nella discussione orale, il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigettodell’impugnazione, segnalando l’infondatezza del primo motivo, determinata dall’omissionedella contestazione della circostanza aggravante, in ordine alla quale il ricorrente haprospettato la questione di assorbimento, nonché l’inammissibilità della seconda doglianza,versata nel merito, a fronte di congrua motivazione sul punto qualificazione del reato ditentato omicidio.La difesa della parte civile, richiamate le note già prodotte, ha chiesto il rigetto delricorso, con il favore delle spese processuali.La difesa dell’imputato ha insistito per l’accoglimento delle doglianze dedottenell’impugnazione e il conseguente annullamento con rinvio della sentenza oggetto diricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, privo di fondamento giuridico.2. Va esaminato, innanzi tutto, il secondo motivo: esso è logicamente preminenterispetto al primo, giacché, se la doglianza dovesse trovare accoglimento, la sentenzaimpugnata dovrebbe essere annullata con riferimento alla configurazione giuridica del reatocontestato sub B).La prospettazione difensiva, coltivata con il motivo ora richiamato, si è basatasull’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio: l’annullamento dellasentenza impugnata che conseguisse all’accoglimento di tale doglianza determinerebbe,quindi, la necessità di un nuovo giudizio in merito al titolo di reato in relazione a cui – sulpresupposto della sussistenza del reato tentato di cui al capo B) – la difesa ha sviluppato ilprimo motivo, lamentando la mancata applicazione della figura giuridica del reatocomplesso, con riguardo all’assorbimento nel tentativo di omicidio aggravato degli attipersecutori, stante la disciplina dettata dall’art. 576, primo comma, n. 5.1), cod. pen.: senzala verifica di sussistenza del tentato omicidio, dunque, non potrebbe attualmente delibarsi ilprimo motivo.2.1. Chiarito ciò, deve ritenersi che il secondo motivo, nel suo complesso, non possadirsi dotato di fondamento giuridico.L’accertamento di merito dell’avvenuta saturazione di gas da parte dell’imputatodell’abitazione della persona offesa a un livello certamente pericoloso per XXXXXXX che,ignara, sarebbe entrata nell’immobile – fatto ascritto all’apertura dei fuochi del piano cotturadella cucina, situazione resa ancora più grave dal versamento di benzina sui vestiti delladonna collocati nell’armadio ubicato nella stanza da letto – si fonda su concrete evidenzeprobatorie.I giudici di appello hanno analizzato, ritenendole convergenti in tal senso, letestimonianze degli inquirenti, coniugate con l’esito delle rilevazioni effettuate dai Carabinierie dai Vigili del Fuoco.Rispetto all’univoco risultato probatorio tratto dall’analisi di queste fonti, le valutazioni dimerito della Corte di appello, che hanno considerato, reputandolo non decisivo in sensocontrario, anche l’esito dell’esperimento giudiziale effettuato per iniziativa della difesa, siprofilano congrue e non illogiche, senza essere inquinate dal lamentato travisamento.2.2. Il punto, non scalfito dalle deduzioni difensive, da cui i giudici di appello hannoritenuto non essere possibile decampare è stato identificato nell’accertamento che, senzaalcun dubbio, era stato il solo imputato a introdursi nell’abitazione della donna nel corso dellanotte fra il 10 e l’11 maggio e che, al di là della presenza della termocoppia su due deiquattro fuochi, la saturazione dell’ambiente con il gas era avvenuta in concomitanza con lapresenza di XXXXXXXXXX in quel luogo, molteplici potendo essere state le modalità con laquali egli aveva raggiunto l’obiettivo di creare la situazione di grave pericolo per la donnaquando la stessa sarebbe rientrata in casa e avrebbe innescato l’effetto esplosivo, chesarebbe stato aggravato dalla diffusione del liquido infiammabile versato sui suoi vestitinell’armadio nella camera da letto.L’attribuzione alla condotta dell’imputato della saturazione della casa di XXXXXXX conil gas e del versamento di liquido infiammabile sui di lei indumenti è stata effettuata, in modoconforme, dai giudici dei due gradi di merito sulla scorta di una serie coordinata econvergente di elementi di sicuro spessore.È stata, innanzi tutto, accertata la presenza, mediante intrusione, nella casa inquestione da parte di XXXXXXXXXX, riconosciuto come tale dalla persona offesa, la seradel 10 maggio 2024, alle ore 23:40, per essere stato il medesimo ripreso dalla telecameradella cucina, installata nell’abitazione, mentre si introduceva nell’immobile passando dallucernario del tetto e veniva colto proprio nella cucina: di tale situazione XXXXXXX, cheaveva trascorso la notte in altra casa per timore delle azioni di XXXXXXXXXX, avevaricevuto l’immagine sul telefono cellulare quando lo aveva collegato all’impianto, la mattinasuccessiva, con la precisazione che il filmato si era interrotto alle ore 23:46 del 10 maggio2024.L’ingresso dell’imputato attraverso il lucernario era stato confermato dai segni dieffrazione sullo stesso lucernario e sulla porta interna della cucina rilevati dagli operanti almomento del corrispondente, immediato sopralluogo.Inoltre, era emerso dall’attività dei Carabinieri – i quali si erano recati a casa diXXXXXXXXXX subito dopo la constatazione della saturazione di gas e del versamento diliquido infiammabile nell’abitazione della persona offesa – che l’imputato aveva con sé unpassamontagna, due binocoli, un coltello di 26 cm, un paio di guanti di lattice e, soprattutto,gli indumenti corrispondenti a quelli indossati dall’intruso nell’abitazione di XXXXXXX la notteprecedente, ossia un pantalone verde militare, una maglietta nera, un cappellino verde e unpaio di guanti in silicone, mentre in uno stanzino indicato dallo stesso imputato erano staterinvenute due taniche vuote, che avevano contenuto liquido infiammabile.Con riferimento al versamento di tale liquido infiammabile, come ha precisato la Cortedi appello, l’imputato, oltre che per il rinvenimento delle due taniche, svuotate del liquido,nella sua abitazione, era risultato autore anche per come egli aveva confessato il fatto a suamadre, [OSCURATO:PERSONA]Addetta, sebbene avesse indicato il liquido come sostanza antitarme,laddove la verifica degli operanti, come aveva precisato il testimone XXXXXXX, avevaacclarato che si trattava di un idrocarburo, verosimilmente benzina, in ogni casoinfiammabile.Non è stato obliterato, d’altronde, dai giudici del merito il, non irrilevante, dato per cuiXXXXXXXXXX, nelle spontanee dichiarazioni rese il 15 maggio 2024, aveva ammesso diessere entrato nell’abitazione di XXXXXXXXXXXXX, pur se aveva addotto di averlo fatto perrecuperare i codici Iban del suo conto corrente.Ancora, è stato sottolineato che – che aveva pure riferito sua madre – XXXXXXXXXX, ilgiorno 9 maggio 2024, ossia il giorno prima del fatto, le aveva manifestato, nonostante ellacercasse di distoglierlo, il fermo e ripetuto proposito di sopprimere la persona offesa (“tantoho già deciso prima di domenica l’ammazzo”), di guisa che si è tratto da parte dei giudici delmerito il logico corollario che l’imputato, oltre al movente costituito dalla mancataaccettazione da parte sua della decisione della donna di chiudere la relazione con lui, avevamaturato il preciso proposito di attentare alla vita della persona offesa.2.3. Gli elementi così evidenziati sono stati, dai giudici del merito, coniugati con gli altripure emersi, fra i quali il rilievo che alla saturazione di gas e al versamento del liquidoinfiammabile in quell’abitazione aveva fatto seguito da parte dell’autore delle condotte lachiusura a chiave di tutte le porte interne di corridoio, bagno e camere, così da bloccare ognivia interna per l’uscita, prima dell’abbandono da parte sua della casa, per cui, all’indomani, iCarabinieri, allertati dalla persona offesa (che, oltre a rilevare dall’immagine delle telecamerericevuta l’intrusione di XXXXXXXXXX in casa nel corso della notte, aveva avuto conferma diessa dal fatto che il gatto, da lei lasciato all’interno dell’abitazione, era stato visto vagareall’esterno di essa dalla vicina di casa XXXXX), avevano dovuto forzare progressivamentequelle serrature chiuse per accedere all’intero spazio abitativo e mettere in sicurezza lacasa.Dall’insieme di tali dati le conformi decisioni di merito hanno raggiunto l’ulterioreconclusione che, nel corso di quella notte, soltanto una persona e, quindi, soltantoXXXXXXXXXX aveva potuto concretamente introdursi nell’abitazione di XXXXXXXXXXXXXe abbandonarla dopo avere attuato quella serie di chiusure interne; pertanto – eineludibilmente – lo stesso soggetto, ossia l’imputato, aveva attuato la fuoriuscita del gas e ilversamento del liquido infiammabile.2.4. Sull’effettività e sulla pericolosità della condotta finalizzata alla saturazione di gasdell’abitazione i giudici del merito hanno espresso concetti congrui e non illogici, né viziatidal travisamento lamentato dal ricorrente.Essi hanno affermato che il gas di cui è stata rinvenuta ampia traccia dagli operanti,prima Carabinieri, poi Vigili del Fuoco, nel corso delle progressive attività di istituto svoltenella casa, durante la mattinata del giorno 11 maggio 2024, era stato fatto uscire dai rubinettidel piano cottura, accertati – non su base deduttiva, ma all’esito di verifica fattuale – come gliunici punti di diffusione del gas presenti all’interno dell’abitazione.Inoltre, il livello di saturazione del gas era stato rilevante, giacché, nonostante lechiusure intermedie, il gas era penetrato anche nelle camere, dove era stato rilevato dallastrumentazione dei Vigili del Fuoco, giunti dopo che i Carabinieri avevano già avviato, con leaperture necessarie, la dispersione del gas stesso. Al riguardo, la sentenza di primo gradoaveva evidenziato che, come era stato chiarito dal testimone XXXXXXX, i Vigili del Fuoco,dopo che erano arrivati su richiesta dei Carabinieri, avevano rilevato con la lorostrumentazione una percentuale di gas negli ambienti pari al 50-60%: valore che, se nondeterminava un imminente rischio di esplosione, andava apprezzato alla luce del rilievo –sottolineato dallo stesso XXXXXXX – che la misurazione era avvenuta dopo che erano giàintervenuti i Carabinieri che avevano chiuso il contatore del gas e dell’energia elettricaaperto la porta e la finestra, così favorendo la riduzione della presenza di gas nell’abitazione,per cui il testimone aveva spiegato che, prima di tale dispersione, l’esplosione avrebbepotuto scaturire da qualsiasi innesco, quale l’accensione di una luce o anche l’attivazione delcampanello di ingresso, e i suoi effetti avrebbero determinato un incendio, suscettibile diessere aggravato dal coinvolgimento in esso degli abiti imbevuti di liquido infiammabile.La contestazione svolta dal ricorrente in merito al fatto che gli operanti avevano trovatoaperti i fornelli erogatori del gas è sostanzialmente rivalutativa.Il testimone XXXX, facente parte dei Carabinieri intervenuti, aveva notato, al momentodel suo ingresso nella cucina, che tutti i fuochi del piano cottura erano aperti e si era attivatoper chiuderli. Poi il Vigile del Fuoco XXXXXXX aveva dato atto di aver staccato ilcorrispondente contatore e proceduto al perfezionamento della chiusura dei fornelli, nonavvenuta in modo completo in precedenza, ma resa superflua dal blocco del flusso di gasdeterminato dal distacco del contatore.Su questo specifico punto, la censura di travisamento della prova svolta dal ricorrentecollide con il rilievo della sua prospettazione nei due gradi di merito. Invero, quando laquestione del travisamento venga dedotta in ipotesi di doppia decisione di merito conforme,tale vizio, sia che afferisca all’utilizzazione di un'informazione inesistente nel materialeprocessuale, sia che attenga all’omissione di valutazione di una prova decisiva, può esserededotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il datoprobatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01).2.5. Inoltre, i giudici del merito hanno anche appurato che la fuoriuscita del gas erastata ottenuta indipendentemente dal modo di funzionamento di quei fornelli del piano dicottura, l’obiettivo della saturazione dell’ambiente con quel gas potendo essere raggiuntoanche tenendo premuti i pomelli del piano cottura con una mano o utilizzando un oggetto,così da saturare un ambiente chiuso; ciò, fermo restando che i testimoni XXXX e XXXXXXXavevano confermato di aver rilevato i fornelli del gas aperti all’atto del loro intervento.Neanche su questo versante, le censure del ricorrente risultano persuasive.L’esperimento giudiziale promosso dalla difesa, che ha evidenziato l’esistenza dellatermocoppia su due dei rubinetti del gas del piano cottura investigato dal tecnico officiatodall’imputato, ragione per la quale l’uscita del gas da quei fornelli richiedeva che si tenessepremuto il corrispondente pomello, ha fornito un esito ritenuto non determinante anche dallaCorte di appello sulla scorta di osservazioni congrue e non illogiche.Il dato offerto dalla difesa non è stato considerato certo già per il fatto che – rispetto aun sito non oggetto di sequestro – l’analisi tecnica è stata compiuta su un piano cotturaesaminato nel mese di ottobre 2024, rispetto all’epoca dei fatti, risalente al maggio 2024,rilievo che, certo, il semplice fatto che il giudice procedente abbia autorizzato l’attivitàdifensiva non è valso a paralizzare.Inoltre, non è criticabile l’ulteriore osservazione svolta dalla Corte di appello, circa ilfatto che l’esperimento è stato condotto soltanto su due dei quattro fornelli, ragione per laquale il relativo esito non fornisce alcun dato sul se gli altri fornelli avessero la termocoppiafunzionante, oppure no.Infine, è stato aggiunto che l’esito dell’esperimento non vale, in ogni caso, a incrinare ilconvergente quadro probatorio, che ha condotto all’individuazione in XXXXXXXXXXdell’autore delle condotte oggetto di imputazione e all’accertamento della loro concretapericolosità nel senso della determinazione della specifica situazione di immediato effettoesplosivo e di conseguente incendio nell’abitazione al momento dell’attivazione di unaqualsiasi innesco elettrico.Per un verso, già il Tribunale aveva sottolineato che la saturazione con il gasdell’ambiente ben aveva potuto essere raggiunta mediante la compressione dei pomelli,manuale o anche attraverso oggetti, per il tempo necessario.Per altro verso, l’avvenuto accertamento del fatto che, in quella notte, l’unico ingresso,confesso quanto all’imbibizione dei vestiti della persona offesa con liquido infiammabile, èstato considerato un dato, non equivoco, che anche sotto il profilo logico va valutato in sensoconfermativo dell’attribuzione all’imputato dell’attività costituita nella saturazionedell’ambiente in questione con il gas.Le censure difensive, pertanto, a fronte del complesso di argomentazioni svolte daigiudici del merito, da un lato, non evidenziano alcun travisamento della prova in ordine allalamentata omissione valutativa dell’esito dell’esperimento giudiziale e, dall’altro lato, nondimostrano che, ove pure ciò fosse avvenuto, si sarebbe trattato dell’obliterazione di unaprova decisiva.Anzitutto, l’avere da parte dei giudici del merito scartato come prova affidabile l’esitodell’esperimento suindicato, dopo la valutazione delle modalità del suo svolgimento, e,comunque, disatteso le sue conclusioni esclude che si sia verificato il dedotto travisamentoper omissione.È da ribadire, infatti, che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio dicontraddittorietà processuale, o travisamento della prova, vede circoscritta la cognizione delgiudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice dimerito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibilee pacifica distorsione – in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa – del significante,ma non del significato, atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel meritodell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).Inoltre, la congrua valutazione operata dalla Corte di appello in merito alla carenza didecisività del mezzo dalla difesa addotto come obliterato pure osta a che si possa delibare ladoglianza in senso favorevole al ricorrente.È da considerare, infatti, che la deduzione in sede di legittimità del vizio di motivazioneper travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l’esistenzadi atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione delprovvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dalgiudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece identificare l'attoprocessuale cui fa riferimento, individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da taleprova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettivaesistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, indicare le ragioni per cui l'attoinficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza dellamotivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.281085 - 01).A tali parametri non si è certo attenuta la doglianza esaminata.2.6. Conclusivamente, alla luce delle precise articolazioni ricostruttive e argomentativesvolte dal Tribunale e dalla Corte territoriale in ordine al concreto e grave pericolo diesplosione, al momento dell’ingresso della persona offesa nell’appartamento, determinatoda XXXXXXXXXX con l’attività illecita a lui ascritta, così da creare quella che i giudici disecondo grado hanno definito come una vera e propria “trappola esplosiva”, risulta smentitala deduzione del ricorrente in ordine alla carenza di prova dell’idoneità degli atti compiuti ainnescare l’esplosione, tale da attentare alla vita della vittima.I giudici del merito, nel considerare provati gli elementi costitutivi, sia dal punto di vistaoggettivo che da quello oggettivo, del tentato omicidio hanno fatto retto governo dei principidi diritto operanti sull’argomento, in virtù dei quali, innanzi tutto, l’idoneità degli atti non puòessere valutata con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione dell’intentodelittuoso, bensì in relazione alla concreta possibilità che alla condotta consegua lo scopoche l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti,ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale delmezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modoche l’azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quantooriginariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il propositocriminoso (Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275326 - 01; Sez. 6, n. 17988del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 - 01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M., Rv. 264567- 01).Quanto, poi, all'elemento della univocità degli atti, questo deve essere consideratocome una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi,per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo lenorme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall’agente (Sez. 2, n.9638 del 07/01/2025, S., Rv. 287849 - 01; Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, Marzano, Rv.285566 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269932 - 01; Sez. 5, n. 43255 del24/9/2009, Alfuso, Rv. 245721 - 01).Sotto i due profili indicati, risulta chiara – e, in ogni caso, non contrastata con argomentifondati – la conclusione raggiunta nella sentenza impugnata.Eguale approdo deve raggiungersi quanto alla verifica del discorso giustificativo inmerito all’elemento soggettivo del reato in esame.Si è da tempo chiarito che, in tema di tentato omicidio, in assenza di espliciteammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell'animusnecandi assume valore rilevante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, conuna prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex anteall’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni del caso concretoumanamente prevedibili (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 -01), attraverso la considerazione, in particolare, di quei dati della condotta che, per la loronon equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguitodall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 - 01), ovvero dellepeculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuniregole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente esusseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, lareiterazione dei colpi (Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014 - 01).Tutto ciò i giudici del merito hanno riscontrato nel caso di specie, con l’aggiuntaconfermativa che essi hanno individuato, oltre allo specifico movente, anche la precisa emanifestata intenzione di XXXXXXXXXX di attentare alla vita di XXXXXXXXXXXXX.Il secondo motivo deve, pertanto, considerarsi infondato nel suo complesso.3. Appurata l’infondatezza dell’impugnazione quanto alla contestazione del delitto ditentato omicidio, nemmeno può condividersi la doglianza articolata nel primo motivo,la mancata applicazione del reato complesso fra il delitto di tentato omicidio e il delitto direati persecutori.Correttamente, sul tema, i giudici di appello hanno ricordato l’indirizzo prescelto dalleSezioni Unite quando, interpretando la norma costituita dall’art. 576, primo comma, n. 5.1.),cod. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo cui «il reato di omicidio aggravato aisensi dell'art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., commesso a seguito di quello di attipersecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione dellaunitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma,cod. pen.» (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 - 01).Però, altrettanto correttamente, hanno, fra le altre notazioni, osservato chel’imputazione non ha contestato a XXXXXXXXXX, in ordine al delitto di tentato omicidio,aggravato dalla premeditazione (aggravante ritenuta), anche la circostanza aggravantedell’avere commesso il fatto quale autore del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. neiconfronti della stessa persona offesa.Pertanto, il delitto di tentato omicidio è stato delibato – in ragione dell’imputazione edella sua limitata configurazione – senza alcuna verifica e, dunque, senza alcuna incidenzavalutativa e, ovviamente, sanzionatoria della circostanza aggravante di cui all’art. 576, primocomma, n. 5.1.), cod. pen.D’altro canto, come risulta chiaro dall’articolazione della motivazione della citatadecisione delle Sezioni Unite, non la mera commissione dei due reati suindicati determina lanecessità della contestazione dell’unico reato complesso, ma occorre la valutazione, conesito positivo, della sussistenza di una situazione nella quale gli atti persecutori e l'omicidio,in questo caso tentato, presentino la contestualità spazio-temporale e si pongano, inoltre, inuna prospettiva finalistica unitaria.Il ricorrente sostiene che tali requisiti erano e sono riscontrabili nella fattispecieesaminata, ma questa deduzione è restata estranea all’area del thema decidendum, proprioperché, nella struttura dell’imputazione, è mancata l’unitaria considerazione dei due titoli direato, contestati separatamente, sul piano della struttura, sub A) e sub B), non potendo cosìconfigurarsi, proprio per la carenza di contestazione dell’aggravante in esame nell’ambito deldelitto di tentato omicidio, il dedotto assorbimento, né alcuna sovrapposizione di accuse e,conseguentemente, di sanzioni per lo stesso fatto.Né, al fine della ricomprensione nell’imputazione della circostanza aggravante ex art.576, primo comma, n. 5.1), cod. pen., il Pubblico ministero – eventualmente su sollecitazionedella parte interessata – ha reputato doversi avvalere dei poteri riconosciutiglidall’ordinamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen.A fronte di tale connotazione del complesso imputativo, i giudici del merito hannoformulato il corrispondente accertamento, correttamente non estendendo il loro giudizio allacircostanza aggravante non contestata ed evitando di incorrere, altrimenti, nella nullitàstabilita dall’art. 522 cod. proc. pen.Ogni considerazione aggiuntiva sulla prognosi di maggiore o minore caricosanzionatorio che l’eventuale contestazione di quell’aggravante avrebbe determinato, se poifosse stata ritenuta, anche per effetto del conseguente assorbimento nel reato sub B) diquello sub A) – considerazione pure svolta dai giudici di appello e contrastata dal ricorrentecon il richiamo del limite del divieto di reformatio in peius – si profila ultronea, in ragione deldirimente rilievo svolto, rilievo che, per sé solo, impone di dover disattendere anche il primomotivo.4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato nel suo complesso.Al rigetto dell’impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.5. L'illustrata conclusione determina la conseguenza che - quanto al regolamento dellespese del grado relativo alla posizione della parte civile XXXXXXXXXXXXX, che ha svoltosoccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti, e in pari tempo vannodestinate in favore dello Stato, nei sensi di cui al seguente dispositivo, essendo stata la partecivile ammessa al patrocinio a spese del medesimo: secondo il principio enucleato dalleSezioni Unite (Sez. U, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01) condiviso dalCollegio, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla partecivile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensidegli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciarecondanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre èpoi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.Pertanto, pronunciata condanna generica, sarà la Corte di appello di Firenze adassumere l’atto consequenziale.6. Secondo quanto stabilisce l'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve disporsi (inconsiderazione del titolo di reato sub A e del rilievo annesso ai dati sensibili relativi alla sferadella persona offesa) che in caso di diffusione del presente provvedimento dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXX ammessa al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decretodi pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.