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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 42958/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02R04WG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 22/11/20219 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (capo 1), resistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e false dichiarazioni sulla propria identità (capo 3), riconoscendo la continuazione tra i fatti e riducendo la pena in 1 anno di reclusione; lamenta il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, a titolo di aumento, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, non soltanto perché è del tutto generico, ma altresì perché propone motivi non consentiti in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinti per ognuno dei reati satellite (notizia di decisione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ric.

Pizzone, non ancora depositata).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, riconoscendo la continuazione tra i reati, ha determinato la pena base del reato più grave, aumentando di tre mesi per ciascuno dei due reati satellite posti in continuazione, in tal senso operando un calcolo distinto della pena.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore idente Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02R04WG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 22/11/20219 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (capo 1), resistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e false dichiarazioni sulla propria identità (capo 3), riconoscendo la continuazione tra i fatti e riducendo la pena in 1 anno di reclusione; lamenta il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, a titolo di aumento, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, non soltanto perché è del tutto generico, ma altresì perché propone motivi non consentiti in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinti per ognuno dei reati satellite (notizia di decisione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ric. Pizzone, non ancora depositata). Nel caso in esame, la Corte territoriale, riconoscendo la continuazione tra i reati, ha determinato la pena base del reato più grave, aumentando di tre mesi per ciascuno dei due reati satellite posti in continuazione, in tal senso operando un calcolo distinto della pena. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore idente Gi