CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 06126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 25/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 10/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni in ordine ai reati di cui agli artt. 61, n. 2, 112, n. 1, 582, 585, 576, e 628 comma terzo n. 1 cod. pen. e 4 L. 110/1974. L'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte territoriale ha correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato desunta dall'entità del danno cagionato alle persone offese e della capacità a delinquere della ricorrente desunta dai precedenti penali (pag. 2 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i