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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 00757/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gambia avverso la ordinanza del 14/05/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 maggio 2021 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 4270 del 25 settembre 2018, irrevocabile dal 11 dicembre 2018, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Nell'interesse del predetto condannato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, sia violazioni della legge processuale che vizi della motivazione in ordine ai prospettati elementi sintomatici della situazione di incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in assenza, sul rilievo che l'interessato si era limitato ad eleggere domicilio presso un difensore d'ufficio al momento della redazione del verbale di conoscenza del procedimento ex art. 369 cod. proc. pen., senza instaurare alcun rapporto con il suo difensore e senza avere avuto alcuna notizia della celebrazione del processo a suo carico, tanto che nell'ambito del procedimento vi era stata una serie di nomine ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., cui non aveva fatto seguito la proposizione dell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado.

3. Con requisitoria del 16 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto ove si consideri che, in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420; Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, Zagar, Rv. 281483).

Nel caso in esame, invero, non emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato alcun indice o elemento sintomatico del requisito della effettiva certezza che il ricorrente doveva avere della celebrazione del processo instaurato nei suoi confronti.

Al riguardo, infatti, non può ritenersi sufficiente, alla stregua del richiamato insegnamento di questa Suprema Corte, il riferimento all'atto di nomina di un difensore d'ufficio presso il quale sia stato eletto domicilio nella fase iniziale del procedimento, ed al quale abbia fatto seguito, nella progressione delle attività processuali espletate in assenza sia dell'imputato che del suo difensore d'ufficio, la nomina di una lunga serie di difensori intervenuti ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. nelle diverse fasi che si sono succedute, senza spiegare se, pur nella conclamata assenza di elementi indicativi di un effettivo rapporto con il difensore domiciliatario, l'imputato potesse dirsi realmente a conoscenza dell'esistenza del processo iniziato e svoltosi a suo carico. 2.

S'impone, dunque, sulla base delle su esposte considerazioni, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello in dispositivo indicata, affinché provveda, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, ad eliminare i vizi sopra indicati, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gambia avverso la ordinanza del 14/05/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 maggio 2021 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 4270 del 25 settembre 2018, irrevocabile dal 11 dicembre 2018, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Nell'interesse del predetto condannato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, sia violazioni della legge processuale che vizi della motivazione in ordine ai prospettati elementi sintomatici della situazione di incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in assenza, sul rilievo che l'interessato si era limitato ad eleggere domicilio presso un difensore d'ufficio al momento della redazione del verbale di conoscenza del procedimento ex art. 369 cod. proc. pen., senza instaurare alcun rapporto con il suo difensore e senza avere avuto alcuna notizia della celebrazione del processo a suo carico, tanto che nell'ambito del procedimento vi era stata una serie di nomine ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., cui non aveva fatto seguito la proposizione dell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado. 3. Con requisitoria del 16 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto ove si consideri che, in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420; Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, Zagar, Rv. 281483). Nel caso in esame, invero, non emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato alcun indice o elemento sintomatico del requisito della effettiva certezza che il ricorrente doveva avere della celebrazione del processo instaurato nei suoi confronti. Al riguardo, infatti, non può ritenersi sufficiente, alla stregua del richiamato insegnamento di questa Suprema Corte, il riferimento all'atto di nomina di un difensore d'ufficio presso il quale sia stato eletto domicilio nella fase iniziale del procedimento, ed al quale abbia fatto seguito, nella progressione delle attività processuali espletate in assenza sia dell'imputato che del suo difensore d'ufficio, la nomina di una lunga serie di difensori intervenuti ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. nelle diverse fasi che si sono succedute, senza spiegare se, pur nella conclamata assenza di elementi indicativi di un effettivo rapporto con il difensore domiciliatario, l'imputato potesse dirsi realmente a conoscenza dell'esistenza del processo iniziato e svoltosi a suo carico. 2. S'impone, dunque, sulla base delle su esposte considerazioni, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello in dispositivo indicata, affinché provveda, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, ad eliminare i vizi sopra indicati, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere
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