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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31193/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Catanzaro che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2, cod. pen.; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, la mera conoscenza del carattere abusivo dell'allaccio alla rete elettrica, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di furto di energia elettrica, che l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Catanzaro che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2, cod. pen.; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, la mera conoscenza del carattere abusivo dell'allaccio alla rete elettrica, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di furto di energia elettrica, che l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 31193/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris