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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28597/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO dì NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, adita ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli in data 5 ottobre 2017, 23 settembre 2014 e 24 settembre 2018.

Per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva per il riconosciuto reato continuato in anni 20 di reclusione, così calcolata: pena base, per la violazione più grave, individuata nel capo B) della sentenza del 5 ottobre 2017, anni 10 di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 461 bis 1 cod. pen, ad anni 13 mesi 8, aumentata per il reato satellite di cui al capo A) della stessa sentenza ad anni 15, ulteriormente aumentata fino ad anni 18 per i reati oggetto della sentenza del 23 settembre 2014 (un anno per il delitto di cui all'art. 337, anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui agli artt. 10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 e 23 della legge n. 11 del 1975, mesi 6 per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.) e fino ad ani 30 per i delitti di cui alla sentenza del 24 settembre 2018 (anni 10 per il delitto di cui al capo T), un anno per i delitti di cui al capo U) ed un anno pe i delitti di cui al capo I): Pena, infine ridotta per il rito ad anni 20.

2. Ricorre il Magelli, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con cui violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.

La Corte territoriale ha illegittimamente elevato la pena risultante dal cumulo materiale sia travisando dati obiettivi e numerici sia operando calcoli in peius rispetto a quanto accertato dalle sentenze in esecuzione.

Il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto pari a dodici anni la pena inflitta al Magelli con la sentenza del 5 ottobre 2017, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza 23 settembre 2014.

Tale pena è invece pari a 9 anni, così come indicato nella stessa sentenza oltre che in quella della Corte di cassazione, che ha eliminato un anno di reclusione a titolo di aumento per il reato di cui al capo A).

D'altra parte, lo stesso calcolo è indicato nell'ordine di esecuzione.

Con riferimento alla pena di cui alla sentenza in data 5 ottobre 2017: - ha inflitto un amento per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. superiore di 2 mesi rispetto a quello determinato in sede cognitiva; - non ha operato la riduzione per le attenuanti generiche; - ha calcolato l'aumento per il reato dì cui al capo A) eliminato dalla già citata sentenza della Corte di cassazione.

Con riferimento alla pena inflitta con la sentenza in data 23 settembre 2014, discostandosi dalla richiamata giurisprudenza dì legittimità a Sezioni unite, ha operato un aumento di tre anni notevolmente superiore a quello dì anni 1 mesi 6 stabilito nella sentenza del 5 ottobre 2017 che aveva proceduto all'unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'ordinanza è incappata negli errori evidenziati dal ricorrente.

Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dell'esatta misura della pena complessiva inflitta al Magelli per tutti i reati accertati dalle sentenze in data 5 ottobre 2017 ed in data 23 settembre 2014, a seguito dell'unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. operata dalla prima delle citate sentenze e dell'eliminazione dell'aumento di pena, pari ad un anno, disposta dalla Corte di cassazione, con la sentenza della sezione quinta n. 5844 del 17 ottobre 2018 che ha annullato senza rinvio la sentenza del 5 ottobre 2017, limitatamente a questo punto.

Senza fornire alcuna spiegazione ha modificato in peius la misura degli aumenti stabiliti in sede cognitiva rispettivamente per l'aggravante di cui 416 bis 1 cod. pen. e per i reati satellite oggetto della sentenza 23 settembre 2014 e non ha considerato la riduzione per le attenuanti generiche.

2. Così operando non ha fatto buon governo dei principi in materia di continuazione più volte affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in base ai quali il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti dì pena per ì reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735) e nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, in motivazione la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non sì sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).

3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte dì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO dì NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, adita ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli in data 5 ottobre 2017, 23 settembre 2014 e 24 settembre 2018. Per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva per il riconosciuto reato continuato in anni 20 di reclusione, così calcolata: pena base, per la violazione più grave, individuata nel capo B) della sentenza del 5 ottobre 2017, anni 10 di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 461 bis 1 cod. pen, ad anni 13 mesi 8, aumentata per il reato satellite di cui al capo A) della stessa sentenza ad anni 15, ulteriormente aumentata fino ad anni 18 per i reati oggetto della sentenza del 23 settembre 2014 (un anno per il delitto di cui all'art. 337, anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui agli artt. 10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 e 23 della legge n. 11 del 1975, mesi 6 per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.) e fino ad ani 30 per i delitti di cui alla sentenza del 24 settembre 2018 (anni 10 per il delitto di cui al capo T), un anno per i delitti di cui al capo U) ed un anno pe i delitti di cui al capo I): Pena, infine ridotta per il rito ad anni 20. 2. Ricorre il Magelli, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con cui violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale ha illegittimamente elevato la pena risultante dal cumulo materiale sia travisando dati obiettivi e numerici sia operando calcoli in peius rispetto a quanto accertato dalle sentenze in esecuzione. Il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto pari a dodici anni la pena inflitta al Magelli con la sentenza del 5 ottobre 2017, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza 23 settembre 2014. Tale pena è invece pari a 9 anni, così come indicato nella stessa sentenza oltre che in quella della Corte di cassazione, che ha eliminato un anno di reclusione a titolo di aumento per il reato di cui al capo A). D'altra parte, lo stesso calcolo è indicato nell'ordine di esecuzione. Con riferimento alla pena di cui alla sentenza in data 5 ottobre 2017: - ha inflitto un amento per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. superiore di 2 mesi rispetto a quello determinato in sede cognitiva; - non ha operato la riduzione per le attenuanti generiche; - ha calcolato l'aumento per il reato dì cui al capo A) eliminato dalla già citata sentenza della Corte di cassazione. Con riferimento alla pena inflitta con la sentenza in data 23 settembre 2014, discostandosi dalla richiamata giurisprudenza dì legittimità a Sezioni unite, ha operato un aumento di tre anni notevolmente superiore a quello dì anni 1 mesi 6 stabilito nella sentenza del 5 ottobre 2017 che aveva proceduto all'unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza è incappata negli errori evidenziati dal ricorrente. Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dell'esatta misura della pena complessiva inflitta al Magelli per tutti i reati accertati dalle sentenze in data 5 ottobre 2017 ed in data 23 settembre 2014, a seguito dell'unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. operata dalla prima delle citate sentenze e dell'eliminazione dell'aumento di pena, pari ad un anno, disposta dalla Corte di cassazione, con la sentenza della sezione quinta n. 5844 del 17 ottobre 2018 che ha annullato senza rinvio la sentenza del 5 ottobre 2017, limitatamente a questo punto. Senza fornire alcuna spiegazione ha modificato in peius la misura degli aumenti stabiliti in sede cognitiva rispettivamente per l'aggravante di cui 416 bis 1 cod. pen. e per i reati satellite oggetto della sentenza 23 settembre 2014 e non ha considerato la riduzione per le attenuanti generiche. 2. Così operando non ha fatto buon governo dei principi in materia di continuazione più volte affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in base ai quali il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti dì pena per ì reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735) e nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, in motivazione la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non sì sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). 3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte dì
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