CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 41834/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] geriatrico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto del 15/11/2018 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Napoli ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione dei beni intestati alla prima o alla stessa pervenuti quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (tra i quali le quote sociali ed il patrimonio aziendale di IGCM), del quale in via incidentale era stata dichiarata la pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 1 I. n. 575/1965 in quanto ritenuto appartenente ad una associazione camorristica. 2. Avverso il decreto ricorrono [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] geriatrico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse della Falanga quale terza intestataria di alcuni beni ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], nonché di erede di quelli già nella titolarità di quest'ultimo, articola tre motivi. 2.1.1 Con il primo deduce la violazione del divieto di un secondo giudizio, lamentando che il giudizio di pericolosità del Boccia sia stato fondato sulla sua appartenenza al clan camorristico Alfieri, fatto per il quale egli era stato già previamente assolto con sentenza definitiva pronunziata nel giudizio di cognizione celebrato nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. La Corte territoriale avrebbe dunque illegittimamente proceduto all'autonoma rivalutazione delle prove raccolte nel procedimento di cognizione contravvenendo alla preclusione derivante dalla irrevocabile negazione da parte del giudice della cognizione del significato invece attribuitogli da quello della prevenzione. 2.1.2 Con il secondo motivo viene dedotta ulteriore violazione di legge, rilevando come la Corte abbia argomentato la propria valutazione affermando che nel giudizio di cognizione era stata esclusa l'intraneità del Boccia al sodalizio, mentre in quello di prevenzione sarebbe stata ritenuta la sua mera appartenenza al contesto mafioso indicato. Affermazione invero infondata, atteso che, secondo la ricorrente, la sentenza di assoluzione aveva escluso che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a fondamento anche del giudizio di prevenzione potesse ricavarsi la prova anche solo della contiguità del Boccia al clan Alfieri. 2.1.3 Con il terzo motivo la ricorrente contesta infine la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in merito all'illecita provenienza dei fondi necessari all'acquisto dei beni oggetto di confisca, che sarebbe esclusa dalla stessa documentazione fiscale allegata alla richiesta di applicazione della misura di prevenzione. Non di meno il provvedimento impugnato avrebbe immotivatamente avvallato l'indiscriminata ablazione delle acquisizioni patrimoniali del Boccia e della Falanga ancorchè per un valore eccedente il presunto illecito arricchimento, tenuto conto dei redditi leciti del nucleo familiare accertati, ed anche in relazione a beni acquistati in un periodo anteriore a quello in cui sarebbero state realizzate le condotte ascritte al proposto e ritenute sintomatiche della sua pericolosità. 2.2 II ricorso proposto con unico atto a firma del comune difensore nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce con unico motivo violazione di legge anche per difetto assoluto di motivazione. Sotto un primo profilo lamentano che le quote sociali ed il patrimonio aziendale di IGCM non possono essere oggetto di ablazione poiché tali beni al momento dell'avvio del procedimento di prevenzione nel 2004, non erano più nella titolarità o nella disponibilità del proposto, in quanto, già nel 1996, era stato dichiarato il fallimento della società con sentenza regolarmente trascritta. Sotto altro profilo i ricorrenti lamentano che al procedimento in oggetto, ratione temporis, non si applicano le disposizioni del d. Igs. n. 159/2011, bensì quelle di cui all'art. 1 I. n. 228/2012. Pertanto il sequestro di prevenzione, in quanto adottato successivamente, deve ritenersi inopponibile ai sensi del comma 195 del menzionato articolo sia ai sequestri conservativi trascritti dal curatore sui beni del proposto per il valore di oltre 2.700.000 euro nel giudizio promosso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 146 legge fall., sia all'aggiudicazione provvisoria disposta in favore del [OSCURATO:PERSONA] del patrimonio aziendale della fallita in sede di omologazione del concordato di cui il suddetto creditore era assuntore. In proposito, la Corte territoriale, oltre ad essere incorsa nell'erronea applicazione delle norme di riferimento, avrebbe peraltro reso motivazione solo apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della Falangàfnammissibile. 1.1 Con i primi due motivi la ricorrente lamenta il malgoverno del principio di autonomia del giudizio di prevenzione avendo la Corte territoriale valorizzato, ai fini dell'affermazione della pericolosità qualificata del Boccia, la piattaforma probatoria oggetto del procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. conclusosi nei confronti del proposto con sentenza definitiva di assoluzione la cui motivazione avrebbe escluso non solo l'intraneità dello stesso al sodalizio camorristico, ma altresì la sua vicinanza al medesimo nel senso valorizzato dai giudici del merito. 1.2 In proposito va ricordato che per l'insegnamento di questa Corte il giudice della prevenzione non è vincolato alla valutazione compiuta nel procedimento penale dal quale vengono mutuati gli elementi indizianti posti a fondamento della sua decisione, rimanendo egli titolare di un autonomo potere di valutazione degli stessi stante la diversa natura dell'oggetto dell'accertamento demandatogli e della regola di giudizio che lo governa (ex multis Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, P.G. in proc. Simonelli ed altri, Rv. 205261; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese e altro, Rv. 256819; Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361). La reale preclusione che grava sul giudice-della prevenzione non deriva dunque tout court dall'intervenuta assoluzione del proposto nel giudizio di cognizione per i fatti assunti a dimostrazione della sua pericolosità, ma dall'incontrovertibile accertamento negativo dei medesimi compiuto dalla sentenza assolutoria e sempre che il giudizio di pericolosità non si fondi sulla mera circostanza dell'imputazione del proposto per il reato da cui è stato invece assolto. 1.3 In sintonia con tali consolidati principi, il provvedimento impugnato ha evidenziato come la sentenza di assoluzione del Boccia non avesse escluso l'intrinseca attendibilità dei collaboratori di giustizia che avevano deposto nel giudizio di cognizione in merito ai rapporti intrattenuti da esponenti del clan camorristico con il proposto, bensì l'idoneità di tali dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nei termini richiesti dall'art. 192 comma 3 c.p.p. ed a integrare conseguentemente l'effettiva rilevanza penale delle condotte ascritte al medesimo in riferimento all'art. 416-bis c.p. Conseguentemente i giudici del merito hanno ritenuto che il giudicato penale non pregiudicasse la possibilità di una autonoma valutazione del contributo informativo dei suddetti collaboratori ai fini propri del giudizio di prevenzione ed allo scopo di dimostrare non già la partecipazione del Boccia all'associazione, bensì la sua mera appartenenza al contesto mafioso, secondo la nota distinzione operata da questa Corte nel senso che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111/18 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512). 1.4 La lettura che la Corte territoriale ha fornito della sentenza menzionata è corretta, mentre le censure svolte dalla ricorrente in proposito risultano manifestamente infondate, atteso che dalla motivazione della citata pronunzia emerge come la presunta esclusione anche solo dell'appartenenza del Boccia al clan camorristico è stata evocata esclusivamente nel riportare il contenuto dei motivi d'appello, mentre la ratio della decisione di quel giudice è stata esattamente quella riportata nel provvedimento oggi impugnato, altrettanto correttamente ritenuta non incompatibile con una autonoma rivalutazione degli elementi di prova assunti nel procedimento di cognizione.1.5 n terzo motivo di ricorso è invece generico nella misura in cui si limita a reiterare le medesime doglianze svolte con il gravame di merito ed ampiamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione con la quale la ricorrente non si è compiutamente confrontata. In ogni caso, esclusa l'ipotesi della mera apparenza dell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato, quelli prospettati si rivelano meri vizi di motivazione non deducibili in questa sede nel procedimento di prevenzione. 2. Gli altri due ricorsi sono parimenti inammissibili. 2.1 E' anzitutto necessario distinguere le pretese fatte valere dal curatore di [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di prevenzione. Il fallimento, infatti, è intervenuto nel giudizio di prevenzione sia quale creditore del Boccia per la somma liquidata a titolo di risarcimento nel giudizio intentato dalla curatela nei suoi confronti ex art. 146 legge fall., sia a tutela dell'integrità del patrimonio della fallita. Nel primo caso, dunque, la ricorrente eccepisce la prevalenza del proprio credito sulla disposta confisca dei beni appartenenti al patrimonio personale del proposto (che dopo la sua morte sono transitati agli eredi), mentre nel secondo si oppone all'ablazione dei beni dell'attivo fallimentare e segnatamente del patrimonio aziendale della fallita. 2.2 Ciò premesso, con riguardo alla prima pretesa, è manifestamente infondata la censura con cui si lamenta la violazione del comma 195 dell'art. 1 I. n. 228/2012 - legge che trova applicazione ratione temporis nel caso di specie - posto che, per stessa ammissione del ricorrente, i beni integranti il patrimonio personale del Boccia (che ovviamente non fanno parte dell'attivo fallimentare essendo IGCM una società a responsabilità limitata) al momento dell'entrata in vigore della citata legge non erano nemmeno stati oggetto di azione esecutiva e solo successivamente sottoposti a mero sequestro conservativo per iniziativa della stessa curatela. E' infatti la stessa disposizione invocata a porre come condizione per l'operatività della disciplina derogatoria a quella generale posta dal precedente comma 194 dello stesso art. 1 che i beni oggetto di confisca, per l'appunto al momento dell'entrata in vigore della I. n. 228/2012, siano stati già trasferiti o aggiudicati, anche in via provvisoria, ovvero siano costituiti da una quota indivisa già pignorata. Non ricorrendo alcuna delle illustrate condizioni, quindi, alcuna azione esecutiva poteva essere iniziata o anche solo proseguita una volta intervenuto il provvedimento di confisca ed alcun titolo vanta dunque il fallimento, quale ordinario creditore del proposto, per opporsi all'intervento ablatorio nel giudizio di prevenzione, ferma restando la sua facoltà - qualora ne ricorrano i presupposti - di rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dei commi 198 e ss. del citato art. 1 I. n. 228/2012 una volta divenuto definitivo il provvedimento di confisca. Analoghe considerazioni valgono per le pretese di [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche l'aggiudicazione in suo favore del patrimonio di IGCM nella qualità di assuntore del concordato fallimentare è avvenuta in epoca posteriore all'entrata in vigore della I. n. 228/2012. 2.3 Quanto alle doglianze relative ai beni confiscati al fallimento va invece ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il curatore fallimentare non è legittimato ad intervenire nel procedimento per l'applicazione della confisca, non essendo titolare di un diritto reale, di garanzia o di godimento sui beni sottoposti a sequestro di prevenzione (nemmeno in rappresentanza dei creditori, che parimenti non vantano analoghi diritti prima dell'assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale) ed in quanto surrogato dall'amministratore giudiziario nella gestione di detti beni, una volta esaurita la fase di distacco dal fallimento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 29983 del 25/09/2020, [OSCURATO:PERSONA] mediterranea s.p.a., Rv. 280487). Principio che non è contraddetto dalla riconosciuta possibilità per lo stesso curatore di impugnare invece i provvedimenti cautelari reali ad oggetto i beni che rientrano nell'attivo fallimentare, in quanto legittimato dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati nella pendenza della procedura concorsuale (Sez. 2, Sentenza n. 38573 del 17/05/2019, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 277396; Sez. U, Sentenza n. 45936 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 277257). Ciò in quanto, mentre la confisca di prevenzione dei beni prevale sul fallimento, dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto all'interesse meramente privatistico della par condicio creditorum perseguito dalla normativa fallimentare (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 16797 del 22/03/2011, Tanzarella, Rv. 250327), il sequestro, avendo natura provvisoria, può essere in tutto o in parte annullato o revocato, così consentendo al curatore di recuperare la potestà gestoria sui beni stessi e delimitare il futuro oggetto dell'intervento ablatorio. Il pregiudiziale riconoscimento del difetto di legittimazione del curatore rende superfluo l'esame della prima doglianza del ricorrente, dovendosi peraltro puntualizzare che la stessa è destituita di fondamento. Alla dichiarazione del fallimento della società non è infatti conseguita la definitiva perdita di disponibilità dei beni di proprietà dell'ente da parte del proposto, atteso che egli - non essendo fallito in proprio - ha conservato direttamente o per interposta persona la titolarità delle quote sociali, talchè fino alla conclusiva assegnazione dei suddetti beni questi possono sempre essere restituiti alla fallita. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame