CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 30017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento parziale senza rinvio, limitatamente all'annullamento del sequestro dell'immobile ad uso industriale; letta la memoria di replica della difesa che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o comunque rigettarsi lo stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 18 gennaio 2022, il tribunale della libertà di Brescia, in accoglimento delle istanze di riesame avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. di Brescia il 12 novembre ed il 3 dicembre 2021, annullava i predetti provvedimenti disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'indagato. Con il decreto 12 novembre il giudice delle indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme profitto del reato fiscale pari ad oltre C 500.000, nonché il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente della predetta somma nonché di un immobile sito in Manerbio e di proprietà della società Sant'Orsola. Con il successivo provvedimento del 3 dicembre era stato invece disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad C 173.000 rinvenuta nell'abitazione del Soregaroli in sede di perquisizione ritenendosi il fumus del delitto di riciclaggio. Il tribunale della libertà riteneva, quanto al sequestro 12-11-2021, sussistente il fumus dei contestati delitti ma assente il periculum; quanto al secondo decreto riteneva invece insussistente il fumus del riciclaggio sotto il profilo della inconsistenza della prospettazione di reati presupposto dell'art. 648 bis cod.pen. sia per il coinvolgimento diretto del ricorrente negli illeciti fiscali sia per la capacità economica dello stesso che giustificava il possesso di quella somma contante. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero di Brescia deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 290 cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta carenza del periculum in mora sotto il profilo della ritenuta assenza del pericolo di dispersione dei beni oggetto del sequestro; invero, il provvedimento impugnato, aveva confuso il periculum nell'accezione strettamente legata alla finalità impeditiva da quello connesso alla finalità della confisca obbligatoria ed omesso di considerare la natura anticipatoria del sequestro. Invero la finalità intrinseca del sequestro ex artt. 240 cod.pen. e 12bis D.Lvo 74/2000 è connessa alla natura obbligatoria della confisca imponendo che il profitto del reato venga sottratto all'autore ed eliminando il rischio che costui ne possa disporre. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Deve innanzi tutto essere evidenziato come il ricorso sia stato avanzato limitatamente alla contestazione dell'assenza del periculum con riferimento esclusivo al decreto 12 novembre mentre nessuna doglianza appare proposta con riguardo al provvedimento di annullamento da parte del tribunale della libertà del secondo decreto di sequestro, quello del 3 dicembre 2021, che escludeva proprio il fumus dell'art. 648 bis cod.pen.. 2.2 Fatta tale premessa, il ricorso appare fondato in relazione all'annullamento del decreto 12 novembre; invero secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01) il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Fatta tale premessa le Sezioni Unite precisano però che l'accezione del periculum nei casi di sequestro di beni soggetti a confisca è differente dal periculum nel caso di sequestro preventivo impeditivo; infatti in motivazione si precisa che:" Tanto premesso, e precisato che l'ambito di pronuncia di questa Corte è circoscritto, in dipendenza dell'oggetto del giudizio cautelare di specie, all'art. 240 cod. pen., deve essere affermata la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delícti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 .dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca. Come emergente dalla ricostruzione sopra effettuata, tutte le pronunce intervenute sul punto appaiono, in realtà, ugualmente e correttamente escludere (se si eccettuano affermazioni, evidentemente incidentali, che, pur nell'ambito del secondo indirizzo, seguitano, come già visto, ad includere un riferimento alla "protrazione degli effetti del reato") che, ai fini de/sequestro del comma 2, il giudice debba motivare sul pericolo che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati: del resto, va qui aggiunto, ove così non fosse, non solo diverrebbe allora sempre sufficiente ricorrere al solo sequestro impeditivo (con conseguente inutilità della stessa previsione ad hoc del comma 2), ma proprio la stessa distinzione normativa dei due sequestri enfatizzata da quasi tutte le sentenze sopra ricordate verrebbe annullata venendo dimenticati i diversi presupposti e la diversa finalità delle due misure, sottolineata anche dalla Relazione al codice di procedura penale Non può esservi infatti dubbio, anzitutto, sulla natura autonoma del sequestro preventivo a fini di confisca rispetto a quello impeditivo : oltre alle ragioni logico - sistematiche appena sopra ricordate, ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica, all'interno della norma, della prima misura rispetto alla seconda, anche la diversa finalità, rapportata, nel caso del comma primo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo, invece, all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge preveda la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma. 6. E tuttavia, se l'autonomia del sequestro a fini di confisca rispetto a quello impeditivo, ben può giustificare l'affermazione costante secondo cui i parametri di adozione e i conseguenti oneri motivazionali del sequestro di cui al comma 2 non possono ricalcare, evidentemente, quelli del sequestro impeditivo, non per questo la motivazione della misura adottata a fini di confisca potrà sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della con fiscabilità della cosa, come invece predicato dalle sentenze espressione del primo indirizzo (essendo una tale giustificazione, anzi, sufficiente, come meglio si dirà oltre, solo con riguardo alle cose indicate dall'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.)..... Quanto appena detto pone anche le logiche premesse per l'individuazione dei parametri generali del periculum ai quali la motivazione del sequestro preventivo a fini di confisca deve rispondere. Se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Ciò che comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già, come pur predicato da alcune delle sentenze del secondo indirizzo sopra ricordate, della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa) ma, in linea con quanto spiegato sino ad ora, dei riflessi del necessario giudizio pro gnostico sull'an del sequestro. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo,....". Così ricostruito l'obbligo di motivazione incombente sul giudice che dispone il sequestro preventivo a fini di confisca, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, deve essere sottolineato come "appaia sufficiente ai fini dell'applicazione della misura cautelare reale sulle cose soggette a confisca l'indicazione della possibilità che il bene costituente profitto del reato sia suscettibile di essere disperso, modificato o deteriorato". L'applicazione del predetto principio comporta che il provvedimento impugnato deve essere annullato posto che con le osservazioni svolte a pagina 7 della motivazione il concetto di periculum viene erroneamente riferito alla necessità di verifica di elementi concreti e specifici dai quali desumere un pericolo di prosecuzione delle attività illecite pur essendo sufficiente l'indicazione della possibilità di dispersione e pur dandosi atto della pendenza di una rilevante esposizione debitoria con l'Erario (oltre 1 milione di euro) e del trasferimento di immobili fra società dello stesso gruppo familiare e, quindi, di più elementi concreti e specifici segnalati dal pubblico ministero nel proprio ricorso dai quali desumere proprio un concreto pericolo di dispersione del profitto illecito. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame reale limitatamente al decreto del GIP del 12 novembre 2021. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al decreto di sequestro del GIP del tribunale di Brescia 12/11/2021 e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Brescia, competente ex art. 324 comma 5 cod.proc.pen. Roma, 4 luglio 2022 IuL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].