CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 10076/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03763117 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 25/.01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di IMPERIA, in data 21/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03763U7 confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 56-629 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che il danno procurato alla vittima non era irrisorio, valorizzando anche la plurioffensività dei reati di rapina ed estorsione (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, Rv. 265685). Con tanto il ricorrente non si confronta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021