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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08140/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Imperia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra reati oggetto di sei sentenze e ha rideterminato la pena complessivamente inflitta in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 350,00 di multa.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 24 Cost.

In particolare, il ricorrente ha rilevato l’omessa motivazione in ordine a ciascun aumento operato sulla pena base, essendosi il giudice limitato ad elencare i singoli aumenti di pena effettuati per i singoli reati senza esplicitarne le ragioni, e ciò pur essendosi discostato dall’aumento minimo di un terzo, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. 3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve evidenziarsi che la Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 ha affermato il principio secondo il quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Nella motivazione ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Fermo tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ha poi affermato, che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01)

3. Tanto ricordato, va rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai principi indicati giacché, dopo avere accolto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione, ha rideterminando la pena complessiva scandendo l’aumento per ogni singolo reato senza però fornire alcuna specificazione, nemmeno sinteticamente, delle ragioni giustificatrici di ciascun aumento.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Imperia.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Imperia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra reati oggetto di sei sentenze e ha rideterminato la pena complessivamente inflitta in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 350,00 di multa. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 24 Cost. In particolare, il ricorrente ha rilevato l’omessa motivazione in ordine a ciascun aumento operato sulla pena base, essendosi il giudice limitato ad elencare i singoli aumenti di pena effettuati per i singoli reati senza esplicitarne le ragioni, e ciò pur essendosi discostato dall’aumento minimo di un terzo, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve evidenziarsi che la Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 ha affermato il principio secondo il quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Nella motivazione ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Fermo tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ha poi affermato, che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01) 3. Tanto ricordato, va rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai principi indicati giacché, dopo avere accolto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione, ha rideterminando la pena complessiva scandendo l’aumento per ogni singolo reato senza però fornire alcuna specificazione, nemmeno sinteticamente, delle ragioni giustificatrici di ciascun aumento. 4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Imperia. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
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