CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5441/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 5508/2021della [OSCURATO:PERSONA] , depositata ilgiorno 26 luglio 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5441/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 30 aprile 2009, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulò con l’[OSCURATO:PERSONA] Neri (cui, nelle more del giudizio, è succeduta l’[OSCURATO:PERSONA] 1) un protocollo d’intesa avente ad oggetto l’utilizzazione della struttura della Casa di [OSCURATO:PERSONA] sita in Roma quale sede delle Unità operative, semplici e complesse, dell’[OSCURATO:PERSONA], verso un corrispettivo mensile fissato in euro 25.775,84 per l’utilizzo di locali ed attrezzature. Assumendol’inadempimento dell’[OSCURATO:PERSONA] al protocollo (più specificamente, lamentando la mancata fruizione di posti letto e l’omesso pagamento del corrispettivo mensile), la Casa di [OSCURATO:PERSONA], nel settembre 2011, notificò diffida ad adempiere exart. 1454 cod. civ., in tal guisa determinando la risoluzione anticipata del contratto a far data dal 15 novembre 2011. 2. A seguito di ciò, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti per la anticipata risoluzione del protocollo d’intesa, pregiudizi quantificati in euro 11.680.907,72, oltre accessori. All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza dell’ente convenuto, l’adito Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul rilievo della nullità del protocollo d’intesa per difetto di forma e per violazione dei criteri di economicità nella gestione di danaro pubblico. 3.La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA], pur sulla base di una diversa motivazione. Per quanto ancora d’interesse, la Corte d’appello capitolina: -) ha ritenuto non configurabile nella convenzione intercorsa tra le parti un affitto di azienda « venendo in rilievo non già la concessione in godimento di un complesso di beni ma lo svolgimento di una prestazione complessa da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA] la quale è remunerata in base alla sua stessa produttività»; r.g. n. 5441/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -) ha definito il protocollo d’intesa come uno «strumento negoziale per svolgere, dietro remunerazione , attività di assistenza sanitaria , mettendo la Casa di [OSCURATO:PERSONA] a disposizione personale infermieristico e tecnico ausiliario dipendente della stessa Casa di [OSCURATO:PERSONA] , e di effettuazione di attività diagnostica», con il quale la Casa di [OSCURATO:PERSONA] « si inseriva nell’organizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA], contribuendone al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e dunque eseguendo in via congiunta lo svolgimento del servizio sanitario»; -) sulla base di queste premesse, ha ritenuto il protocollo d’intesa inficiato da nullità per violazione dell’art. 8-quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992, per difetto dell’accreditamento in capo alla Casa di [OSCURATO:PERSONA], requisito necessario in quanto soggetto esercente prestazioni sanitarie per conto dell’[OSCURATO:PERSONA]. 4. Ricorre per cassazione la casa di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] 1. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 112, 346 e 167 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello rilevato la decadenza dell’appellata, per tardivo deposito della «comparsa di costituzione con appello incidentale» nel relativo giudizio, dalle eccezioni riproposte. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 1.1.1. Inammissibile poiché inosservante del requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ.. Questa disposizione, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale (in specie, della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 resa nellacausa Succi ed altri c/Italia), impone alla parte ricorrente la trascrizione - essenziale e per l e part i d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo r.g. n. 5441/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass.14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612). L’applicazione di detti princìpi nel caso in esame esigeva, per la parte ricorrente, l’adeguata illustrazione, nell’atto di adizione di questa Corte, del contenuto della «comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale» depositata dalla controparte nel giudizio di appello, onde dar conto della asserita tardiva riproposizione di eccezioni, il cui contenuto, peraltro, non è nemmeno specificato. Inadempiuto il descritto onere allegativo resta preclusa a questa Corte una adeguata conoscenza del fatto processuale e, per l’effetto, la disamina sulla sussistenza del lamentato vizio processuale. 1.1.2. Se pure si volesse superare la predetta notazione, la doglianza di parte ricorrente sarebbedestituita di fondamento: la Corte d’appello ha, infatti, proceduto ex officio ad una qualificazione giuridica del protocollo d’intesa differente da quella offerta dal giudice di prime cure e rilevato, ancora una volta nell’estrinsecazione di poteri officiosi e non già in adesione ad eccezione di parte, la nullità di detto protocollo per difetto del requisito dell’accreditamento in capo alla Casa di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 8-bis e 8 - quinquiesdel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e del d.P.R. 14 gennaio 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Assume, in estrema sintesi, l’inapplicabilità delle disposizioni testé menzionate regolanti l’istituto dell’accreditamento, dacché applicabile unicamente a soggetti esercenti attività sanitaria. Qualifica, quest’ultima, non riferibile invece alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] la quale, secondo le previsioni del protocollo d’intesa, «non erogava servizi sanitari per conto del Servizio sanitario pubblico ma si limitava r.g. n. 5441/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a mettere a disposizione la propria struttura munita di personale infermieristico affinché ivi l’[OSCURATO:PERSONA] con propri medici potesse curare parte dei propri pazienti che, per motivi di mancanza di spazio, non poteva ricoverare all’interno dell’ospedale stesso». 2.1. Il motivo è fondato. In ordine alla sussunzione sub specie iuris del rapporto scaturente dal protocollo d’intesa del 30 aprile 2009 stipulato dalle parti ed alla irrilevanza, ai fini della validità di esso, del difetto di accreditamento della Casa di [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, con due recenti, coeve, pronunce (Cass. 15/01/2024, nn. 1398 e 1408). Vale la pena di riportare i passaggi argomentativi essenziali di siffatti arresti, individuati come di seguito: «L’accreditamento è il provvedimento con il quale una struttura sanitaria viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico (Sez. U, n. 16336 del 18.6.2019), Con il riconoscimento dell’accreditamento, il legislatore ha inteso assicurare e garantire la serietà delle strutture private che agiscono autonomamente in concorrenza con quelle pubbliche per conto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di cura ValleFiorita, in base al Protocollo del 30.4.2009, non aveva alle proprie dipendenze medici e di conseguenza non avrebbe mai potuto erogare alcun servizio (cfr. art. 6 del Protocollo secondo cui “L’azienda per il funzionamento della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] si avvarrà di persona medico e sanitario che l’Azienda stessa si riserva di assegnare formalmente”). [OSCURATO:PERSONA] invece prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata utilizzata dall’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA] per rendere servizi sanitari: l’art. 3 stabiliva infatti “L’azienda individua la Casa di cura quale sede di [OSCURATO:PERSONA] e Semplici facenti parte dell’Azienda, con la conseguente denominazione [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5441/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] – Casa di cura [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine l ’ Azienda si avvale della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] per erogare l’assistenza ospedaliera, a pazienti, che una volta accettati presso il P.S. dell’Azienda, possano appropriatamente essere trattati in regime di ricovero ordinario, day hospital, day-surgery, ambulatoriale ed intra-moenia. Tali elementi hanno indotto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione in varie controversie fra le stesse partie relative al medesimo rapporto negoziale (sia pur riferibili alla Convenzione precedente del 2005), a qualificare il rapporto negoziale intercorso come un contratto riconducibile allo schema dell’affitto di azienda[…]. Ai fini della validità ed efficacia della Convenzione non rilevava quindi la mancanza dell’accreditamento della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA], poiché il contratto andava ricondotto allo schema negoziale dell’affitto di azienda e non si trattava di prestazionirese nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] nazionale, in cui operava l’ACO [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi della struttura affittata. E ciò perché la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto in affidamento la cura dei pazienti ma si è limitata, in attuazione degli accordi contrattuali succedutisi nel tempo, a mettere a disposizione dell’ACO [OSCURATO:PERSONA] la propria struttura, che senza medici non avrebbe potuto essere accreditata. [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:PERSONA] non erogava quindi servizi sanitari per conto del [OSCURATO:PERSONA] pubblico ma si limitava a mettere a disposizione la propria struttura munita di personale infermieristico, perché in quel luogo l’ACO [OSCURATO:PERSONA] con propri medici potesse curare parte dei propri pazienti che, per motivi di mancanza di spazio, non poteva ricoverare all’interno dell’ospedale[…]. Dagli atti di causa si evince che il rapporto intercorrente tra l'istante Casa di cura e l’Azienda ospedaliera non può essere ricondotto alla r.g. n. 5441/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie del convenzionamento, ovvero del rapporto concessorio, che – di regola – riguarda non solo l ’ utilizzo di locali ma anche le prestazioni mediche del personale sanitario dipendente dalle case di cura interessate ed è caratterizzato dalla natura pubblicistica dell’obbligazione del gestore, tenuto ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio, pur dopo la scadenza contrattuale. Al contrario, nella fattispecie di interesse, rileva il fatto che le convenzioni stipulate sono state determinate dalla necessità di trovare ospitalità nei locali della ricorrente, situati in zona adiacente alla [OSCURATO:PERSONA] (…), rimanendo –come specificato in convenzione - a carico del personale sanitario dell’Azienda stessa la prestazione delle cure mediche. Ben può condividersi quindi l’assunto della ricorrente incidentale, secondo il quale, per essere accreditata e fornire pertanto ai cittadini un servizio sanitario in convenzione con il SSN, un’impresa non può limitarsi ad offrire una mera struttura, un immobile, con attrezzature mediche e il personale ausiliario tecnico-amministrativo (uffici ma anche servizio pulizie) o infermieristico, ma è fondamentale e necessario che oltre a quanto sopra venga fornito il personale medico; questo, invece, era invece alle sole dipendenze dell’ACO [OSCURATO:PERSONA] e per svolgere il proprio lavoro, per cui era responsabile verso i pazienti, usufruiva dei locali e delle attrezzature della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA], messe a disposizione secondo il Protocollo d’Intesa del 2009, pertanto riconducibile allo schema contrattuale dell’affitto di azienda, nel rispetto dell’autonomia negoziale delle parti». Le trascritte considerazioni- pienamente condivise ed alle quali il Collegio intende dare continuità – rendono palese l’ error in iudicando commesso dal giudice territoriale, consistente nell’aver ascritto alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] l’espletamento di attività sanitarie con inserimento nella organizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA], considerato necessario a tal r.g. n. 5441/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] finel’accreditamento della Casa di [OSCURATO:PERSONA] e, riscontrata la mancanza di esso, ritenuto nullo il protocollo d’intesa del 30 aprile 2009. La sentenza va dunque cassata e, occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va rinviata , per un nuovo esame, a d altra sezione della Corte di appello di Roma, in diversa composizione. 3. L’accoglimento del secondo motivo importa l’assorbimento del terzo, con cui si è dedotta laviolazione dei canoni ermeneutici ex artt.1362 e 1363 cod. civ. nella interpretazione del protocollo d’intesa. 4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte