Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24916/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui ritiene attendibili le dichiarazioni della persona offesa in merito alle lesioni subite alla schiena per effetto dei colpi ricevuti e della violenta spinta subita; che, invero, la mancanza di genericità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che i precedenti penali per furto dell'imputato, la sua mancata resipiscenza e i mezzi utilizzati per commettere il reato ostino alla concessione del beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui ritiene attendibili le dichiarazioni della persona offesa in merito alle lesioni subite alla schiena per effetto dei colpi ricevuti e della violenta spinta subita; che, invero, la mancanza di genericità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che i precedenti penali per furto dell'imputato, la sua mancata resipiscenza e i mezzi utilizzati per commettere il reato ostino alla concessione del beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28
Sentenza Cassazione n. 24916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris