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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22701/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/02/2022 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Palermo, in data 17/07/2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Serafino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione di hashish.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione per travisamento.

Si deduce che il documento acquisito nel corso del giudizio di primo grado non riguardava le analisi effettuate sul materiale sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] (sul quale era stato effettuato il solo narcotest, i cui esiti avevano evidenziato trattarsi "verosimilmente" di hashish), ma accertamenti del tutto estranei all'odierno giudizio, come comprovato dal fatto che essi avevano ad oggetto campioni sequestrati nel giugno 2017, laddove invece la vicenda che aveva determinato l'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA], per i fatti cui si riferisce l'odierna imputazione, risaliva al mese di luglio (del resto, in tale occasione; il ricorrente era stato trovato in possesso di complessivi 18 grammi di sostanza, mentre le analisi acquisite e valorizzate anche dal giudice di appello riguardavano un sequestro di gr. 94,3 di sostanza stupefacente).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorso, evidenziando che la discrasia segnalata non aveva avuto effetti disarticolanti del ragionamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. E' opportuno subito porre in evidenza che le censure difensive avverso la conferma della condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Palermo, con riferimento alla illecita detenzione di hashish per complessivi 14 grammi circa (sentenza del 17/07/2018, emessa all'esito del giudizio di primo grado), riguardano esclusivamente il travisamento in cui la Corte d'Appello è incorsa valorizzando gli accertamenti tecnici eseguiti non già sullo stupefacente oggetto della contestata detenzione (accertata in data 14/07/2017), ma su altro quantitativo di droga, sequestrato nel precedente mese di giugno.

Al riguardo, deve osservarsi che, se è vero che risulta evidente la sussistenza del travisamento denunciato - da ricondurre probabilmente al pregresso arresto del [OSCURATO:PERSONA], che al momento dei fatti che qui rilevano si trovava ristretto agli arresti domiciliari per fatti della stessa specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) - è anche vero che tale discrasia non sembra presentare le necessarie connotazioni di decisività (cfr. sul punto, tra le altre, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01).

2.1. Emerge dalla sentenza di primo grado, per un verso, che sulle stupefacente detenuto dal [OSCURATO:PERSONA], e da questi spontaneamente consegnatagli operanti (gr. 10 prelevati da un camerino occultato da una tenda, nonché sette stecche del peso di grammi 10,2 cad., prelevati dall'auto parcheggiata all'interno della recinzione dell'abitazione), era stato eseguito il narcotest, che aveva dato esito positivo per l'hashish.

Per altro verso, il Tribunale aveva richiamato le dichiarazioni spontanee rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rivendicato la proprietà della sostanza precisando che lo faceva per "guadagnare la 10 Euro per campare" (cfr. pag. 3 della sentenza di i „al; primo grado, in cui si osserva che tali dichiarazioni rendevano inattendibile la negazione di addebito effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso della successiva convalida, anche in considerazione delle modalità di confezionamento frazionato dello stupefacente, della sua collocazione nell'auto parcheggiata in corrispondenza di un'apertura della recinzione che consentiva l'ingresso dall'esterno, nonché del rinvenimento della somma di Euro 150 in banconote di piccolo taglio).

Tali connotazioni della condotta sono state espressamente riprese e condivise nella sentenza oggi impugnata, sia quanto all'individuazione della sostanza (grammi dieci in casa e sette stecche nell'auto), sia quanto alla valorizzazione, in senso accusatorio, del fatto che la vettura fosse parcheggiata all'altezza di un'apertura della recinzione: circostanza che evidentemente favoriva i contatti con l'esterno in teoria preclusi al [OSCURATO:PERSONA], ristretto agli arresti domiciliari per fatti analoghi (cfr. pag. 3 seg. della sentenza impugnata).

2.2. Come è noto, questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, da un lato, che «in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza» (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 02).

D'altro lato, si è affermato che «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura di una sostanza non è necessaria l'effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti» (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe, Rv. 275704 - 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale la natura drogante della sostanza era stata desunta dalla confessione dell'indagato e dal dato ponderale, in assenza di elementi probatori di segno contrario offerti dalla difesa).

In tale ottica interpretativa, che si condivide e qui si intende ribadire, il travisamento denunciato non può ritenersi decisivo, alla luce delle valutazioni del tutto conformi alla sentenza di primo grado espresse dalla Corte d'Appello, inequivocabilmente riferite in relazione alla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] nell'odierno processo: valutazioni che non hanno formato oggetto di confutazione alcuna da parte della difesa.

D'altra parte, nessun rilievo critico è stato formulato anche quanto alla valutazione, espressa dalla Corte d'Appello, di complessiva congruità del trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice (con il riconoscimento dell'ipotesi lieve e l'applicazione della pena detentiva di anni uno, mesi dieci di reclusione, ampiamente inferiore al medio edittale).3.

Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/02/2022 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Palermo, in data 17/07/2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Serafino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione di hashish. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione per travisamento. Si deduce che il documento acquisito nel corso del giudizio di primo grado non riguardava le analisi effettuate sul materiale sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] (sul quale era stato effettuato il solo narcotest, i cui esiti avevano evidenziato trattarsi "verosimilmente" di hashish), ma accertamenti del tutto estranei all'odierno giudizio, come comprovato dal fatto che essi avevano ad oggetto campioni sequestrati nel giugno 2017, laddove invece la vicenda che aveva determinato l'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA], per i fatti cui si riferisce l'odierna imputazione, risaliva al mese di luglio (del resto, in tale occasione; il ricorrente era stato trovato in possesso di complessivi 18 grammi di sostanza, mentre le analisi acquisite e valorizzate anche dal giudice di appello riguardavano un sequestro di gr. 94,3 di sostanza stupefacente). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorso, evidenziando che la discrasia segnalata non aveva avuto effetti disarticolanti del ragionamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. E' opportuno subito porre in evidenza che le censure difensive avverso la conferma della condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Palermo, con riferimento alla illecita detenzione di hashish per complessivi 14 grammi circa (sentenza del 17/07/2018, emessa all'esito del giudizio di primo grado), riguardano esclusivamente il travisamento in cui la Corte d'Appello è incorsa valorizzando gli accertamenti tecnici eseguiti non già sullo stupefacente oggetto della contestata detenzione (accertata in data 14/07/2017), ma su altro quantitativo di droga, sequestrato nel precedente mese di giugno. Al riguardo, deve osservarsi che, se è vero che risulta evidente la sussistenza del travisamento denunciato - da ricondurre probabilmente al pregresso arresto del [OSCURATO:PERSONA], che al momento dei fatti che qui rilevano si trovava ristretto agli arresti domiciliari per fatti della stessa specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) - è anche vero che tale discrasia non sembra presentare le necessarie connotazioni di decisività (cfr. sul punto, tra le altre, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). 2.1. Emerge dalla sentenza di primo grado, per un verso, che sulle stupefacente detenuto dal [OSCURATO:PERSONA], e da questi spontaneamente consegnatagli operanti (gr. 10 prelevati da un camerino occultato da una tenda, nonché sette stecche del peso di grammi 10,2 cad., prelevati dall'auto parcheggiata all'interno della recinzione dell'abitazione), era stato eseguito il narcotest, che aveva dato esito positivo per l'hashish. Per altro verso, il Tribunale aveva richiamato le dichiarazioni spontanee rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rivendicato la proprietà della sostanza precisando che lo faceva per "guadagnare la 10 Euro per campare" (cfr. pag. 3 della sentenza di i „al; primo grado, in cui si osserva che tali dichiarazioni rendevano inattendibile la negazione di addebito effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso della successiva convalida, anche in considerazione delle modalità di confezionamento frazionato dello stupefacente, della sua collocazione nell'auto parcheggiata in corrispondenza di un'apertura della recinzione che consentiva l'ingresso dall'esterno, nonché del rinvenimento della somma di Euro 150 in banconote di piccolo taglio). Tali connotazioni della condotta sono state espressamente riprese e condivise nella sentenza oggi impugnata, sia quanto all'individuazione della sostanza (grammi dieci in casa e sette stecche nell'auto), sia quanto alla valorizzazione, in senso accusatorio, del fatto che la vettura fosse parcheggiata all'altezza di un'apertura della recinzione: circostanza che evidentemente favoriva i contatti con l'esterno in teoria preclusi al [OSCURATO:PERSONA], ristretto agli arresti domiciliari per fatti analoghi (cfr. pag. 3 seg. della sentenza impugnata). 2.2. Come è noto, questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, da un lato, che «in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza» (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 02). D'altro lato, si è affermato che «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura di una sostanza non è necessaria l'effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti» (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe, Rv. 275704 - 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale la natura drogante della sostanza era stata desunta dalla confessione dell'indagato e dal dato ponderale, in assenza di elementi probatori di segno contrario offerti dalla difesa). In tale ottica interpretativa, che si condivide e qui si intende ribadire, il travisamento denunciato non può ritenersi decisivo, alla luce delle valutazioni del tutto conformi alla sentenza di primo grado espresse dalla Corte d'Appello, inequivocabilmente riferite in relazione alla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] nell'odierno processo: valutazioni che non hanno formato oggetto di confutazione alcuna da parte della difesa. D'altra parte, nessun rilievo critico è stato formulato anche quanto alla valutazione, espressa dalla Corte d'Appello, di complessiva congruità del trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice (con il riconoscimento dell'ipotesi lieve e l'applicazione della pena detentiva di anni uno, mesi dieci di reclusione, ampiamente inferiore al medio edittale).3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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