CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione della non menzione della condanna; il difensore, avv. M. Marelli ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, in data 8 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (artt.110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 , 223 legge fall.) alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato, in quella di anni uno mesi quattro con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 1.1. Si tratta delle vicende relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita in data 8 gennaio 2010, di cui la ricorrente era amministratore rispetto alle quali l'imputata (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], deceduto) è stata assolta dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, riportando condanna in primo grado soltanto per la distrazione di somme di danaro prelevate, a più riprese, dai conti correnti della società, per gli importi di oltre 49mila euro, prelevati dalla Francolino (oltre 50mila dal coniuge deceduto [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 legge fall. in punto di elemento materiale del reato, nella parte in cui il giudice di appello non ha reputato sussistere la cosiddetta bancarotta riparata. L'imputata ed il coniuge hanno versato sul conto corrente della società, nel luglio 2007, euro 46mila, sei mesi prima delle condotte distrattive, che vengono collocate nel 2008. Inoltre, nel 2009, i coniugi avrebbero contratto mutuo al quale si impegnavano di fare fronte con risorse personali, ricevendo anticipazioni per oltre ducentomila euro, importi, nel complesso, superiori a quello contestato come distrazione. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alle ragioni inerenti la mancata concessione della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. La Corte d'appello esclude il beneficio sulla base della mera "gravità" del delitto, senza illustrare le ragioni del diniego. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire richieste scritte, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4 I come convertito, con le quali ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con riferimento alla non menzione della condanna. 3.1. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale con la quale, ulteriormente argomentando in ordine alle censure mosse con i motivi addotti, ha concluso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.In relazione al primo motivo, va preliminarmente osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025). Essa si configura, quindi, quanto l'attività indicata, di segno contrario, annulli il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione. Pertanto, risulta irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o dissipazione, che l'attività restitutoria o riparatoria, consistente in qualsiasi operazione idonea a reintegrare il patrimonio dell'impresa annullando ogni potenziale pericolo per le ragioni del ceto creditorio, derivante da pregresse condotte, sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore (cfr. Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025; Sez. 5, n. 52077 del 4/11/2014, Rv. 261347; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Rv. 255576). 1.1.Presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è, quindi, che le somme versate dall'amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato da indebiti prelievi, non rilevando i versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo. Non è riconosciuta, pertanto, dalla giurisprudenza di legittimità alcuna valenza in termini restitutori, a versamenti effettuati dall'amministratore — come nel caso di specie — per causali non specificate, in quanto somme derivanti dal conto corrente personale dall'amministratore (Sez. 5 n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922). Né, allo scopo, per quanto sin qui esposto, può riconoscersi rilievo alla voce risultante nello stato patrimoniale della società, al 31 dicembre 2009, di anticipazioni da parte dei soci, per oltre 200m1la euro derivante da mutui ipotecari, non rilevando evidentemente a tal fine qualsiasi apporto dei soci a favore della società poi fallita. E' evidente, invero, che essendo l'amministratore protagonista della gestione sociale, proprio in relazione alla funzione dallo stesso svolta, sono consueti versamenti nel conto corrente bancario intestato alla società. Ne consegue che, in presenza di una pluralità di versamenti effettuati nel conto corrente sociale, è onere dell'amministratore stesso che si fosse reso precedentemente responsabile di atti di distrazione (in considerazione della posizione di garanzia che grava sullo stesso al cospetto del patrimonio sociale) provare l'esatta corrispondenza dei versamenti dallo stesso compiuti con gli atti distrattivi precedentemente perpetrati e, dunque, la loro natura di atti di segno contrario (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025). Sicché il motivo prospettato è infondato. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. L'esame dell'atto di appello del 26 novembre 2015, reca, in calce la richiesta, in via subordinata, di concessione della sospensione condizionale della pena e "di tutti i benefici concedibili". Tanto, senza alcuna specificazione in relazione ai presupposti necessari per l'applicazione del beneficio di cui all'art.175 cod. pen. invocato con il ricorso, a fronte del rilevato vizio di motivazione. L'inammissibilità del motivo di appello, per difetto di specificità può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). Tale difetto, alla stregua dell'indirizzo espresso da questa Corte a Sezioni Unite, anche in relazione ai motivi di gravame, ricorre nel caso di specie ove la richiesta risulta soltanto enunciata e non supportata dall'indicazioni specifica delle ragioni, in fatto e in diritto che la sostengono (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). E', infatti, pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è, dunque, affetto da vizi di alcun tipo o in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (tra le altre nel medesimo senso, Sez. 3, n. 56100 del 9/11/2018, M., Rv. 274676).Né risulta manifestamente illogica la motivazione offerta, comunque, sul punto del diniego del beneficio ai sensi dell'art. 175 cod. pen. dalla Corte territoriale, fondata non solo sulla non minima gravità del fatto (punto attinto specificamente dal motivo di ricorso) ma anche sulla considerazione della peculiarità del reato per il quale la ricorrente ha riportato condanna e sulle connesse esigenze di pubblicità a tutela dei terzi, ratio decidendi non raggiunta da alcuna censura (.cfr. nel senso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti :Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Sidal, n.nn.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2/12