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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 agosto 2026

Cassazione n. 24723/2026

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empore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Recchia-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eLupo Olimpia, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026controGiangrande Caterina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di FlorioAdriano, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gargano,-controricorrenti-controD'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2691/2019 depositatail 31/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] e in sede di riconvocazione -a mezzoteams quanto alla [OSCURATO:PERSONA]- nella camera diconsiglio del 2 luglio 2026.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Bari, convenendo ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedendone la condanna al pagamento delcompenso maturato per l’attività professionale di progettazione ediliziarelativa ad un centro commerciale integrato, pari ad euro 116.908,00(corrispondente alla quota del 50% del dovuto che l’attore riteneva acarico della convenuta), oltre accessori.

A fondamento della domandal’attore aveva evidenziato di aver concluso la convenzione per la redazionedel progetto con [OSCURATO:SOCIETA]., che si era sciolta per scissione,devolvendo l’intero patrimonio nella preesistente [OSCURATO:SOCIETA]. enella neocostituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che, secondo le successive difesedell’attore, avrebbe già pagato la quota di correspettivo a suo carico).La società convenuta, costituitasi ritualmente, aveva instato per ilrigetto della domanda e aveva comunque chiesto e ottenuto di chiamarein causa, “anche a titolo di manleva in subordine e di indebitoNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026arricchimento”, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., indicata come beneficiaria del CentroCommerciale al quale si riferiva il progetto, e i componenti del Consiglio diamministrazione della società scissa, [OSCURATO:PERSONA], GennaroGiangrande e [OSCURATO:PERSONA]Addabbo, a carico dei quali aveva prospettatouna responsabilità gestoria ex art. 2504 octies e novies c.c. (nel testoprecedente alla riforma introdotta con d.lgs. 28.12.2004 n. 310: ilprogetto redatto dal ricorrente risaliva al 2000/2001 e la scissionesocietaria era intervenuta nel 2003).Il Tribunale di Bari aveva respinto la domanda.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, reiterando la domanda neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva insistito, in via di ricorsoincidentale subordinato, nelle domande di manleva e di responsabilitàgestoria già proposte in primo grado.Nel corso del giudizio di appello era deceduto [OSCURATO:PERSONA]: ladichiarazione di decesso era stata effettuata dal legale del defunto nellacomparsa conclusionale depositata il 12.2.2019 ed era stata notificata amezzo PEC alle controparti.Il giudizio di appello, conseguentemente interrotto, era stato riassuntoda [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il 15.5.2019 e [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. aveva eccepito l’intervenuta estinzione del giudizio, per mancatorispetto del termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza dell’eventointerruttivo.La Corte d’Appello di Bari aveva dichiarata estinta la sola causarelativa alla domanda risarcitoria proposta dalla società nei confronti diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], ritenendola causa scindibile rispetto alla causa relativaalla domanda di pagamento formulata da [OSCURATO:PERSONA], che sarebberimasta solo quiescente per l’interruzione derivante dalla morte diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stata ritualmente riattivata con il ricorsodell’attore appellante, per il quale non vi era un termine perentorio darispettare.

La Corte di merito aveva quindi accolto l’appello, condannandoNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026Soc.[OSCURATO:SOCIETA]. a pagare l’importo richiesto dall’appellante erespingendo le domande di manleva e di risarcimento danni proposte dallasocietà nei confronti degli altri chiamati.A fondamento della decisione la Corte d’Appello di Bari aveva rilevato,in particolare, quanto segue:-era agli atti la convenzione del 18.10.2000 firmata da RobertoLorusso e da [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale la società aveva conferito alprofessionista l’incarico di progettazione urbanistica e architettonica di uncentro commerciale integrato con autosilo, comprensivo del preventivodelle opere e della progettazione antincendio, dietro pagamento di uncompenso da determinare secondo le tariffe professionali; la convenzionerisultava prodotta in copia conforme, ossia corredata di attestazione diconformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,sicchè il generico disconoscimento operato , tra l’altro, appunto,genericamente e quindi in modo non valido, dalla controparteall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non valeva a privare tale copia conformedella sua efficacia probatoria, in mancanza di proposizione di querela difalso avverso l’atto di attestazione di conformità ; pure inconferente era la circostanza … per cui di tale credito non si farebbe menzione nelprogetto di scissione societaria del 16.12.2003, avendone il creditoreampiamente fornito la prova già con la produzione del relativo titolonegoziale ;-quanto alla sorte del debito a seguito della scissione, ne dovevanorispondere le società risultanti dalla scissione solidalmente entro i limiti delpatrimonio netto attribuito ad ognuna di esse, ex art.2506 bis co 3 c.c.;era pertanto irrilevante che beneficiaria del complesso immobiliareoggetto di progettazione fosse [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dato che dal progettodi scissione non si potevano trarre elementi per affermare che il debitoassunto da [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stato posto esclusivamente a carico diSamag [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/20263.

Contro la sentenza d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso affidandolo a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, proponendo un motivo diricorso incidentale condizionato in relazione al primo motivo di ricorsoprincipale.Hanno depositato controricorso anche [OSCURATO:PERSONA], RosaGiangrande, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],hanno depositato controricorso e hanno rilevato la qualità di erede del decuius anche in capo a [OSCURATO:PERSONA]; hanno quindi prospettatol’inammissibilità del ricorso per non essere stato integrato ilcontraddittorio anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]Addabbo è rimasto intimato.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La Corte osserva, innanzitutto, che l’omessa notificazione delricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], affermato essere coerede diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], non può produrre l’inammissibilità dell’impugnazione dilegittimità, tempestivamente notificata agli altri contraddittori e radicataritualmente, ma richiederebbe l’integrazione del contraddittorio nei suoiconfronti.Tenuto conto però dell’esito del ricorso che, per la posizione di VicenzoLorusso, è confermativo della pronuncia di estinzione già effettuata dallaCorte d’Appello di Bari per le motivazioni che saranno di seguito illustrate,si intende ribadire l’orientamento interpretativo di questa Corte dilegittimità, secondo il quale il principio costituzionale di ragionevoledurata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che,senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio,ritardino inutilmente la definizione del giudizio. […] -cfr.

Cass. n.Numero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/202618375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale erispondente alla ratio dell’art. 111 Cost.; cfr. anche Cass. n. 10839/2019,nel senso che i possibili rilievi di carattere processuale cedono, inapplicazione del principio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esitodell’impugnazione renderebbe meramente formale l’attività da essirichiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo inviolazione del disposto dell’art. 111 Cost.-.2.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazionee falsa applicazione degli art.300-303-305-307-331 c.p.c., sotto il profilodella mancata declaratoria di estinzione del giudizio di appello, per latardività della riassunzione e della mancata applicazione del principio intema di litisconsorzio necessario processuale, relativo alla fase diimpugnazione, con conseguente nullità del procedimento d’appello e dellarelativa sentenza .2.1.

Il motivo è infondato per quanto di ragione.La Corte d’Appello, dopo aver rilevato che il ricorso in riassunzione erastato depositato il 15.5.2019, oltre tre mesi dopo rispetto alla data del13.2.2019 di notifica telematica, alla difesa dell’appellante principale,della dichiarazione, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del decesso del proprioassistito [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella comparsa conclusionale del12.2.2019 , ha osservato: bisogna considerare che il soggettocolpito dall’evento interruttivo ([OSCURATO:PERSONA]) è estraneo alla causapromossa dall’odierno appellante principale nei confronti dellaSo.[OSCURATO:SOCIETA]., essendo stato citato in giudizio da quest’ultima permanlevarla in caso di accoglimento della domanda principale .

Daquesta premessa la Corte di merito ha fatto conseguire che, essendo lacausa introdotta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] scindibile rispetto allacausa principale, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l’evento interruttivo riguardante unicamenteil terzo chiamato in garanzia non si propaga alle parti della causaNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026principale ; l’eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processoproduce gli effetti di cui all’art.300 e s. c.p.c. solo con riferimento allacausa in cui si è verificato l’evento interruttivo , mentre la causa nonseparata rimane in fase di stallo , destinato a cessare con lariassunzione della causa interrotta o con la sua estinzione.La decisione della Corte di merito in punto estinzione solo parziale delprocesso d’appello, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ècorretta ma deve essere in parte riveduta la motivazione attraverso laquale essa è stata raggiunta.Si deve tenere conto che l’evento interruttivo che ha colpito VincenzoLorusso, uno dei destinatari delle domande svolte da [OSCURATO:SOCIETA]per essere manlevata in caso di accoglimento della domandaprincipale, è intervenuto non nell’ambito del giudizio di primo grado ma inappello.

Le norme di riferimento per la valutazione della scindibilità delladomanda richiamata rispetto alla domanda principale di pagamentoproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società attuale ricorrentesono pertanto da individuare negli art. 331 e 332 c.p.c., dovendosievidenziare che l'art. 331 c.p.c. assoggetta al regime dell'integrazione delcontraddittorio non solo l'impugnazione della sentenza pronunziata incause inscindibili, ma anche quella pronunziata in cause tra lorodipendenti -cfr., in motivazione, Cass.

SU n.9686/2013, che evidenziaproprio questo profilo rilevando come le considerazioni svolte nell’ambitodi quella decisione si riferiscano ad un giudizio di primo grado-.Ora, se fosse stata corretta la qualificazione della domanda rivolta daSoc.[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già componente delConsiglio di Amministrazione della scissa [OSCURATO:SOCIETA]., come domandadi garanzia, si sarebbe dovuto concludere per l’inscindibilità della stessaex art. 331 c.p.c.È infatti orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina unNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie,con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attoreche impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudiziodi secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato,indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa digaranzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo dellapretesa iniziale -così, di recente, Cass. n.28408/2025; cfr. anche Cass.SU n.24707/2015; Cass. n.25822/2017; Cass. n.5876/2018; Cass.n.33481/2021; Cass. n.9013/2022; e, ancora, Cass. n.29021/2025 sulleconseguenze dell’interruzione dell’intero processo in ipotesi di causescindibili, ma nell’ambito di un giudizio di primo grado-.Non appare però corretta la qualificazione della domanda svolta dallasocietà ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] come domanda di garanzia .In concreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito nei confronti dei chiamati incausa per essere tenuta indenne dalle conseguenze economichedell’accoglimento della domanda di pagamento: nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in tesi coobbligata solidale, per ottenerne in ultima analisi ilrimborso dell’intero importo versato alla controparte; nei confronti deicomponenti del consiglio di amministrazione della società scissa Samagebs.r.l., tra i quali [OSCURATO:PERSONA], facendone valere la responsabilitàgestoria nelle attività volte all’effettuazione della scissione.

Per quantoriguarda quest’ultimo profilo di responsabilità, il riferimento alla garanzia,anche impropria, operato dalle parti e dalla Corte d’Appello appareinappropriato: l’azione proposta è infatti da qualificare come azione aventenatura di risarcimento dei danni, per la quale il collegamento esistente conla domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ècostituito dal fatto che l’effettività e l’entità del danno richiesto sonocommisurate alla concreta condanna della chiamante in causa a pagare aRoberto [OSCURATO:PERSONA] e all’importo relativo.

L’esame della domanda neiNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri componenti del consiglio diamministrazione presuppone, cioè, che, accolta nel merito la domanda diRoberto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sola società convenuta, debba perciòessere vagliata la posizione del terzo chiamato in giudizio, che si assumedebba reintegrare la chiamante dalle conseguenze economichesopportate: si determina così una situazione di cumulo riconducibile allanozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilitàex art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25478/2025).Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la domandadi [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi la domandarisarcitoria di quest’ultima non era diventata, nemmeno per tale profilo,comune a [OSCURATO:PERSONA]; questi, dal canto suo, non aveva rivolto alcunadomanda nei confronti degli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. e, inparticolare, di [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi di rigetto della domanda dipagamento svolta nei confronti dell’attuale ricorrente -cfr.

Cass.n.24574/2018; Cass. n.21366/2020-.È la qualificazione dell’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (e degli altri componenti del consiglio diamministrazione di [OSCURATO:SOCIETA].) come di risarcimento danni -senzacontestazione, da parte dei chiamati, della domanda proposta dall’attoreprincipale nei confronti della loro chiamante- che ne comporta lascindibilità rispetto alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro lasocietà ricorrente: la norma di riferimento è in tal caso da individuarenell’art. 332 c.p.c. e l’evento interruttivo derivato dal decesso di VincenzoLorusso non si è comunicato alle altre domande/cause oggetto del giudiziodi appello.Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a causeconnesse e scindibili, anche nel caso in cui il giudice abbia dichiaratol'interruzione dell'intero processo nonostante l'evento interruttivo abbiacolpito una delle parti delle cause connesse – come è la regola nel giudizioNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026di appello, stante il disposto dell’art. 335 c.p.c., che non rende possibile laseparazione di cause non definite – è comunque necessario, anche perfissare l’udienza per la prosecuzione delle cause coinvolgenti le parti noncolpite dall’evento interruttivo, che vi sia istanza di prosecuzione ad operadella parte interessata: mentre per la riassunzione della causa che hasubito l’evento interruttivo è necessaria la riassunzione nel termine di cuiall’art. 305 c.p.c., per la prosecuzione della o delle cause quiescenti è stato individuato il termine di sei mesi, in applicazione analogica deldisposta dell’art. 289 del codice di rito.Si è rilevato, in proposito, che se da un lato, a seguito della sentenzadelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15142/2007, devereputarsi definitivamente superato l’antico indirizzo secondo cui l’error inprocedendo commesso dal giudice comporterebbe comunque un onere diriassunzione entro il termine di legge nei confronti di tutte le parti , dall’altro lato, non può essere tuttavia elusa la necessità di ancorare laripresa del giudizio (pur erroneamente) dichiarato interrotto nella suainterezza ad un atto di impulso della parte interessata, la cui inerzia,stante il carattere del processo civile quale processo dispositivo adimpulso di parte, condurrebbe comunque all’estinzione anche della causanon interessata dall’evento (e dall’effetto) interruttivo.

Avuto riguardo atale esigenza, […], in caso di trattazione unitaria di più procedimentirelativi a cause connesse scindibili, sebbene – in conformità a quantostatuito da Cass., Sez.

Un., 5 luglio 2007, n. 15142 – l’evento interruttivorelativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse operi di regolasolo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpitodall’evento […], tuttavia l’altra causa, ove non separata, resterebbe in una“fase di stallo” o “di rinvio” (destinata a cessare per effetto dellariassunzione della causa interrotta o dell’estinzione di essa) e potrebbe“rivitalizzarsi” e proseguire solo grazie ad un impulso di parte, essendocomunque imprescindibile che la parte interessata proponga istanza diNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026riassunzione (analogamente a quanto previsto dall’art. 289 cod. proc. civ.)entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione,verificandosi, in assenza di tale istanza, l’estinzione del giudizio -cfr.,nel senso indicato, Cass. n.28384/2025, che si richiama a Cass.n.16883/2025) .Applicando al caso di specie le indicazioni che precedono, RobertoLorusso, attore appellante nella causa principale non colpitadall’evento interruttivo (costituito dal decesso di [OSCURATO:PERSONA]), haproposto tempestivamente il ricorso per la prosecuzione del processo inrelazione alla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. e allealtre domande da questa proposte pure non colpite dall’eventointerruttivo, nel termine di sei mesi dall’evento interruttivo notificatoglicon la PEC del 13.2.2019.Non è stata invece tempestivamente riassunta la domanda rivolta daSoc.Ed.

Imm.s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], scindibile per quantosopra rilevato e correttamente dichiarata estinta.Il rigetto del primo motivo del ricorso principale determinal’assorbimento dell’unico motivo dei ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA],condizionato all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale e voltoa contestare l’identificazione del decorso iniziale del termine per lariassunzione.2.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione degli art.2712-2714-2715-2716-2717 e 2719 c.c., inrelazione all’art.97 c.4 lettera c), d. lgs. n. 267/2000 (TU [OSCURATO:PERSONA]) edagli art.2-21 e 18 del d.P.R. n. 445/2000 (TU sulla DocumentazioneAmministrativa), sotto il profilo dell’errato riconoscimento dell’efficaciaprobatoria di una fotocopia contestata di scrittura privata, mancante delrelativo originale e certificata conforme da soggetto non autorizzato(Funzionario del Comune), avuto anche riguardo all’art.360 n. 5 c.p.c., inNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026relazione all’omesso esame di tale aspetto processuale, pur oggetto didiscussione .La ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe considerato che findalla prima produzione di una copia informale della convenzione, priva disottoscrizione e data, essa l’aveva disconosciuta ai sensi dell’art. 2712c.c.; era seguita la produzione di un documento con data e sottoscrizione,che la Corte avrebbe adeguatamente considerato autenticata da unfunzionario del Comune di Bari, nonostante il disconoscimento anche aisensi dell’art. 2715 c.c., degli artt. 2, 21 e 18 del d.P.R. n.445/2000 edell’art. 97 d. lgs. n.267/2000, non provenendo l’autentica da soggettolegittimato a rilasciarla.

Trattandosi di documento mai riconosciuto, maiverificato e mai considerabile prova legale, non ne era necessario undisconoscimento ai sensi degli artt. 214, 215 c.p.c., né era necessaria laquerela di falso, ex art. 221 c.p.c.; nemmeno si comprenderebbe lavalorizzazione da parte della Corte d’Appello di una pretesa non specifica individuazione degli aspetti differenziali tra la copia conformee l’originale , perché un originale nel processo non è mai stato prodottoe perché il primo documento prodotto -tra l’altro relativo ad unaconvenzione conclusa tra padre e figlio- era diverso dal secondo, chepresentava data e firme.

Non si comprenderebbe come la Corte d’Appelloabbia potuto affermare che il documento sarebbe in grado di fornire ampia prova del credito , dato che esso mancherebbe prima di tuttodi data certa opponibile alla ricorrente.2.1.

Il motivo è fondato.La Corte d’Appello aveva rilevato, rispetto alla convenzioneprofessionale del 18.10.2000, che detta convenzione risultaprodotta in copia conforme, ossia corredata da attestazione di conformitàall’originale rilasciata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sicché ilgenerico disconoscimento operato dalla controparte all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] non vale a privare tale copia conforme della sua efficaciaNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026probatoria, in mancanza di proposizione di querela di falso avverso l’attodi attestazione di conformità.

Peraltro, il disconoscimento operatodall’appellata non si accompagna alla specifica individuazione degli aspettidifferenziali tra la copia conforme e l’originale , dato che [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. si sarebbe limitata ad evidenziare le differenze tra copia informe ecopia conforme.

Secondo il Giudice d’Appello, sarebbe stato inoltreirrilevante il fatto della omessa menzione della convenzione nel progetto discissione societaria del 16.12.2003, dato che il titolo negoziale avrebbecostituito già prova adeguata e che, del resto, alla data della scissione,il compenso … non era ancora esigibile, avendo le parti espressamentepattuito che fosse liquidato “entro trenta giorni dalla fine dei lavori dicostruzione”, pacificamente risalente al 14.10.2010 .In sostanza, la Corte di merito ha fondato la prova dell’esistenza delcredito preteso da [OSCURATO:PERSONA] sulla copia della convenzione del18.10.2000, in quanto munita da attestazione di conformità ritenutaidonea a superare la contestazione di rispondenza all’originale, operatadalla ricorrente e non riproposta dopo la produzione della copiaconforme .A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’attestazione diconformità all’originale operata dal funzionario del Comune di Bari nonpoteva avere alcuna efficacia certificativa dell’effettiva esistenza di un originale del documento in copia formato e sottoscritto dalle partinella data in esso indicata, di anni anteriore rispetto a quella della suaesibizione.

Quello che il funzionario comunale avrebbe potuto attestare , se ne avesse avuto il potere, è che il 26.10.2011 gli fuesibito un documento corrispondente alla copia sulla quale aveva postol’attestazione non, invece, che esisteva un documento originaleeffettivamente formato il 18.10.2000 e sottoscritto da [OSCURATO:SOCIETA]. e daRoberto [OSCURATO:PERSONA]; ma anche nei limiti indicati, il potere accertativo neitermini generali riconosciuti dalla Corte di merito al funzionario comunaleNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026non è riscontrato normativamente con riferimento a convenzioni negozialiprivate meramente esibite, che non siano atti depositati presso pubbliciuffici o spediti da pubblici depositari autorizzati.L’art.2715 c.c., intitolato Copie di scritture private originalidepositate , dispone infatti che hanno la stessa efficacia della scritturaoriginale da cui sono estratte Le copie delle scritture private depositatepresso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati .

L’art.2 del DPR n. 445/2000, contenente disposizioni legislative e regolamentarirelative alla documentazione amministrativa, individua il suo oggettocome relativo alle norme del presente testo unico che disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, lagestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi dellapubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti edocumenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori dipubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati ;l’art. 18 DPR cit. dispone, al comma 2, che L'autenticazione delle copiepuò essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso ilquale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto ildocumento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altrofunzionario incaricato dal sindaco.

Essa consiste nell'attestazione diconformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblicoufficiale autorizzato, […] .

L’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 prevede incapo al segretario comunale un potere di autenticazione di scrittureprivate e contratti, che egli roga e nei quali è parte l’Ente territoriale.In sostanza, alla luce delle considerazioni che precedono, nonricorrendo alcuna delle ipotesi disciplinate dalle norme richiamate, la certificazione di corrispondenza all’originale apposta sulla copiadella convenzione apparentemente datata 18.10.2000 non attribuiva aldocumento prodotto alcun valore privilegiato e non richiedeva laproposizione di querela di falso perché il suo contenuto potesse essereNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026messo in discussione in sede istruttoria, non trattandosi di atto facentefede in ordine agli effettivi contenuto, caratteristiche, sottoscrizione e datadel documento originale, essendo stata comunque la scrittura privata originale da cui la copia era stata tratta solo esibita al funzionariopubblico ad opera della stessa parte interessata.Il valore probatorio da riconoscere al documento avrebbe potutoessere, pertanto, quello indicato all’art.2717 c.c., secondo cui Le copierilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoliprecedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto ,contestualizzata rispetto al contenuto del documento e all’oggettocontroverso, non quello di una prova legale.Le considerazioni svolte escludono pure che si debba riconoscere lanecessità della reiterazione del disconoscimento – la cui adeguatezza especificità debbono essere valutate con riferimento alla situazioneconcreta – della copia all’originale (mai prodotto) e della valutazione dellasua congruità, tanto più in presenza di una copia dichiarata conformediversa dalla copia precedentemente prodotta dalla stessa parteinteressata, difformità che era stata rilevata: la prima copia prodotta erapriva di sottoscrizioni e data, mentre quella impropriamente attestatacorrispondente all’originale le aveva.Poiché la Corte d’Appello ha fondato l’accertamento di esistenza delcredito azionato da [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inquanto attestata conforme e affermata facente fede fino a querela di falso,sussiste la violazione di legge, sia in riferimento agli artt. 2715,erroneamente interpretato, e 2717 c.c. sia, in sostanza, dell’art. 116 c.p.c.in ordine alla necessità da parte del Giudice di valutazione della provasecondo il suo prudente accertamento, salvo che la legge dispongaaltrimenti : nel caso di specie è stata infatti attribuita valenza di provalegale ad un atto attestato come copia conforme che, in concreto, ne eraNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026privo e, quindi, al di fuori delle ipotesi in cui la legge predetermina comefidefacente il valore probatorio di un atto.3.

Con il terzo motivo di critica [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sotto il profilo dellamancanza di prova, in merito alla congruità delle somme richieste a titolodi compenso professionale .4.

Con il quarto motivo la società ricorrente si duole della violazionee falsa applicazione dell’art.2504 decies c.c. nella formulazione anteriforma, attualmente art.2506 quater c.c. sotto il profilo dell’omessoriconoscimento del beneficium excussionis, in tema di sussidiarietà dellaresponsabilità patrimoniale della ricorrente, in qualità di societàpartecipante alla scissione ma estranea al credito richiamato.5.

Con il quinto motivo di doglianza la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2504 octies c.c. vecchiaformulazione ed attualmente art.2506 bis c.c., sotto il profilo dell’omessorispetto del principio di “destinazione implicita per connessione di elementipatrimoniali trasmessi”, sotto forma di volontà desumibile dal progetto didivisione .6.

Il sesto motivo di ricorso evidenzia un’ulteriore ipotesi di violazione e falsa applicazione degli art.2504 octies e novies c.c.,avendo riguardo anche agli art.2501 bis-ter e quater c.c., tutti nellavecchia formulazione, come applicabili ai fatti di causa, sotto il profilo delmancato riconoscimento della responsabilità dell’Organo diAmministrazione della Società poi scissa e il contestuale diniego del dirittodi risarcimento del danno, per l’omessa descrizione specifica deglielementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie .I motivi dal terzo al sesto, come sintetizzati, sono assorbiti in sensoproprio dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, che rendenecessaria la rivalutazione delle emergenze istruttorie alla luce delleindicazioni esplicitate, ai fini della decisione della controversia.Numero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/20267.

L’ultimo motivo di doglianza lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 100 e 110 c.p.c. sotto il profilo del difetto di provacirca la legitimatio ad causam di soggetti intervenuti nel processo, nellaqualità non provata di eredi di [OSCURATO:PERSONA].Secondo la società ricorrente, l’inammissibilità della costituzione ingiudizio degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di prova dellaqualità affermata era stata subito eccepita alla prima udienza successivaalla loro costituzione, cioè all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -successiva allariassunzione del giudizio dopo l’interruzione per il decesso di VincenzoLorusso-: l’eccezione sarebbe stata poi coltivata nella comparsaconclusionale.7.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto tardiva la contestazione, daparte della società appellata -attuale ricorrente- della qualità di eredi diGennaro Giangrande in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché effettuata -per la prima volta- nella comparsa conclusionale del26.11.2019, anziché nella prima difesa successiva alla loro costituzione,ovvero all’udienza di precisazione delle conclusioni del 27.9.19 .A fronte dell’accertamento attuato dalla Corte di merito, che haescluso la proposizione dell’eccezione all’udienza di precisazione delleconclusioni indicata, la società ricorrente si limita ad affermareapoditticamente il contrario, senza riportare nell’articolazione del motivo ilcontenuto del verbale di udienza del 27.9.2019 -come il disposto dell’art.366 n.6 c.p.c. avrebbe richiesto-, e senza nemmeno allegarne una copia alricorso.8.

In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo del ricorsoprincipale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il settimo, mentre ilterzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono assorbitiNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026dall’accoglimento del secondo motivo; va poi dichiarato assorbito anche ilricorso incidentale condizionato.La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizionepersonale, la quale dovrà rivalutare il merito della controversiaIl Giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese processualidi questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta ilprimo e dichiara inammissibile il settimo, assorbiti i rimanenti nonché ilricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversacomposizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in sede di riconvocazione a mezzo Teams quanto alla ConsiglieraChiara [OSCURATO:PERSONA], in data 2 luglio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Recchia-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eLupo Olimpia, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026controGiangrande Caterina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di FlorioAdriano, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gargano,-controricorrenti-controD'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2691/2019 depositatail 31/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] e in sede di riconvocazione -a mezzoteams quanto alla [OSCURATO:PERSONA]- nella camera diconsiglio del 2 luglio 2026.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Bari, convenendo ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedendone la condanna al pagamento delcompenso maturato per l’attività professionale di progettazione ediliziarelativa ad un centro commerciale integrato, pari ad euro 116.908,00(corrispondente alla quota del 50% del dovuto che l’attore riteneva acarico della convenuta), oltre accessori. A fondamento della domandal’attore aveva evidenziato di aver concluso la convenzione per la redazionedel progetto con [OSCURATO:SOCIETA]., che si era sciolta per scissione,devolvendo l’intero patrimonio nella preesistente [OSCURATO:SOCIETA]. enella neocostituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che, secondo le successive difesedell’attore, avrebbe già pagato la quota di correspettivo a suo carico).La società convenuta, costituitasi ritualmente, aveva instato per ilrigetto della domanda e aveva comunque chiesto e ottenuto di chiamarein causa, “anche a titolo di manleva in subordine e di indebitoNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026arricchimento”, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., indicata come beneficiaria del CentroCommerciale al quale si riferiva il progetto, e i componenti del Consiglio diamministrazione della società scissa, [OSCURATO:PERSONA], GennaroGiangrande e [OSCURATO:PERSONA]Addabbo, a carico dei quali aveva prospettatouna responsabilità gestoria ex art. 2504 octies e novies c.c. (nel testoprecedente alla riforma introdotta con d.lgs. 28.12.2004 n. 310: ilprogetto redatto dal ricorrente risaliva al 2000/2001 e la scissionesocietaria era intervenuta nel 2003).Il Tribunale di Bari aveva respinto la domanda.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, reiterando la domanda neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva insistito, in via di ricorsoincidentale subordinato, nelle domande di manleva e di responsabilitàgestoria già proposte in primo grado.Nel corso del giudizio di appello era deceduto [OSCURATO:PERSONA]: ladichiarazione di decesso era stata effettuata dal legale del defunto nellacomparsa conclusionale depositata il 12.2.2019 ed era stata notificata amezzo PEC alle controparti.Il giudizio di appello, conseguentemente interrotto, era stato riassuntoda [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il 15.5.2019 e [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. aveva eccepito l’intervenuta estinzione del giudizio, per mancatorispetto del termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza dell’eventointerruttivo.La Corte d’Appello di Bari aveva dichiarata estinta la sola causarelativa alla domanda risarcitoria proposta dalla società nei confronti diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], ritenendola causa scindibile rispetto alla causa relativaalla domanda di pagamento formulata da [OSCURATO:PERSONA], che sarebberimasta solo quiescente per l’interruzione derivante dalla morte diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stata ritualmente riattivata con il ricorsodell’attore appellante, per il quale non vi era un termine perentorio darispettare. La Corte di merito aveva quindi accolto l’appello, condannandoNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026Soc.[OSCURATO:SOCIETA]. a pagare l’importo richiesto dall’appellante erespingendo le domande di manleva e di risarcimento danni proposte dallasocietà nei confronti degli altri chiamati.A fondamento della decisione la Corte d’Appello di Bari aveva rilevato,in particolare, quanto segue:-era agli atti la convenzione del 18.10.2000 firmata da RobertoLorusso e da [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale la società aveva conferito alprofessionista l’incarico di progettazione urbanistica e architettonica di uncentro commerciale integrato con autosilo, comprensivo del preventivodelle opere e della progettazione antincendio, dietro pagamento di uncompenso da determinare secondo le tariffe professionali; la convenzionerisultava prodotta in copia conforme, ossia corredata di attestazione diconformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,sicchè il generico disconoscimento operato , tra l’altro, appunto,genericamente e quindi in modo non valido, dalla controparteall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non valeva a privare tale copia conformedella sua efficacia probatoria, in mancanza di proposizione di querela difalso avverso l’atto di attestazione di conformità ; pure inconferente era la circostanza … per cui di tale credito non si farebbe menzione nelprogetto di scissione societaria del 16.12.2003, avendone il creditoreampiamente fornito la prova già con la produzione del relativo titolonegoziale ;-quanto alla sorte del debito a seguito della scissione, ne dovevanorispondere le società risultanti dalla scissione solidalmente entro i limiti delpatrimonio netto attribuito ad ognuna di esse, ex art.2506 bis co 3 c.c.;era pertanto irrilevante che beneficiaria del complesso immobiliareoggetto di progettazione fosse [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dato che dal progettodi scissione non si potevano trarre elementi per affermare che il debitoassunto da [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stato posto esclusivamente a carico diSamag [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/20263. Contro la sentenza d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso affidandolo a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, proponendo un motivo diricorso incidentale condizionato in relazione al primo motivo di ricorsoprincipale.Hanno depositato controricorso anche [OSCURATO:PERSONA], RosaGiangrande, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],hanno depositato controricorso e hanno rilevato la qualità di erede del decuius anche in capo a [OSCURATO:PERSONA]; hanno quindi prospettatol’inammissibilità del ricorso per non essere stato integrato ilcontraddittorio anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]Addabbo è rimasto intimato.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Corte osserva, innanzitutto, che l’omessa notificazione delricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], affermato essere coerede diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], non può produrre l’inammissibilità dell’impugnazione dilegittimità, tempestivamente notificata agli altri contraddittori e radicataritualmente, ma richiederebbe l’integrazione del contraddittorio nei suoiconfronti.Tenuto conto però dell’esito del ricorso che, per la posizione di VicenzoLorusso, è confermativo della pronuncia di estinzione già effettuata dallaCorte d’Appello di Bari per le motivazioni che saranno di seguito illustrate,si intende ribadire l’orientamento interpretativo di questa Corte dilegittimità, secondo il quale il principio costituzionale di ragionevoledurata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che,senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio,ritardino inutilmente la definizione del giudizio. […] -cfr. Cass. n.Numero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/202618375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale erispondente alla ratio dell’art. 111 Cost.; cfr. anche Cass. n. 10839/2019,nel senso che i possibili rilievi di carattere processuale cedono, inapplicazione del principio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esitodell’impugnazione renderebbe meramente formale l’attività da essirichiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo inviolazione del disposto dell’art. 111 Cost.-.2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazionee falsa applicazione degli art.300-303-305-307-331 c.p.c., sotto il profilodella mancata declaratoria di estinzione del giudizio di appello, per latardività della riassunzione e della mancata applicazione del principio intema di litisconsorzio necessario processuale, relativo alla fase diimpugnazione, con conseguente nullità del procedimento d’appello e dellarelativa sentenza .2.1. Il motivo è infondato per quanto di ragione.La Corte d’Appello, dopo aver rilevato che il ricorso in riassunzione erastato depositato il 15.5.2019, oltre tre mesi dopo rispetto alla data del13.2.2019 di notifica telematica, alla difesa dell’appellante principale,della dichiarazione, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del decesso del proprioassistito [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella comparsa conclusionale del12.2.2019 , ha osservato: bisogna considerare che il soggettocolpito dall’evento interruttivo ([OSCURATO:PERSONA]) è estraneo alla causapromossa dall’odierno appellante principale nei confronti dellaSo.[OSCURATO:SOCIETA]., essendo stato citato in giudizio da quest’ultima permanlevarla in caso di accoglimento della domanda principale . Daquesta premessa la Corte di merito ha fatto conseguire che, essendo lacausa introdotta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] scindibile rispetto allacausa principale, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l’evento interruttivo riguardante unicamenteil terzo chiamato in garanzia non si propaga alle parti della causaNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026principale ; l’eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processoproduce gli effetti di cui all’art.300 e s. c.p.c. solo con riferimento allacausa in cui si è verificato l’evento interruttivo , mentre la causa nonseparata rimane in fase di stallo , destinato a cessare con lariassunzione della causa interrotta o con la sua estinzione.La decisione della Corte di merito in punto estinzione solo parziale delprocesso d’appello, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ècorretta ma deve essere in parte riveduta la motivazione attraverso laquale essa è stata raggiunta.Si deve tenere conto che l’evento interruttivo che ha colpito VincenzoLorusso, uno dei destinatari delle domande svolte da [OSCURATO:SOCIETA]per essere manlevata in caso di accoglimento della domandaprincipale, è intervenuto non nell’ambito del giudizio di primo grado ma inappello. Le norme di riferimento per la valutazione della scindibilità delladomanda richiamata rispetto alla domanda principale di pagamentoproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società attuale ricorrentesono pertanto da individuare negli art. 331 e 332 c.p.c., dovendosievidenziare che l'art. 331 c.p.c. assoggetta al regime dell'integrazione delcontraddittorio non solo l'impugnazione della sentenza pronunziata incause inscindibili, ma anche quella pronunziata in cause tra lorodipendenti -cfr., in motivazione, Cass. SU n.9686/2013, che evidenziaproprio questo profilo rilevando come le considerazioni svolte nell’ambitodi quella decisione si riferiscano ad un giudizio di primo grado-.Ora, se fosse stata corretta la qualificazione della domanda rivolta daSoc.[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già componente delConsiglio di Amministrazione della scissa [OSCURATO:SOCIETA]., come domandadi garanzia, si sarebbe dovuto concludere per l’inscindibilità della stessaex art. 331 c.p.c.È infatti orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina unNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie,con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attoreche impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudiziodi secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato,indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa digaranzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo dellapretesa iniziale -così, di recente, Cass. n.28408/2025; cfr. anche Cass.SU n.24707/2015; Cass. n.25822/2017; Cass. n.5876/2018; Cass.n.33481/2021; Cass. n.9013/2022; e, ancora, Cass. n.29021/2025 sulleconseguenze dell’interruzione dell’intero processo in ipotesi di causescindibili, ma nell’ambito di un giudizio di primo grado-.Non appare però corretta la qualificazione della domanda svolta dallasocietà ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] come domanda di garanzia .In concreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito nei confronti dei chiamati incausa per essere tenuta indenne dalle conseguenze economichedell’accoglimento della domanda di pagamento: nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in tesi coobbligata solidale, per ottenerne in ultima analisi ilrimborso dell’intero importo versato alla controparte; nei confronti deicomponenti del consiglio di amministrazione della società scissa Samagebs.r.l., tra i quali [OSCURATO:PERSONA], facendone valere la responsabilitàgestoria nelle attività volte all’effettuazione della scissione. Per quantoriguarda quest’ultimo profilo di responsabilità, il riferimento alla garanzia,anche impropria, operato dalle parti e dalla Corte d’Appello appareinappropriato: l’azione proposta è infatti da qualificare come azione aventenatura di risarcimento dei danni, per la quale il collegamento esistente conla domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ècostituito dal fatto che l’effettività e l’entità del danno richiesto sonocommisurate alla concreta condanna della chiamante in causa a pagare aRoberto [OSCURATO:PERSONA] e all’importo relativo. L’esame della domanda neiNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri componenti del consiglio diamministrazione presuppone, cioè, che, accolta nel merito la domanda diRoberto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sola società convenuta, debba perciòessere vagliata la posizione del terzo chiamato in giudizio, che si assumedebba reintegrare la chiamante dalle conseguenze economichesopportate: si determina così una situazione di cumulo riconducibile allanozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilitàex art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25478/2025).Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la domandadi [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi la domandarisarcitoria di quest’ultima non era diventata, nemmeno per tale profilo,comune a [OSCURATO:PERSONA]; questi, dal canto suo, non aveva rivolto alcunadomanda nei confronti degli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. e, inparticolare, di [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi di rigetto della domanda dipagamento svolta nei confronti dell’attuale ricorrente -cfr. Cass.n.24574/2018; Cass. n.21366/2020-.È la qualificazione dell’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (e degli altri componenti del consiglio diamministrazione di [OSCURATO:SOCIETA].) come di risarcimento danni -senzacontestazione, da parte dei chiamati, della domanda proposta dall’attoreprincipale nei confronti della loro chiamante- che ne comporta lascindibilità rispetto alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro lasocietà ricorrente: la norma di riferimento è in tal caso da individuarenell’art. 332 c.p.c. e l’evento interruttivo derivato dal decesso di VincenzoLorusso non si è comunicato alle altre domande/cause oggetto del giudiziodi appello.Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a causeconnesse e scindibili, anche nel caso in cui il giudice abbia dichiaratol'interruzione dell'intero processo nonostante l'evento interruttivo abbiacolpito una delle parti delle cause connesse – come è la regola nel giudizioNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026di appello, stante il disposto dell’art. 335 c.p.c., che non rende possibile laseparazione di cause non definite – è comunque necessario, anche perfissare l’udienza per la prosecuzione delle cause coinvolgenti le parti noncolpite dall’evento interruttivo, che vi sia istanza di prosecuzione ad operadella parte interessata: mentre per la riassunzione della causa che hasubito l’evento interruttivo è necessaria la riassunzione nel termine di cuiall’art. 305 c.p.c., per la prosecuzione della o delle cause quiescenti è stato individuato il termine di sei mesi, in applicazione analogica deldisposta dell’art. 289 del codice di rito.Si è rilevato, in proposito, che se da un lato, a seguito della sentenzadelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15142/2007, devereputarsi definitivamente superato l’antico indirizzo secondo cui l’error inprocedendo commesso dal giudice comporterebbe comunque un onere diriassunzione entro il termine di legge nei confronti di tutte le parti , dall’altro lato, non può essere tuttavia elusa la necessità di ancorare laripresa del giudizio (pur erroneamente) dichiarato interrotto nella suainterezza ad un atto di impulso della parte interessata, la cui inerzia,stante il carattere del processo civile quale processo dispositivo adimpulso di parte, condurrebbe comunque all’estinzione anche della causanon interessata dall’evento (e dall’effetto) interruttivo. Avuto riguardo atale esigenza, […], in caso di trattazione unitaria di più procedimentirelativi a cause connesse scindibili, sebbene – in conformità a quantostatuito da Cass., Sez. Un., 5 luglio 2007, n. 15142 – l’evento interruttivorelativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse operi di regolasolo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpitodall’evento […], tuttavia l’altra causa, ove non separata, resterebbe in una“fase di stallo” o “di rinvio” (destinata a cessare per effetto dellariassunzione della causa interrotta o dell’estinzione di essa) e potrebbe“rivitalizzarsi” e proseguire solo grazie ad un impulso di parte, essendocomunque imprescindibile che la parte interessata proponga istanza diNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026riassunzione (analogamente a quanto previsto dall’art. 289 cod. proc. civ.)entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione,verificandosi, in assenza di tale istanza, l’estinzione del giudizio -cfr.,nel senso indicato, Cass. n.28384/2025, che si richiama a Cass.n.16883/2025) .Applicando al caso di specie le indicazioni che precedono, RobertoLorusso, attore appellante nella causa principale non colpitadall’evento interruttivo (costituito dal decesso di [OSCURATO:PERSONA]), haproposto tempestivamente il ricorso per la prosecuzione del processo inrelazione alla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. e allealtre domande da questa proposte pure non colpite dall’eventointerruttivo, nel termine di sei mesi dall’evento interruttivo notificatoglicon la PEC del 13.2.2019.Non è stata invece tempestivamente riassunta la domanda rivolta daSoc.Ed. Imm.s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], scindibile per quantosopra rilevato e correttamente dichiarata estinta.Il rigetto del primo motivo del ricorso principale determinal’assorbimento dell’unico motivo dei ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA],condizionato all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale e voltoa contestare l’identificazione del decorso iniziale del termine per lariassunzione.2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione degli art.2712-2714-2715-2716-2717 e 2719 c.c., inrelazione all’art.97 c.4 lettera c), d. lgs. n. 267/2000 (TU [OSCURATO:PERSONA]) edagli art.2-21 e 18 del d.P.R. n. 445/2000 (TU sulla DocumentazioneAmministrativa), sotto il profilo dell’errato riconoscimento dell’efficaciaprobatoria di una fotocopia contestata di scrittura privata, mancante delrelativo originale e certificata conforme da soggetto non autorizzato(Funzionario del Comune), avuto anche riguardo all’art.360 n. 5 c.p.c., inNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026relazione all’omesso esame di tale aspetto processuale, pur oggetto didiscussione .La ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe considerato che findalla prima produzione di una copia informale della convenzione, priva disottoscrizione e data, essa l’aveva disconosciuta ai sensi dell’art. 2712c.c.; era seguita la produzione di un documento con data e sottoscrizione,che la Corte avrebbe adeguatamente considerato autenticata da unfunzionario del Comune di Bari, nonostante il disconoscimento anche aisensi dell’art. 2715 c.c., degli artt. 2, 21 e 18 del d.P.R. n.445/2000 edell’art. 97 d. lgs. n.267/2000, non provenendo l’autentica da soggettolegittimato a rilasciarla. Trattandosi di documento mai riconosciuto, maiverificato e mai considerabile prova legale, non ne era necessario undisconoscimento ai sensi degli artt. 214, 215 c.p.c., né era necessaria laquerela di falso, ex art. 221 c.p.c.; nemmeno si comprenderebbe lavalorizzazione da parte della Corte d’Appello di una pretesa non specifica individuazione degli aspetti differenziali tra la copia conformee l’originale , perché un originale nel processo non è mai stato prodottoe perché il primo documento prodotto -tra l’altro relativo ad unaconvenzione conclusa tra padre e figlio- era diverso dal secondo, chepresentava data e firme. Non si comprenderebbe come la Corte d’Appelloabbia potuto affermare che il documento sarebbe in grado di fornire ampia prova del credito , dato che esso mancherebbe prima di tuttodi data certa opponibile alla ricorrente.2.1. Il motivo è fondato.La Corte d’Appello aveva rilevato, rispetto alla convenzioneprofessionale del 18.10.2000, che detta convenzione risultaprodotta in copia conforme, ossia corredata da attestazione di conformitàall’originale rilasciata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sicché ilgenerico disconoscimento operato dalla controparte all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] non vale a privare tale copia conforme della sua efficaciaNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026probatoria, in mancanza di proposizione di querela di falso avverso l’attodi attestazione di conformità. Peraltro, il disconoscimento operatodall’appellata non si accompagna alla specifica individuazione degli aspettidifferenziali tra la copia conforme e l’originale , dato che [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. si sarebbe limitata ad evidenziare le differenze tra copia informe ecopia conforme. Secondo il Giudice d’Appello, sarebbe stato inoltreirrilevante il fatto della omessa menzione della convenzione nel progetto discissione societaria del 16.12.2003, dato che il titolo negoziale avrebbecostituito già prova adeguata e che, del resto, alla data della scissione,il compenso … non era ancora esigibile, avendo le parti espressamentepattuito che fosse liquidato “entro trenta giorni dalla fine dei lavori dicostruzione”, pacificamente risalente al 14.10.2010 .In sostanza, la Corte di merito ha fondato la prova dell’esistenza delcredito preteso da [OSCURATO:PERSONA] sulla copia della convenzione del18.10.2000, in quanto munita da attestazione di conformità ritenutaidonea a superare la contestazione di rispondenza all’originale, operatadalla ricorrente e non riproposta dopo la produzione della copiaconforme .A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’attestazione diconformità all’originale operata dal funzionario del Comune di Bari nonpoteva avere alcuna efficacia certificativa dell’effettiva esistenza di un originale del documento in copia formato e sottoscritto dalle partinella data in esso indicata, di anni anteriore rispetto a quella della suaesibizione. Quello che il funzionario comunale avrebbe potuto attestare , se ne avesse avuto il potere, è che il 26.10.2011 gli fuesibito un documento corrispondente alla copia sulla quale aveva postol’attestazione non, invece, che esisteva un documento originaleeffettivamente formato il 18.10.2000 e sottoscritto da [OSCURATO:SOCIETA]. e daRoberto [OSCURATO:PERSONA]; ma anche nei limiti indicati, il potere accertativo neitermini generali riconosciuti dalla Corte di merito al funzionario comunaleNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026non è riscontrato normativamente con riferimento a convenzioni negozialiprivate meramente esibite, che non siano atti depositati presso pubbliciuffici o spediti da pubblici depositari autorizzati.L’art.2715 c.c., intitolato Copie di scritture private originalidepositate , dispone infatti che hanno la stessa efficacia della scritturaoriginale da cui sono estratte Le copie delle scritture private depositatepresso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati . L’art.2 del DPR n. 445/2000, contenente disposizioni legislative e regolamentarirelative alla documentazione amministrativa, individua il suo oggettocome relativo alle norme del presente testo unico che disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, lagestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi dellapubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti edocumenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori dipubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati ;l’art. 18 DPR cit. dispone, al comma 2, che L'autenticazione delle copiepuò essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso ilquale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto ildocumento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altrofunzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione diconformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblicoufficiale autorizzato, […] . L’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 prevede incapo al segretario comunale un potere di autenticazione di scrittureprivate e contratti, che egli roga e nei quali è parte l’Ente territoriale.In sostanza, alla luce delle considerazioni che precedono, nonricorrendo alcuna delle ipotesi disciplinate dalle norme richiamate, la certificazione di corrispondenza all’originale apposta sulla copiadella convenzione apparentemente datata 18.10.2000 non attribuiva aldocumento prodotto alcun valore privilegiato e non richiedeva laproposizione di querela di falso perché il suo contenuto potesse essereNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026messo in discussione in sede istruttoria, non trattandosi di atto facentefede in ordine agli effettivi contenuto, caratteristiche, sottoscrizione e datadel documento originale, essendo stata comunque la scrittura privata originale da cui la copia era stata tratta solo esibita al funzionariopubblico ad opera della stessa parte interessata.Il valore probatorio da riconoscere al documento avrebbe potutoessere, pertanto, quello indicato all’art.2717 c.c., secondo cui Le copierilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoliprecedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto ,contestualizzata rispetto al contenuto del documento e all’oggettocontroverso, non quello di una prova legale.Le considerazioni svolte escludono pure che si debba riconoscere lanecessità della reiterazione del disconoscimento – la cui adeguatezza especificità debbono essere valutate con riferimento alla situazioneconcreta – della copia all’originale (mai prodotto) e della valutazione dellasua congruità, tanto più in presenza di una copia dichiarata conformediversa dalla copia precedentemente prodotta dalla stessa parteinteressata, difformità che era stata rilevata: la prima copia prodotta erapriva di sottoscrizioni e data, mentre quella impropriamente attestatacorrispondente all’originale le aveva.Poiché la Corte d’Appello ha fondato l’accertamento di esistenza delcredito azionato da [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inquanto attestata conforme e affermata facente fede fino a querela di falso,sussiste la violazione di legge, sia in riferimento agli artt. 2715,erroneamente interpretato, e 2717 c.c. sia, in sostanza, dell’art. 116 c.p.c.in ordine alla necessità da parte del Giudice di valutazione della provasecondo il suo prudente accertamento, salvo che la legge dispongaaltrimenti : nel caso di specie è stata infatti attribuita valenza di provalegale ad un atto attestato come copia conforme che, in concreto, ne eraNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026privo e, quindi, al di fuori delle ipotesi in cui la legge predetermina comefidefacente il valore probatorio di un atto.3. Con il terzo motivo di critica [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sotto il profilo dellamancanza di prova, in merito alla congruità delle somme richieste a titolodi compenso professionale .4. Con il quarto motivo la società ricorrente si duole della violazionee falsa applicazione dell’art.2504 decies c.c. nella formulazione anteriforma, attualmente art.2506 quater c.c. sotto il profilo dell’omessoriconoscimento del beneficium excussionis, in tema di sussidiarietà dellaresponsabilità patrimoniale della ricorrente, in qualità di societàpartecipante alla scissione ma estranea al credito richiamato.5. Con il quinto motivo di doglianza la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2504 octies c.c. vecchiaformulazione ed attualmente art.2506 bis c.c., sotto il profilo dell’omessorispetto del principio di “destinazione implicita per connessione di elementipatrimoniali trasmessi”, sotto forma di volontà desumibile dal progetto didivisione .6. Il sesto motivo di ricorso evidenzia un’ulteriore ipotesi di violazione e falsa applicazione degli art.2504 octies e novies c.c.,avendo riguardo anche agli art.2501 bis-ter e quater c.c., tutti nellavecchia formulazione, come applicabili ai fatti di causa, sotto il profilo delmancato riconoscimento della responsabilità dell’Organo diAmministrazione della Società poi scissa e il contestuale diniego del dirittodi risarcimento del danno, per l’omessa descrizione specifica deglielementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie .I motivi dal terzo al sesto, come sintetizzati, sono assorbiti in sensoproprio dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, che rendenecessaria la rivalutazione delle emergenze istruttorie alla luce delleindicazioni esplicitate, ai fini della decisione della controversia.Numero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/20267. L’ultimo motivo di doglianza lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 100 e 110 c.p.c. sotto il profilo del difetto di provacirca la legitimatio ad causam di soggetti intervenuti nel processo, nellaqualità non provata di eredi di [OSCURATO:PERSONA].Secondo la società ricorrente, l’inammissibilità della costituzione ingiudizio degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di prova dellaqualità affermata era stata subito eccepita alla prima udienza successivaalla loro costituzione, cioè all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -successiva allariassunzione del giudizio dopo l’interruzione per il decesso di VincenzoLorusso-: l’eccezione sarebbe stata poi coltivata nella comparsaconclusionale.7.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto tardiva la contestazione, daparte della società appellata -attuale ricorrente- della qualità di eredi diGennaro Giangrande in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché effettuata -per la prima volta- nella comparsa conclusionale del26.11.2019, anziché nella prima difesa successiva alla loro costituzione,ovvero all’udienza di precisazione delle conclusioni del 27.9.19 .A fronte dell’accertamento attuato dalla Corte di merito, che haescluso la proposizione dell’eccezione all’udienza di precisazione delleconclusioni indicata, la società ricorrente si limita ad affermareapoditticamente il contrario, senza riportare nell’articolazione del motivo ilcontenuto del verbale di udienza del 27.9.2019 -come il disposto dell’art.366 n.6 c.p.c. avrebbe richiesto-, e senza nemmeno allegarne una copia alricorso.8. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo del ricorsoprincipale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il settimo, mentre ilterzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono assorbitiNumero registro generale 12599/2020Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 24723/2026Data pubblicazione 20/08/2026dall’accoglimento del secondo motivo; va poi dichiarato assorbito anche ilricorso incidentale condizionato.La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizionepersonale, la quale dovrà rivalutare il merito della controversiaIl Giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese processualidi questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta ilprimo e dichiara inammissibile il settimo, assorbiti i rimanenti nonché ilricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversacomposizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in sede di riconvocazione a mezzo Teams quanto alla ConsiglieraChiara [OSCURATO:PERSONA], in data 2 luglio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24723/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris