CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 1973
Cassazione n. 21983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 4/05/1973 a Napoli avverso la sentenza del 09/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 10 gennaio 2017, pronunciato dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione in data 4 ottobre 2018, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 12 gennaio 2015, che condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla commissione di due reati di riciclaggio di autovetture (capi 37 e 40 dell'imputazione), ritenuta la continuazione, alla pena di anni sei di reclusione ed euro tremila di multa, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. I coimputati di Discetti sono stati condannati anche per il reato di associazione a delinquere, la cui attività consisteva nel procurarsi un veicolo, che, in genere, costituiva provento del reato di appropriazione indebita, in quanto acquisito da un terzo a seguito di contratto di leasing finanziario con canoni scaduti e non pagati; nel corredare tale veicolo di carta di circolazione e certificato di proprietà falsi; nel trasferire il veicolo in Germania per una nuova immatricolazione e successiva commercializzazione dello stesso in altre zone del territorio europeo. Nell'ambito della operazione di ripulitura del bene, descritta nel corso del dibattimento, si inseriva anche la denuncia di furto, di solito successiva alla data di immatricolazione in Germania, che veniva presentata dallo stesso soggetto titolare del contratto di leasing dopo essere rientrato in possesso di una delle due chiavi consegnate all'atto di cessione del veicolo. La denuncia aveva due finalità: la prima, di assicurare all'originario possessore del bene di poter recuperare i soldi dall'assicurazione; la seconda di impedire di accertare la provenienza delittuosa dell'autoveicolo. 1.1. Il compendio probatorio a carico del ricorrente si fonda, in buona parte, su quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava che Discetti era il cognato del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] e che i due erano entrati insieme nel "giro" delle autovetture riciclate. Ogni qualvolta vedeva Saetta vedeva anche il cognato perché erano sempre insieme. Saetta gli aveva detto "che stavano facendo queste macchine" e che si sarebbe impegnato per cercare di guadagnare qualcosa anche lui. Dopo una quindicina di giorni, lo aveva chiamato dicendogli che aveva una Mercedes ML di suo zio, che era appena uscito dal carcere, che avevano fatto il leasing su una società di una signora e volevano guadagnare qualcosa e poi denunciare il furto dell'auto. Saetta e Discetti gli avevano fatta vedere l'autovettura prima. Il capo dell'organizzazione si era detto interessato all'affare e Saetta e Discetti avevano portato la macchina a visionare allo stesso. Saetta si era raccomandato di potere riavere la chiave della macchina, una volta avvenuta l'immatricolazione all'estero. Ciò non avvenne e Saetta, per vendicarsi, accoltellò il capo dell'organizzazione, tale Petrovici. L'autovettura venne, comunque, denunciata come oggetto di furto da [OSCURATO:PERSONA] - moglie dello zio di Saetta - che l'aveva presa a noleggio con un contratto di locazione finanziaria.1.2. I giudici di merito hanno ritenuto Discetti colpevole del reato di riciclaggio perché, sempre presente alle trattative che avevano riguardato la consegna della autovettura da parte di Saetta al Martino e poi a Petrovici, sussistendo il dovere di sospettare circa la illecita destinazione del bene, egli non si era posto il problema di astenersi dal compiere qualunque attività che potesse favorire la sospetta ripulitura del bene. Del resto, la sua partecipazione al viaggio in Germania effettuato in occasione del riciclaggio dell'autovettura Lamborghini evidenziava il suo importante contributo, non solo nella parte relativa alla consegna dei beni di provenienza illecita, ma anche nella fase della ripulitura degli stessi. Proprio con riferimento alla ripulitura della Lamborghini, i giudici di merito evidenziano che Martino aveva spiegato che Discetti si era recato con loro in Germania nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva fiducia circa la riconsegna a lui dei quarantamila euro concordati per la vendita dell'autovettura. 1.3. La Seconda Sezione di questa Corte ha ritenuto che, nella motivazione della Corte territoriale, non vi fosse traccia delle censure contenute nell'atto di appello a proposito della ipotizzata partecipazione del ricorrente ai reati presupposti rispetto a quello di riciclaggio, per i quali era intervenuta condanna, essendo le automobili provenienti da appropriazione indebite. 1.4.La Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio evidenziando che l'assunto difensivo, teso a evitare il coinvolgimento di Discetti nella consumazione del delitto di riciclaggio delle autovetture era fondato su mere ipotesi indimostrate. La Corte d'appello ha ritenuto essere emerso con certezza, e in termini non contestati neppure da Discetti, che egli aveva partecipato, unitamente a Saetta e ad altri soggetti coimputati non coinvolti nel presente procedimento alle operazioni di commercializzazione di una Mercedes ML e di una Lamborghini, finalizzate a esportarle e a compiere operazioni tese a ostacolare la prova della illecita provenienza. Non era dimostrato il compimento da parte del ricorrente del reato di appropriazione indebita delle due autovetture, in quanto nessuno lo ha affermato e non vi sono altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria che possano consentire di riferirgli le condotte che hanno portato alla sottrazione e al successivo impossessamento delle due autovetture. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Discetti, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della clausola di riserva di cui all'art. 648-bis cod. proc. pen. La Corte di appello fonda la affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base di presunzioni che, qualora condivise, impongono viceversa di addivenire alla conclusione esattamente opposta.Non è dimostrato il compimento da parte del ricorrente del reato di appropriazione indebita delle due autovetture, in quanto nessuno lo aveva affermato e non vi erano altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria, che potessero consentire di riferirgli le condotte che avevano portato alla sottrazione e al successivo impossessamento delle due autovetture. Tutti i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado obbligano a condividere la conclusione esattamente contraria a quella riportata in sentenza, e, cioè, che il ricorrente abbia concorso, quantomeno moralmente, se non anche materialmente, con il cognato, nel reato presupposto. E ciò a tacere dell'obiettiva consistenza del riferimento alla circostanza che nessuno avrebbe affermato la responsabilità degli imputato per il reato presupposto: è proprio la sentenza di primo grado a descrivere l'imputato come l'uomo di fiducia di Saetta e tale circostanza, applicando logiche e consolidate massime di esperienza, non può che deporre nel senso di una piena compartecipazione ai vari progetti criminali. Al di là di questo, la evidente illogicità del ragionamento, risiede nel fatto che la sentenza riferisce a Saetta e Martino il progetto dell'impossessamento illecito delle vetture quando, invece, Martino è del tutto estraneo, intervenendo, pacificamente, nel momento successivo per consentirne il riciclaggio. Non è corretto costruire la prova di una asserita estraneità al reato presupposto sulla condotta di partecipazione alle operazioni di ripulitura del bene dal momento che questa, operando la clausola di riserva diviene un post factum non punibile. Simile appare, inoltre, la svalutazione del fatto del tutto pacifico per cui Saetta e Discetti si presentarono all'appuntamento con Martino assieme e a bordo della verdura Mercedes. A giudizio della Corte, ciò non deporrebbe a favore della partecipazione concorsuale del ricorrente al reato presupposto bensì solo nel senso della sua piena consapevolezza circa la provenienza illecita del bene. Si tratta di argomentazione illogica non tanto perché il complesso dei riferimenti istruttori riportati nella motivazione della sentenza depongono logicamente a favore della tesi difensiva, quanto piuttosto perché la consapevolezza della provenienza illecita non esclude affatto il coinvolgimento nel reato presupposto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il motivo è generico, in quanto meramente reiterativo dei motivi dedotti dinanzi alla Corte territoriale che, chiamata a pronunciarsi in fase rescissoria a seguito della decisione di annullamento del 4 ottobre 2018 della Seconda Sezione 4 della Corte di Cassazione, ha confermali la partecipazione del ricorrente al reato di riciclaggio (di due autovetture, oggetto di appropriazione indebita), piuttosto che la sussumibilità della condotta di Discetti nel reato presupposto, come richiesto dal difensore al fine di ricondurre il comportamento del proprio assistito ad un post factum non punibile in virtù della clausola di riserva ex art. 648-bis cod. pen. 2.1.11 ricorrente, invero, solo formalmente indica vizi di mancanza e illogicità della motivazione, senza, tuttavia, prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse nelle argomentazioni (e segnatamente, l'avvenuta dimostrazione della partecipazione di Discetti alle sole operazioni di commercializzazione delle autovetture finalizzate all'esportazione all'estero e ad ostacolare la prova della illecita provenienza), né si indicano punti di reale incompletezza dei dati informativi posti a fondamento della decisione. Premesso che risulta infondata ogni considerazione per cui il giudice di appello non avrebbe dato puntuale risposta ai motivi dedotti anche con le memorie difensive, con il ricorso in esame si sollecita, nuovamente, un'inammissibile rivalutazione delle prove che la Corte territoriale vaglia con attenzione e motivazione adeguata per sostenere come i rapporti tra Discetti e il cognato Saetta e tra i due e Martino e Petrovici (che, dai primi, avrebbero ricevuto le due autovetture), siano dimostrativi della mera consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza delittuosa delle autovetture, ma non di un suo contributo all'impossessamento delle stesse, attribuibile al solo Saetta (che, in effetti, è stato prosciolto dal reato di riciclaggio, in virtù della clausola di riserva). 2.2,11 difensore, quindi, nel ribadire la propria tesi del concorso, quantomeno morale, se non materiale, del ricorrente con il cognato nel reato presupposto, non fa che riproporre una nuova valutazione delle prove rimessa al giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica e scevra di contraddizioni, in particolare con riguardo proprio al dato fattuale su cui la difesa concentra le proprie argomentazioni (ossia la presenza pure di Discetti alla consegna delle autovetture), logicamente ricondotto dalla Corte ad una situazione di fatto necessaria ai fini anche dell'integrazione del reato di riciclaggio, ma non univoca per la dimostrazione di una interversio possesionis, indi non discriminante a favore dell'ipotesi (rimasta congetturale) della difesa. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d