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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 48315/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Potenza avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del locale Tribunale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione giuridica del fatto da tentata estorsione a tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (con recidiva specifica, reiterata e infra quinquennale), per la richiesta violenta ed armata di soldi alla madre, An gela Letizia, per l'acquisto di sostanza stupefacente.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, con un unico motivo.

2.1. Erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 129 e 529 cod. proc. pen., stante la remissione di querela della persona offesa che, alla luce della riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., operata dalla sentenza di appello, avrebbe dovuto determinare la pronuncia di una sentenza di proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dagli atti del processo, esaminati al fine di accertare l'esistenza della causa di estinzione del reato invocata dal ricorrente in questa sede, non risulta che la persona offesa abbia rimesso la querela, regolarmente sporta, dinnanzi al giudice del dibattimento o successivamente, tanto che detta remissione non era stata menzionata neanche dal difensore nei motivi di appello.

Da ciò consegue che, aldilà della riqualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte distrettuale, questa non poteva pronunciare una sentenza di proscioglimento in assenza di una causa di estinzione del reato.

3. L'inammissibilità del ricorso determina la conse guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 La Consigliera e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Potenza avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del locale Tribunale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione giuridica del fatto da tentata estorsione a tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (con recidiva specifica, reiterata e infra quinquennale), per la richiesta violenta ed armata di soldi alla madre, An gela Letizia, per l'acquisto di sostanza stupefacente. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, con un unico motivo. 2.1. Erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 129 e 529 cod. proc. pen., stante la remissione di querela della persona offesa che, alla luce della riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., operata dalla sentenza di appello, avrebbe dovuto determinare la pronuncia di una sentenza di proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dagli atti del processo, esaminati al fine di accertare l'esistenza della causa di estinzione del reato invocata dal ricorrente in questa sede, non risulta che la persona offesa abbia rimesso la querela, regolarmente sporta, dinnanzi al giudice del dibattimento o successivamente, tanto che detta remissione non era stata menzionata neanche dal difensore nei motivi di appello. Da ciò consegue che, aldilà della riqualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte distrettuale, questa non poteva pronunciare una sentenza di proscioglimento in assenza di una causa di estinzione del reato. 3. L'inammissibilità del ricorso determina la conse guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 La Consigliera e
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