CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catania del 21/03/2025 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2025 il Tribunale di Catania ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 582-585 cod. pen.2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo il Giudice indicato le ragioni per cui gli imputati fossero meritevoli della concessione delle attenuanti generiche e per cui tali circostanze dovessero essere applicate in relazione al reato di cui al capo B) e non al più grave reato di cui al capo A). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto. Va premesso che le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2 n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha affermato che, «analizzate le concrete modalità del fatto, ritenuti i due reati avvinti dal vincolo della continuazione, è possibile riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. da porre in relazione di equivalenza con le contestate aggravanti di cui al capo B) della rubrica e con la recidiva». Siffatta motivazione è viziata, in quanto si è fatto generico riferimento a non meglio precisate concrete modalità del fatto, senza indicare quali fossero gli elementi positivamente valorizzabili al fine dell'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell'imputato. Si impone, pertanto, una nuova compiuta rivalutazione circa la concedibilità delle menzionate attenuanti e, quindi, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. P P.Q.M