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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 48048/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] F.M.

TIPO e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno - a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 13/12/2021 - ha parzialmente riformato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con conseguente sostituzione in relazione al capo 1) dell'imputazione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli art.416 cod. pen., 81, 110 cod. pen. art. 4 della

I. n. 401 del 1989.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen. in punto di gravi indizi di colpevolezza, nonché vizio della motivazione; gli indizi di colpevolezza sono stati desunti illogicamente e con motivazione apodittica da pochissimi colloqui skype nel corso di soli due mesi (luglio e agosto 2016); i colloqui intercettati facevano riferimento in modo chiaro a rapporti di natura commerciale e si desume la partecipazione esclusivamente dal fatto che il Pennetta fosse entrato in contatto con il sodalizio che gestiva la piattaforma dollaro-poker, mentre in realtà dalla stessa conversazione emerge la presenza di interessi economici contrapposti, atteso che il Pennetta gestiva a sua volta una piattaforma di gioco online; l'ordinanza non spiega come la prova della violazione della disciplina di cui alla

I. n. 401 del 1989 integri anche la prova dell'associazione e partecipazione alla stessa; manca del tutto la comunanza di interessi associativi.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari; manca completamente il requisito dell'attualità , atteso il tempo trascorso sia dalla commissione delle condotte specificamente imputate al Pennetta (anno 2016), che all'associazione (in considerazione della contestazione elevata che si riferisce all'anno 2019); ricorre una estensione eccessiva del concetto di attualità, in mancanza di alcun elemento da considerare in relazione alla personalità del ricorrente; né si può ritenere sufficiente in tal senso il richiamo alle modalità allarmanti della condotta.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati.

Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni caratterizzate da genericità per mancata correlazione all'articolato complesso di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all'emissione della misura cautelare.

Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

2. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame con un'analisi, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del Pennetta, in assenza di valide allegazioni in senso contrario.

Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame, che ha parzialmente modificato l'ordinanza genetica applicando al ricorrente la misura degli arresti domiciliari, si caratterizza, infatti, per considerazione specifica e completa delle condotte oggetto di accertamento a carico del Permetta, motivando esplicitamente in ordine alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso, chiarendo il contesto nell'ambito del quale maturavano gli accordi criminosi nell'ambito dell'associazione per delinquere al fine di commettere le plurime condotte oggetto di imputazione provvisoria, evidenziando altresì in modo logico e persuasivo l'evidente comunanza di interessi dell'associazione e la chiara partecipazione alla stessa del Permetta.

3. Si palesa in tal senso la genericità del primo motivo di ricorso che, pur sostenendo la mancanza di motivazione quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza, dedicando un apposito paragrafo alla trattazione di ciascuno di questi temi, tra l'altro riferito alla diversa misura prescelta in luogo dell'originaria misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip.

Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso.

Nell'articolare i propri motivi il Pennetta non ha fatto altro che proporre una lettura alternativa degli elementi ampiamente e logicamente considerati dal Tribunale del riesame, senza tener conto dell'ampia e persuasiva ricostruzione fornita sia quanto ai gravi indizi di colpevolezza che, conseguentemente, alle esigenze cautelari.

4. Il Tribunale, infatti, richiama e considera analiticamente una pluralità di elementiidati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta del Pennetta nell'ambito dell'imputazione ascritta.

In tal senso, con coerenza anche metodologica e armonica ricostruzione, il Tribunale ha richiamato le articolate e complesse attività, anche tecniche ed informatiche, che portavano all'identificazione del Pennetta come utenza cellulare e nickname utilizzati per l'accesso alla rete, gli accertamenti di polizia giudiziaria (intercettazioni ambientali ed informatiche sulla piattaforma Skype), oltre ad una serie di rilevanti elementi oggettivi e documentali che hanno rappresentato compiuto riscontro del contesto criminale indagato e della particolare struttura dell'associazione per delinquere nell'ambito della quale doveva essere inquadrata la condotta posta in essere dal ricorrente (con particolare riferimento al ruolo di gestore del Pennetta di di un'ampia rete di gaming on line illegale, parte della struttura piramidale riscontrata ed integrante l'associazione contestata, identificata come nation WMmanional, nonché con riferimentoAl suo diretto coinvolgimento in altre attività illegali legate al gaming online con diverse società con sede in Malta e Curacao, attività questa tutta correlata anche alla piramide associativa gestita dall'Erra, con il quale il Pennetta era in diretto contatto nella gestione della propria posizione, nella contrattazione e gestione degli utili eicontributi da fornire al bilancio della stessa associazione).

Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica.

È stato ricostruito un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico dell'odierno ricorrente, attesa la particolare rilevanza del ruolo dallo stesso svolto all'interno dell'associazione per delinquere dedita al gioco d'azzardo abusivo online.

L'ordinanza del Tribunale ha anche descritto e dato atto della scaltrezza del ricorrente nell'affrontare il proprio 4 IL ruolo, anche considerata l'evidente vicinanza con l'Erra, personaggio apicale e di spicco nell'associazione, al quale nel corso della conversazione si rivolgeva chiarendo il proprio nome e cognome.

La particolare rilevanza dell'elemento intenzionale desumibile dalle condotte poste in essere per un arco di tempo assai rilevante, le allarmanti modalità della condotta, sono tutti elementi che hanno portato il Tribunale del riesame, in coerenza con quanto già affermato nell'ordinanza genetica, a superare, con dovizia di argomenti e in base ad una piena ed esplicita considerazione, gli elementi oggetto di deduzione difensiva.

5. Deve essere, quindi, rilevata l'infondatezza del ricorso in tema di gravità indiziaria atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle emergenze acquisite in sede d'indagine e alla documentazione acquisita da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato, senza alcuna illogicità, il contesto e il ruolo del Pennetta, le modalità con le quali si giungeva all'identificazione dello stesso, nonché la costanza e protrazione della condotta nel tempo, attesa la portata e ampiezza, oltre che capillare diffusività;delle attività illecite poste in essere.

In tal senso, appaiono analizzate e superate con motivazione articolata, logica e persuasiva le censure proposte quanto alla ricorrenza di meri rapporti commerciali; difatti, il Tribunale ha chiarito la consistenza e ramificazione del tutto illecita delle diverse attività gestite dal Pennetta, il diretto inserimento dello stesso nella strutturata piramide associativa, la cointeressenza alla realizzazione di profitti comuni, il diritto di percepire utili assai consistenti sulla base della gestione del gaming online illecito per come strutturato dai vertici dell'associazione capeggiata da Erra, Ambrosio ed altri, il ruolo rilevante del Pennetta, con abilità decisamente consistenti, all'interno della struttura associativa, con piena consapevolezza delle finalità della stessa.

Ricorre sul punto un'analitica e specifica considerazione degli elementi acquisiti da parte del Tribunale, che ha motivatamente escluso la ricorrenza di una sorta di posizione antagonista del Pennetta per interessi economici contrapposti all'associazione, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a prospettare una propria lettura alternativa non consentita in questa sede.

È stata, dunque, correttamente ricostruita la portata dell'associazione, oltre alla diretta correlazione della stessa con gli altri reati oggetto di imputazione provvisoria.

6. Gli stessi argomenti devono essere spesi in relazione al secondo motivo di ricorso/ infondato perché caratterizzato da un'allegazione difensiva del tutto generica, in mancanza di confronto con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito in modo analitico e privo d'illogicità l'insieme delle circostanze dalle quali far derivare la considerazione di una personalità trasgressiva dell'indagato, attesa la sua competenza tecnica e la piena consapevolezza sia quanto alle diverse articolazioni e modalità di gestione del gioco online non autorizzato, che quanto agli utili ricavabili dalla complessa attività associativa posta in essere, caratterizzata da particolare intensità e continuità delle condotte oggetto di imputazione provvisoria.

Si è, inoltre, chiaramente tenuto conto della personalità del Pennetta, in relazione alle modalità allarmanti della condotta, con la conseguente scelta di agire per il perseguimento di profitti mediante la realizzazione di condotte illecite, della assoluta protrazione di tali condotte per un intervallo temporale assai consistente, elemento questo indicativo di un sostanziale sistema e modus vivendi adottato dal ricorrente, che sfruttava nell'interesse dell'associazione la sua riconosciuta esperienza nel campo del gaming online, con conseguente piena diagnosi di pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie a carico dello stesso.

In tal senso occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01).

Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è adeguatamente confrontato.

Il Tribunale ha, in tal senso, correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01).

7. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano, dunque, l'infondatezza dei motivi proposti.

La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettiva realizzazione di condotte particolarmente gravi, caratterizzate da evidente intensità, organizzate e coordinate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] F.M. TIPO e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno - a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 13/12/2021 - ha parzialmente riformato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con conseguente sostituzione in relazione al capo 1) dell'imputazione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli art.416 cod. pen., 81, 110 cod. pen. art. 4 della I. n. 401 del 1989. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen. in punto di gravi indizi di colpevolezza, nonché vizio della motivazione; gli indizi di colpevolezza sono stati desunti illogicamente e con motivazione apodittica da pochissimi colloqui skype nel corso di soli due mesi (luglio e agosto 2016); i colloqui intercettati facevano riferimento in modo chiaro a rapporti di natura commerciale e si desume la partecipazione esclusivamente dal fatto che il Pennetta fosse entrato in contatto con il sodalizio che gestiva la piattaforma dollaro-poker, mentre in realtà dalla stessa conversazione emerge la presenza di interessi economici contrapposti, atteso che il Pennetta gestiva a sua volta una piattaforma di gioco online; l'ordinanza non spiega come la prova della violazione della disciplina di cui alla I. n. 401 del 1989 integri anche la prova dell'associazione e partecipazione alla stessa; manca del tutto la comunanza di interessi associativi. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari; manca completamente il requisito dell'attualità , atteso il tempo trascorso sia dalla commissione delle condotte specificamente imputate al Pennetta (anno 2016), che all'associazione (in considerazione della contestazione elevata che si riferisce all'anno 2019); ricorre una estensione eccessiva del concetto di attualità, in mancanza di alcun elemento da considerare in relazione alla personalità del ricorrente; né si può ritenere sufficiente in tal senso il richiamo alle modalità allarmanti della condotta. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni caratterizzate da genericità per mancata correlazione all'articolato complesso di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all'emissione della misura cautelare. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 2. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame con un'analisi, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del Pennetta, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame, che ha parzialmente modificato l'ordinanza genetica applicando al ricorrente la misura degli arresti domiciliari, si caratterizza, infatti, per considerazione specifica e completa delle condotte oggetto di accertamento a carico del Permetta, motivando esplicitamente in ordine alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso, chiarendo il contesto nell'ambito del quale maturavano gli accordi criminosi nell'ambito dell'associazione per delinquere al fine di commettere le plurime condotte oggetto di imputazione provvisoria, evidenziando altresì in modo logico e persuasivo l'evidente comunanza di interessi dell'associazione e la chiara partecipazione alla stessa del Permetta. 3. Si palesa in tal senso la genericità del primo motivo di ricorso che, pur sostenendo la mancanza di motivazione quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza, dedicando un apposito paragrafo alla trattazione di ciascuno di questi temi, tra l'altro riferito alla diversa misura prescelta in luogo dell'originaria misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso. Nell'articolare i propri motivi il Pennetta non ha fatto altro che proporre una lettura alternativa degli elementi ampiamente e logicamente considerati dal Tribunale del riesame, senza tener conto dell'ampia e persuasiva ricostruzione fornita sia quanto ai gravi indizi di colpevolezza che, conseguentemente, alle esigenze cautelari. 4. Il Tribunale, infatti, richiama e considera analiticamente una pluralità di elementiidati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta del Pennetta nell'ambito dell'imputazione ascritta. In tal senso, con coerenza anche metodologica e armonica ricostruzione, il Tribunale ha richiamato le articolate e complesse attività, anche tecniche ed informatiche, che portavano all'identificazione del Pennetta come utenza cellulare e nickname utilizzati per l'accesso alla rete, gli accertamenti di polizia giudiziaria (intercettazioni ambientali ed informatiche sulla piattaforma Skype), oltre ad una serie di rilevanti elementi oggettivi e documentali che hanno rappresentato compiuto riscontro del contesto criminale indagato e della particolare struttura dell'associazione per delinquere nell'ambito della quale doveva essere inquadrata la condotta posta in essere dal ricorrente (con particolare riferimento al ruolo di gestore del Pennetta di di un'ampia rete di gaming on line illegale, parte della struttura piramidale riscontrata ed integrante l'associazione contestata, identificata come nation WMmanional, nonché con riferimentoAl suo diretto coinvolgimento in altre attività illegali legate al gaming online con diverse società con sede in Malta e Curacao, attività questa tutta correlata anche alla piramide associativa gestita dall'Erra, con il quale il Pennetta era in diretto contatto nella gestione della propria posizione, nella contrattazione e gestione degli utili eicontributi da fornire al bilancio della stessa associazione). Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica. È stato ricostruito un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico dell'odierno ricorrente, attesa la particolare rilevanza del ruolo dallo stesso svolto all'interno dell'associazione per delinquere dedita al gioco d'azzardo abusivo online. L'ordinanza del Tribunale ha anche descritto e dato atto della scaltrezza del ricorrente nell'affrontare il proprio 4 IL ruolo, anche considerata l'evidente vicinanza con l'Erra, personaggio apicale e di spicco nell'associazione, al quale nel corso della conversazione si rivolgeva chiarendo il proprio nome e cognome. La particolare rilevanza dell'elemento intenzionale desumibile dalle condotte poste in essere per un arco di tempo assai rilevante, le allarmanti modalità della condotta, sono tutti elementi che hanno portato il Tribunale del riesame, in coerenza con quanto già affermato nell'ordinanza genetica, a superare, con dovizia di argomenti e in base ad una piena ed esplicita considerazione, gli elementi oggetto di deduzione difensiva. 5. Deve essere, quindi, rilevata l'infondatezza del ricorso in tema di gravità indiziaria atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle emergenze acquisite in sede d'indagine e alla documentazione acquisita da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato, senza alcuna illogicità, il contesto e il ruolo del Pennetta, le modalità con le quali si giungeva all'identificazione dello stesso, nonché la costanza e protrazione della condotta nel tempo, attesa la portata e ampiezza, oltre che capillare diffusività;delle attività illecite poste in essere. In tal senso, appaiono analizzate e superate con motivazione articolata, logica e persuasiva le censure proposte quanto alla ricorrenza di meri rapporti commerciali; difatti, il Tribunale ha chiarito la consistenza e ramificazione del tutto illecita delle diverse attività gestite dal Pennetta, il diretto inserimento dello stesso nella strutturata piramide associativa, la cointeressenza alla realizzazione di profitti comuni, il diritto di percepire utili assai consistenti sulla base della gestione del gaming online illecito per come strutturato dai vertici dell'associazione capeggiata da Erra, Ambrosio ed altri, il ruolo rilevante del Pennetta, con abilità decisamente consistenti, all'interno della struttura associativa, con piena consapevolezza delle finalità della stessa. Ricorre sul punto un'analitica e specifica considerazione degli elementi acquisiti da parte del Tribunale, che ha motivatamente escluso la ricorrenza di una sorta di posizione antagonista del Pennetta per interessi economici contrapposti all'associazione, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a prospettare una propria lettura alternativa non consentita in questa sede. È stata, dunque, correttamente ricostruita la portata dell'associazione, oltre alla diretta correlazione della stessa con gli altri reati oggetto di imputazione provvisoria. 6. Gli stessi argomenti devono essere spesi in relazione al secondo motivo di ricorso/ infondato perché caratterizzato da un'allegazione difensiva del tutto generica, in mancanza di confronto con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito in modo analitico e privo d'illogicità l'insieme delle circostanze dalle quali far derivare la considerazione di una personalità trasgressiva dell'indagato, attesa la sua competenza tecnica e la piena consapevolezza sia quanto alle diverse articolazioni e modalità di gestione del gioco online non autorizzato, che quanto agli utili ricavabili dalla complessa attività associativa posta in essere, caratterizzata da particolare intensità e continuità delle condotte oggetto di imputazione provvisoria. Si è, inoltre, chiaramente tenuto conto della personalità del Pennetta, in relazione alle modalità allarmanti della condotta, con la conseguente scelta di agire per il perseguimento di profitti mediante la realizzazione di condotte illecite, della assoluta protrazione di tali condotte per un intervallo temporale assai consistente, elemento questo indicativo di un sostanziale sistema e modus vivendi adottato dal ricorrente, che sfruttava nell'interesse dell'associazione la sua riconosciuta esperienza nel campo del gaming online, con conseguente piena diagnosi di pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie a carico dello stesso. In tal senso occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è adeguatamente confrontato. Il Tribunale ha, in tal senso, correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). 7. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano, dunque, l'infondatezza dei motivi proposti. La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettiva realizzazione di condotte particolarmente gravi, caratterizzate da evidente intensità, organizzate e coordinate
Sentenza Cassazione n. 48048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris