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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47524/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1973 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno il 30 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso e degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di revoca della misura degli arresti domiciliari pronunziata dal GIP del medesimo tribunale il 15 Aprile 2022, ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari già applicata il 3 Febbraio 2022, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata dal Cirillo quale l'indagato in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata a commettere un numero indeterminato di delitti in materia di gioco e scommesse, di riciclaggio e reimpiego nonché in relazione a un significativo numero di delitti fine. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo con un unico articolato motivo: 2.1violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi idonei a documentare il venir meno del pericolo di recidiva da parte dell'odierno ricorrente.

La difesa deduce che con nota del 3 Marzo 2020 lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Salerno ha certificato che il Cirillo aveva reciso i rapporti con l'ambiente criminale di riferimento e che era dedito ad attività lavorativa e percettore di redditi leciti, e lamenta che il tribunale abbia annullato l'ordinanza di revoca pronunziata dal GIP, limitandosi a ritenere non rilevanti questi elementi rispetto ai precedenti penali del Cirillo, che ne attesterebbero la inequivoca e allarmante inclinazione a delinquere e la continuità nel dedicarsi ad affari illeciti.

Il ricorrente ribadisce, di contro, che i contenuti del rapporto dei Carabinieri sono stati confermati dalla Corte di appello di Napoli, la quale con provvedimento del 28 maggio 2021 ha respinto la richiesta di applicazione al Cirillo di misure di prevenzione personali, escludendo che il predetto sia soggetto stabilmente inserito in contesti criminali e che di norma viva di proventi di attività delittuose.

Con nota trasmessa il 4 ottobre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il tribunale ha sottovalutato gli elementi di novità emersi dopo l'esecuzione della misura cautelare e in particolare la dissoluzione del sodalizio per cui è processo e la recisione da parte del Cirillo dei rapporti con l'ambiente illecito in cui sono maturati i delitti per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Occorre premettere che In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato. (Sez. 6 - , Sentenza n. 45826 del 27/10/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282292 - 01 Con il provvedimento impugnato il tribunale ha evidenziato che in sede di riesame aveva già esaminato le esigenze cautelari e le aveva ritenuto sussistenti, nonostante fosse stata esclusa l'originaria aggravante dell'agevolazione mafiosa, in ragione dei comportamenti illeciti reiterati del Cirillo e della perpetrazione di condotte illecite risalenti al 2013 sino al 2019; del ruolo apicale assunto dal Cirillo nell'ambito del sodalizio per cui è processo e della sua caratura criminale, quale discendente di soggetti intranei ad ambienti calabresi di criminalità organizzata.

Ha, pertanto, ritenuto che gli elementi valorizzati dal GIP nel successivo provvedimento di revoca coincidano con quelli già vagliati in sede di riesame, che in quella sede avevano giustificato il parziale accoglimento dell'impugnazione e l'applicazione al Cirillo della misura cautelare domiciliare.

Ha di conseguenza affermato che, stante l'assenza di elementi nuovi o non dedotti in quella sede, non poteva essere superato il cosiddetto giudicato cautelare, già valutato dal tribunale del riesame, prima di applicare la misura cautelare domiciliare; a sostegno di tale assunto ha nel dettaglio esaminato gli elementi addotti dalla difesa quale prova della cessata pericolosità sociale e cioè la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno del 3 Marzo 2020 e la pronuncia della Corte di Appello di Salerno del 20 maggio 2021 di rigetto della richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale, e ha evidenziato il loro carattere neutro rispetto al giudizio sulla pericolosità in quanto non prendono in considerazione l'indagine relativa al più recente reato associativo attribuito al Cirillo sino all'ottobre 2019.

Il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, limitandosi a proporre generiche censure e lamentando la mancata valutazione dei suddetti elementi che dovrebbero indicare la cessazione delle esigenze cautelari, senza considerare che i suindicati documenti si arrestano nelle loro valutazioni a periodi precedenti agli esiti della più recente indagine, da cui è emerso il ruolo apicale del Cirillo nell'ambito di un sodalizio dedito ad attività illecite, a riprova della sua persistente ed elevatissima pericolosità sociale; in tale modo il ricorso incorre nel vizio di genericità.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 11 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1973 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno il 30 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso e degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di revoca della misura degli arresti domiciliari pronunziata dal GIP del medesimo tribunale il 15 Aprile 2022, ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari già applicata il 3 Febbraio 2022, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata dal Cirillo quale l'indagato in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata a commettere un numero indeterminato di delitti in materia di gioco e scommesse, di riciclaggio e reimpiego nonché in relazione a un significativo numero di delitti fine. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo con un unico articolato motivo: 2.1violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi idonei a documentare il venir meno del pericolo di recidiva da parte dell'odierno ricorrente. La difesa deduce che con nota del 3 Marzo 2020 lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Salerno ha certificato che il Cirillo aveva reciso i rapporti con l'ambiente criminale di riferimento e che era dedito ad attività lavorativa e percettore di redditi leciti, e lamenta che il tribunale abbia annullato l'ordinanza di revoca pronunziata dal GIP, limitandosi a ritenere non rilevanti questi elementi rispetto ai precedenti penali del Cirillo, che ne attesterebbero la inequivoca e allarmante inclinazione a delinquere e la continuità nel dedicarsi ad affari illeciti. Il ricorrente ribadisce, di contro, che i contenuti del rapporto dei Carabinieri sono stati confermati dalla Corte di appello di Napoli, la quale con provvedimento del 28 maggio 2021 ha respinto la richiesta di applicazione al Cirillo di misure di prevenzione personali, escludendo che il predetto sia soggetto stabilmente inserito in contesti criminali e che di norma viva di proventi di attività delittuose. Con nota trasmessa il 4 ottobre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il tribunale ha sottovalutato gli elementi di novità emersi dopo l'esecuzione della misura cautelare e in particolare la dissoluzione del sodalizio per cui è processo e la recisione da parte del Cirillo dei rapporti con l'ambiente illecito in cui sono maturati i delitti per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Occorre premettere che In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato. (Sez. 6 - , Sentenza n. 45826 del 27/10/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282292 - 01 Con il provvedimento impugnato il tribunale ha evidenziato che in sede di riesame aveva già esaminato le esigenze cautelari e le aveva ritenuto sussistenti, nonostante fosse stata esclusa l'originaria aggravante dell'agevolazione mafiosa, in ragione dei comportamenti illeciti reiterati del Cirillo e della perpetrazione di condotte illecite risalenti al 2013 sino al 2019; del ruolo apicale assunto dal Cirillo nell'ambito del sodalizio per cui è processo e della sua caratura criminale, quale discendente di soggetti intranei ad ambienti calabresi di criminalità organizzata. Ha, pertanto, ritenuto che gli elementi valorizzati dal GIP nel successivo provvedimento di revoca coincidano con quelli già vagliati in sede di riesame, che in quella sede avevano giustificato il parziale accoglimento dell'impugnazione e l'applicazione al Cirillo della misura cautelare domiciliare. Ha di conseguenza affermato che, stante l'assenza di elementi nuovi o non dedotti in quella sede, non poteva essere superato il cosiddetto giudicato cautelare, già valutato dal tribunale del riesame, prima di applicare la misura cautelare domiciliare; a sostegno di tale assunto ha nel dettaglio esaminato gli elementi addotti dalla difesa quale prova della cessata pericolosità sociale e cioè la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno del 3 Marzo 2020 e la pronuncia della Corte di Appello di Salerno del 20 maggio 2021 di rigetto della richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale, e ha evidenziato il loro carattere neutro rispetto al giudizio sulla pericolosità in quanto non prendono in considerazione l'indagine relativa al più recente reato associativo attribuito al Cirillo sino all'ottobre 2019. Il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, limitandosi a proporre generiche censure e lamentando la mancata valutazione dei suddetti elementi che dovrebbero indicare la cessazione delle esigenze cautelari, senza considerare che i suindicati documenti si arrestano nelle loro valutazioni a periodi precedenti agli esiti della più recente indagine, da cui è emerso il ruolo apicale del Cirillo nell'ambito di un sodalizio dedito ad attività illecite, a riprova della sua persistente ed elevatissima pericolosità sociale; in tale modo il ricorso incorre nel vizio di genericità. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 11 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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