CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 16182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/08/2023 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa KATEIASSONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione alla omessa motivazione sulla confisca della somma di denaro rinvenuta nell'abitazione del ricorrente e l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] p e;64 1•0 1. Con sentenza del 26 agosto 2023 il Tribunale di Como ha tQdannat ai sensi all'art. 444 cod. proc. pen., previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, [OSCURATO:PERSONA] /Ala pena di anni uno di reclusione ed euro 2000,00 di multa, disponendo altresì la confisca del materiale e della somma in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'Avv. D'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento deducendo errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 606 lett. b), per avere il Tribunale disposto la confisca del danaro senza aver in alcun modo argomentato in ordine alla provenienza della somma né accertato la sussistenza del nesso di pertinenzialità del danaro alla commissione del reato in contestazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione alla omessa motivazione sulla confisca della somma di denaro rinvenuta nell'abitazione del ricorrente e per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Si premette che i fatti in contestazione concernono la detenzione AER11 a fini di spaccio di sostanza stupefacente rinvenuta nella tasca diipantaloni del ricorrente e all'interno della cella di sicurezza ove egli era ristretto, nonchè la cessione, in più occasioni, di sostanza stupefacente a tale [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato dal medesimo imputato che, tratto in arresto e sottoposto ad interrogatorio, ha ammesso di fare da spola tra due conoscenti spacciatori e gli acquirenti presso il bosco. Pertanto, si contesta all'imputato sia la detenzione a fini di spaccio (capo 1) che la cessione di sostanza stupefacente (capo 2). Si precisa altresì che la confisca di quanto in sequestro è espressamente oggetto di accordo intercorso tra le parti. Tanto premesso, si richiama al riguardo il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 2017, Lanzi). Nel caso in disamina, il giudice di merito, dopo aver effettuato i controlli ,r, „i( 4., richiesti dall'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., hgvrichiamato l'accordo relativo alla statuizione della confisca, specificando, quanto al denaro, che trattasi di provento dei reati in contestazione, concernenti non solo la detenzione ma anche diversi episodi cessione di sostanza stup9facente 4'-4 -L ,tot M-4 tu .21.0c ev, „m-u4-(-024, .t.,,t,tpo icq k,9.AR ott ‘,"(C,c,c,-(4,e 4 ,ellet/f li-Otatz e eK,e.t. 6-tu e_ (e)e(r- 24C — n-- 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27/02/2024 Il