CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15201/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già dedotte in appello e comunque manifestamente infondati; considerato, in particolare, che il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche; rilevato che su entrambi i punti la sentenza impugnata è incensurabile e i dedotti vizi manifestamente infondati, avendo la decisione, con una motivazione logica e adeguata, fatto corretta applicazione della legge e della consolidata giurisprudenza di legittimità nella parte in cui si evidenzia che lo spontaneo rientro in casa non costituisce evenienza assimilabile alla presentazione in carcere ex art. 385, quarto comma, cod. pen. e che la lunga durata dell'allontanamento in uno alla ritenuta congrua pena giustifica la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delb ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ìt ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i