CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09221/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ADERAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, n. 511/2025, depositata il 18/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Milano (di seguito, CGT-1), lacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.06876202200000261000, per un importo complessivo di euro4.546.051,32, fondata sull’iscrizione a ruolo di somme relative ad avvisi diaccertamento emessi, per gli anni d’imposta dal 2005 al 2008, neiNumero registro generale 19638/2025Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 9221/2026Data pubblicazione 12/04/2026confronti del contribuente, quale ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]., inapplicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai socidi società a ristretta base partecipativa.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, tra l’altro, perquanto interessa in questa sede, l’avvenuta costituzione, nel dicembre2010, unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA], di un fondo patrimoniale exart. 167 c.c., per far fronte ai bisogni della famiglia, sugli immobili diproprietà propria e della coniuge. In considerazione del vincolo apposto suipredetti immobili, trattandosi di debiti tributari pacificamente estraneiall’ambito familiare, l’iscrizione ipotecaria sugli stessi sarebbe risultataillegittima e, conseguentemente, dovevano ritenersi illegittimi anche gliLa CGT-1 rigettava il ricorso.2. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello dinanzialla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (diseguito, CGT-2), lamentando, tra l’altro, la violazione degli artt. 167 e 170c.c. sulla costituzione del fondo patrimoniale, nonché dell’art. 77 del d.P.R.n. 602/1973.La CGT-2 rigettava il gravame, ritenendo che il contribuente, puressendone onerato, non aveva dimostrato che il debito tributario era statocontratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore fossea conoscenza di tale estraneità.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi adue motivi.L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossioneresistono con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n.Numero registro generale 19638/2025Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 9221/2026Data pubblicazione 12/04/2026546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCGT-2 erroneamente ritenuto che gravasse sul contribuente, al fine diconsentirgli di sottrarre i beni del fondo patrimoniale all’azione delcreditore, l’onere di provare l’estraneità del debito tributario ai bisognidella famiglia.Trattasi, tuttavia, di una probatio diabolica, che non corrisponde allalettera dell’art. 170 c.c., ai sensi del quale il vincolo di destinazioneimpresso ai beni costituiti in fondo patrimoniale comporta che essi nonsiano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere staticontratti per bisogni estranei alla famiglia, senza che sia prevista alcunapresunzione di inerenza dei debiti ai bisogni familiari. Pertanto, ladimostrazione che il bene è effettivamente aggredibile, in quanto il debitoè stato contratto per esigenze legate al nucleo famigliare, non può chespettare al creditore procedente, nella specie costituito dall’Ufficio.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 170 c.c. inrelazione alla ritenuta pignorabilità del fondo patrimoniale in relazione adebiti inerenti all’attività imprenditoriale svolta dal contribuente, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Nella specie, invero, la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria è fondata sull’iscrizione a ruolo di somme relative ad avvisi diaccertamento emessi nei confronti del contribuente quale ex socio di unas.r.l., a seguito dell’illegittima applicazione della presunzione didistribuzione di utili occulti in società a ristretta base sociale. Il debitotributario derivava, quindi, da una attività imprenditoriale e nonriguardava i bisogni del nucleo familiare. La CGT-2 non ha accertato se cifosse effettivamente una relazione tra fatto generatore delle obbligazioni ebisogni della famiglia, ma si è limitata a dare per pacifico tale vincolo, cheinvece va presuntivamente escluso quando il debito è stato contrattonell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.Numero registro generale 19638/2025Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 9221/2026Data pubblicazione 12/04/20263. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamentestante la connessione tra gli stessi, sono infondati.4. La CGT-2 ha statuito che «Cass. n. 5385/2013, nel confermareche l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c.,grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità deibeni costituiti in fondo patrimoniale, ha affermato che tale soggetto dovràprovare che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estraneiai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole. Nellasentenza 15862 del 2009, richiamandosi a pregresse pronunce – (Cass.8991/03, 12998/06) – la Suprema Corte aveva poi affermato che èmanifestamente erronea la tesi di coloro che volessero escluderel’esecuzione sui beni del fondo sulla base della natura legale e noncontrattuale dell’obbligazione tributaria azionata in via esecutiva. Lastessa sentenza afferma che il parametro da esplorare è costituito dallarelazione esistente tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni dellafamiglia. Andrà in particolare accertato, in punto di fatto, se il debito dequo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia. Alriguardo, secondo Cass. 12998/06, tale finalità non può dirsi nésussistente né esclusa per il solo fatto che il debito sia sorto nell’eserciziodell’impresa. Trattandosi, come accennato, di una questione di mero fatto,il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/01,12730/07). Nell’accertare tale circostanza, il Giudice dovrà comprenderenei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno mantenimentoed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della suacapacità lavorativa, mentre dovrà escludere le (sole) esigenze di naturavoluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass.5684/06); quanto a queste ultime, peraltro, anche operazioni meramentespeculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorchéappaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solofine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare. […] L’appello di parteNumero registro generale 19638/2025Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 9221/2026Data pubblicazione 12/04/2026merita di essere respinto nella parte in cui il Contribuente sostiene che ilfatto che l’iscrizione ipotecaria sia stata effettuata per debiti della societàSTM [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe di per sé sufficiente a dimostrarel’estraneità delle obbligazioni contratte ai bisogni della famiglia.Diversamente da quanto asserito, il fatto che la Comunicazione derivi dacontenziosi relativi agli Avvisi conferma solo la natura tributaria dei debiti,non anche l’estraneità dei medesimi ai bisogni della famiglia. Inoltre,contrariamente a quanto affermato nell’appello, la Suprema Corte haaltresì confermato che l’estraneità ai bisogni della famiglia non puòconsiderarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto in sé e per séconsiderata né dal solo fatto dell’insorgenza del debito nell’eserciziodell’impresa: […] Pertanto, merita di essere respinta l’affermazione delContribuente secondo cui “nel caso di debiti fiscali mancherebbe propriol’inerenza tra il debito e i bisogni della famiglia”, dal momento che lesentenze di Cassazione sopra riportate – in virtù delle quali può ritenersisuperata la sentenza di merito n. 4193/64/14 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, citata nell’appello– smentiscono questo assunto. Senza trascurare la circostanza che ilContribuente non ha in alcun modo provato l’asserita estraneità dei debititributari ai bisogni della propria famiglia. [OSCURATO:PERSONA] non hadimostrato che i debiti erano stati contratti per uno scopo estraneo aibisogni della famiglia e, soprattutto, che il creditore era a conoscenza ditale circostanza, pur essendo gravato dall’onere probatorio».5. Tali principi sono conformi alla costante giurisprudenza di questaCorte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, secondo cui, in tema diriscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 deld.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondopatrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittimasolo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia ose il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, maNumero registro generale 19638/2025Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 9221/2026Data pubblicazione 12/04/2026grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità deibeni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alleesigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Cass. 27/02/2023, n.5834; Cass. 28/05/2020, n. 10166; Cass. 09/11/2016, n. 22761),circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solofatto, dedotto invece dal ricorrente, dell'insorgenza del debitonell'esercizio dell'impresa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23876; Cass.14/07/2021, n. 20008; Cass. 13/11/2023, n. 31575), e ciò a prescinderedalla natura lecita o illecita dell’attività imprenditoriale svolta.Si è, altresì, precisato che la rispondenza o meno dell'atto ai bisognidella famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità conle più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonicosviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibilesoltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (Cass.25/10/2021, n. 29983).Tuttavia, pur dovendosi procedere a tale verifica, grava, comunque,sul contribuente, e non sull’Ufficio, l'onere della prova non solo dellaregolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità alcreditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia statocontratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fattogeneratore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa(Cass. 18/03/2025, n. 7177; Cass. 11/10/2024, n. 26496; Cass.13/11/2020, n. 25823, resa tra le stesse parti; Cass. 23/08/2018, n.20998), e tale onere, nella specie, non è stato assolto, come sostenuto daigiudici di merito.6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 19638/2025Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 9221/2026Data pubblicazione 12/04/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese processuali del giudizio di legittimità, cheliquida complessivamente in euro 10.000,00 per compenso, oltre speseprenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro