CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25674/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E C., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]'ANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 17504/2020depositata il 21/08/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 17504/2020, depositata il 21 agosto 2020 la Corte Suprema di Cassazione (sesta sezione civile – prima), ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 111/2018 della Corte d’Appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibili tutte le domande. Prima di soffermarsi sulla motivazione di tale ordinanza, appare opportuno sintetizzare la vicenda processuale come si è sviluppata nei diversi gradi di giudizio. Per quanto ancora di interesse, l’Impresa geom. [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito (unitamente all’impresa Dell’[OSCURATO:PERSONA]) in subappalto, su incarico della CO.VER, l’esecuzione di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza prevenzione incidenti del palazzo della Provincia di Lecce (contratto di appalto stipulato dalla Provincia di Lecce con il [OSCURATO:PERSONA] che aveva poi assegnato l’esecuzione dei lavori alla CO.VER). Avendo la CO.VER ceduto il proprio credito vantato verso il C.E.R. alla [OSCURATO:PERSONA], filiale di [OSCURATO:PERSONA], l’Impresa geom. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio la CO.VER; il CER e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la loro condanna in solido al pagamento delle somme relative al primo ed al secondo SAL nonché per far dichiarare nullo o inefficace ex art. 2901 cod. civ. l’atto di cessione di credito. [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato eccezione di declaratoria di nullità del subappalto cui seguiva la domanda formulata, in via subordinata, dall’Impresa geom. [OSCURATO:PERSONA] di declaratoria, a sua volta, di nullità del subappalto - nel caso di accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Banca, vedi punto e) pag. 8 del ricorso originario di cassazione – nonché di arricchimento senza giusta causa nei confronti della Provincia, sempre in caso di accoglimento dell’eccezione sollevata da Bancapulia di nullità del subappalto. Il giudice di primo grado rigettava tutte le domande dell’impresa attrice. [OSCURATO:PERSONA] d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità della domanda (subordinata) di subappalto proposta dall’odierna ricorrente sul rilievo che la domanda di Bancapulia di declaratoria di nullità del subappalto, non accolta dal giudice di primo grado, non era stata riproposta dalla Banca in appello. Inoltre, la Corte d’Appello ha ritenuto la domanda di arricchimento senza giusta causa formulata, in via subordinata, dalla Impresa geom. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile in quanto, avendo quest’ultima stipulato un contratto di subappalto con la CO.VER, si era in presenza di un titolo contrattuale ostativo all’esperimento dell’azione di arricchimento. Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Impresa geom. [OSCURATO:PERSONA] evidenziando affidandolo ad un unico articolato motivo. La sesta-prima sezione civile di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione osservando: a) che secondo l’insegnamento delle SS.UU. n. 26242/14 e 26243/14, il rilievo officioso della nullità è consentito anche innanzi alle giurisdizioni superiori in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado, arrestandosi il corrispondente potere di fronte all’autorità del giudicato; b) che nel caso di specie, risultando dalla ricognizione operata dalla Corte d’appello che la domanda di nullità del subappalto proposta dalla banca, al cui accoglimento la [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso subordinare la propria domanda di arricchimento senza causa, non era stata accolta dal giudice di primo grado, né risultava essere stata riproposta dalla banca in appello, doveva ritenersi che su di essa si era formato il giudicato, con conseguente impossibilità del giudice di appello di statuire in via di cognizione officiosa. L’ordinanza impugnata dava atto, peraltro, che il doc. 2 allegato al ricorso ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. non era la comparsa di risposta, come indicato dalla ricorrente, bensì la comparsa conclusionale). Avverso la predetta ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione l’Impresa geom. [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico motivo. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] C.E.R. in liquidazione coatta, Bancapulia, oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA], Provincia di Lecce, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del geom. [OSCURATO:PERSONA]Anna non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] L’Impresa geom. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. affermando che questaCorte è incorsa in un errore di fatto e di percezione sull’esistenza della riproposizione in appello da parte della banca dell’eccezione di nullità del subappalto (sul punto rileva che l’istituto di credito non aveva formulato in primo grado una domanda di nullità, ma solo sollevato la relativa eccezione). Inoltre, pur dando atto che effettivamente il doc. 2 (vistato dal cancelliere) allegato al ricorso per cassazione era una comparsa conclusionale e non la comparsa di risposta in appello della Banca (come indicato nell’indice), tuttavia, a differenza di quanto affermato da questa Corte, nella comparsa conclusionale in appello della banca era stata trattata specificamente, sub punto F) pagg. 10,11, la questione della nullità del subappalto ed identica trattazione era riportata nella comparsa di costituzione in appello alle pagg. 11 e 12. Deduce, inoltre, la ricorrente che, costituendo la comparsa di costituzione in appello della banca un atto processuale, lo stesso era già presente nel fascicolo d’ufficio trasmesso dalla Cancelleria della Corte di Appello di Lecce su apposita istanza ex art. 369 cod. proc. civ.., con la conseguenza che, anche a prescindere dall’errore materiale di allegazione, la sua produzione in allegato al ricorso, effettuata al solo fine di agevolare l’attività di verifica della Corte, non era necessaria. In ogni caso, una copia della comparsa di costituzione in appello era stata ritualmente trasmessa via pec tra gli atti presenti nel fascicolo d’ufficio ai sensi della regolamentazione Covid, di modo che la Corte avrebbe potuto agevolmente esaminare quella copia. In conclusione, ove la Corte di Cassazione, anzichè arrestarsi alla comparsa conclusionale, avesse esaminato anche la comparsa di costituzione in appello presente nella documentazione in atti, avrebbe potuto agevolmente accertare che la questione della nullità era stata riproposta in appello dalla Banca e sul punto non si era formato il giudicato. Tali omissioni si sono tradotte in un errore di fatto percettivo, tale da aver indotto la Corte di Cassazione a fondare la decisione di inammissibilità sulla supposta inesistenza di un fatto che era, invece, positivamente acquisito alla realtà del processo, che in nessun modo coinvolge attività valutativa. 2. Il motivo è fondato. Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 30850/2018) ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui “qualora il giudice di merito ometta di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con gli ordinari mezzi d'impugnazione, dovendosi escludere una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. In senso conforme, questa Corte, già in passato, aveva affermato che “qualora la sentenza d'appello abbia esaminato una domanda espressamente affermando che essa era stata proposta in primo grado e tale affermazione sia stata fatta senza essere preceduta da alcuna attività valutativa diretta a fornire dimostrazione dell'assunto, ha natura di vizio revocatorio ai sensi del n. 4 dell'art.395 cod. proc. civ., in quanto lamenta un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale, la denuncia con il ricorso per cassazione che la supposizione era erronea, perché la domanda non era stata proposta” (vedi anche Cass. n. 12958/2011). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, nell’affermare che la questione della nullità non era stata riproposta in appello, è effettivamente incorsa in un errore percettivo, atteso che, come risulta dal punto F (pagg. 11 e 12) della comparsadi costituzione in appello – documento presente nel fascicolo d’ufficio trasmesso su istanza ex art. 369 c.p.c. e ritrasmesso in virtù della normativa Covid – tale questione era stata invece nuovamente dedotta in sede di costituzione in appello. Pertanto, non vi è dubbio che, sussistendo l'errore di percezione dedotto dalla ricorrente, avendo la Corte di Cassazione supposto l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, l'ordinanza n. 17504 del 2020 di questa Corte debba essere revocata ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. in quanto frutto di una svista materiale, e, conseguentemente, deve provvedersi, a norma dell’art. 402 cod proc. civ., all’esame del ricorso originario, previa illustrazione dell’unico motivo. 3. In particolare, nel ricorso per cassazione in oggetto era stata dedotta la nullità del procedimento e violazione dell’art. 1418 cod. civ. in relazione alla L. n. 55 del 1990. La ricorrente ha, in primo luogo, osservato che la questione della nullità del subappalto, che investe, in ogni caso, un potere ufficioso del giudice, ha carattere pregiudiziale, atteso che la nullità del subappalto renderebbe inaccoglibile la domanda di pagamento del corrispettivo del subappalto da parte delle imprese subappaltatrici. La ricorrente ha, inoltre, precisato che Bancapulia non aveva formulato in primo grado domanda di accertamento della nullità del subappalto, bensì aveva sollevato un’eccezione di nullità in tale senso, deducendo, altresì, che di tale questione era stata investita anche la Corte leccese, sia perché oggetto di appello, sebbene in via subordinata (da parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]), al punto e) delle conclusioni dell’atto di appello, sia perché, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’Appello, la stessa questione era stata riproposta dalla Bancapulia alle pagg. 11 e 12 della comparsa di costituzione in appello. Né sul punto poteva ritenersi formato il giudicato proprio perché la questione era stata riproposta in appello. 4. Il motivo è fondato. La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che sulla questione della nullità del subappalto si fosse formato il giudicato, non considerando che l’eccezione di nullità sollevata, sul punto, da Bancapulia in primo grado, era stata riproposta da tale istituto di credito anche nel grado d’appello, come correttamente evidenziato dalla ricorrente. Ne consegue che deve cassarsi la sentenza della Corte d’Appello di Lecce con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, per l’esame della questione (avente natura pregiudiziale) della nullità del subappalto e delle altre domande consequenziali , oltre alla corretta applicazione del regime delle spese processuali in relazione alle pronunce cassate e revocate. P.Q.M. Revoca ex art. 391 bis cod. proc. civ. l’ordinanza impugnata