CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 21 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 20 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina, attenuato ex art. 116, secondo comma, cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente censura per violazione di legge la declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame volto ad ottenere l'esclusione del concorso anomalo e la riqualificazione del fatto nel delitto di furto aggravato, risulta manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile il motivo perché aspecifico, risultando meramente riproduttivo di questioni, peraltro in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente