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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 45561/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020. i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, del 19/2/2020 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di concorso in rapina, condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti.

1.1. Al riguardo, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

In particolare, la doglianza investe la prova di colpevolezza che la Corte di merito aveva ricavato dalle dichiarazioni accusatorie del coimputato, prive dei necessari riscontri esterni, non ravvisabili nelle intercettazioni ambientali afferenti i colloqui che lo stesso coimputato aveva intrattenuto con i propri familiari in carcere, trattandosi di conversazioni alle quali partecipava lo stesso dichiarante.

A ciò si aggiunge l'assenza di elementi individualizzanti, non essendo il ricorrente stato riconosciuto con certezza dalla p.o. come il secondo rapinatore che era rimasto più distante, vicino alla porta di ingresso dell'esercizio commerciale.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 14/10/2021, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi.

3. Con note in data 2/11/2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere il motivo aspecifico e/o manifestamente infondato.

Invero, la Corte territoriale, lungi dal fondare la prova di colpevolezza del ricorrente sulla scorta della chiamata di correo resa al processo dal coimputato, ha invece fatto chiaro ed espresso riferimento al contenuto delle captazioni ambientali intervenute tra il correo Cerfeda ed i suoi familiari nel corso dei colloqui in carcere da cui sono emersi elementi di diretto coinvolgimento del ricorrente nella rapina.

Si tratta di un risultato probatorio che, pur dovendo essere valutato con rigore - e tanto la Corte di merito ha fatto, avendo passato minuziosamente in rassegna il relativo compendio proveniente da uno dei soggetti direttamente coinvolti nella rapina e, dunque, a diretta conoscenza dei fatti e di coloro che, insieme ad esso, ne aveva partecipato - non necessita di riscontri esterni (in termini S.U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714).

Peraltro, per completezza, va anche evidenziato che circostanze attinenti al coinvolgimento del ricorrente nella rapina sono ricavabili anche da quanto direttamente riferito dai diversi interlocutori del chiamante in correità nel corso dei colloqui carcerari passati in rassegna dalla Corte di merito.

Con la conseguenza che nessun rilievo decisivo, ai fini della tenuta della motivazione di condanna, assume il profilo di censura relativo al mancato riconoscimento del ricorrente in termini di certezza quale diretto autore della rapina ad opera della p.o.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

6. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso il 19/11/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020. i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, del 19/2/2020 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di concorso in rapina, condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti. 1.1. Al riguardo, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. In particolare, la doglianza investe la prova di colpevolezza che la Corte di merito aveva ricavato dalle dichiarazioni accusatorie del coimputato, prive dei necessari riscontri esterni, non ravvisabili nelle intercettazioni ambientali afferenti i colloqui che lo stesso coimputato aveva intrattenuto con i propri familiari in carcere, trattandosi di conversazioni alle quali partecipava lo stesso dichiarante. A ciò si aggiunge l'assenza di elementi individualizzanti, non essendo il ricorrente stato riconosciuto con certezza dalla p.o. come il secondo rapinatore che era rimasto più distante, vicino alla porta di ingresso dell'esercizio commerciale. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 14/10/2021, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi. 3. Con note in data 2/11/2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere il motivo aspecifico e/o manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale, lungi dal fondare la prova di colpevolezza del ricorrente sulla scorta della chiamata di correo resa al processo dal coimputato, ha invece fatto chiaro ed espresso riferimento al contenuto delle captazioni ambientali intervenute tra il correo Cerfeda ed i suoi familiari nel corso dei colloqui in carcere da cui sono emersi elementi di diretto coinvolgimento del ricorrente nella rapina. Si tratta di un risultato probatorio che, pur dovendo essere valutato con rigore - e tanto la Corte di merito ha fatto, avendo passato minuziosamente in rassegna il relativo compendio proveniente da uno dei soggetti direttamente coinvolti nella rapina e, dunque, a diretta conoscenza dei fatti e di coloro che, insieme ad esso, ne aveva partecipato - non necessita di riscontri esterni (in termini S.U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714). Peraltro, per completezza, va anche evidenziato che circostanze attinenti al coinvolgimento del ricorrente nella rapina sono ricavabili anche da quanto direttamente riferito dai diversi interlocutori del chiamante in correità nel corso dei colloqui carcerari passati in rassegna dalla Corte di merito. Con la conseguenza che nessun rilievo decisivo, ai fini della tenuta della motivazione di condanna, assume il profilo di censura relativo al mancato riconoscimento del ricorrente in termini di certezza quale diretto autore della rapina ad opera della p.o. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00. 6. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso il 19/11/2021. Il Consigliere
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