CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3A FRANCESK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 9 gennaio 2017, ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro trecentodieci di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 (contemporaneamente dichiarando non doversi procedere in relazione ad altro analogo reato per intervenuta prescrizione). 1.1. Con atto del 12/16 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la TiMe S~ in termini al fine di impugnare la sentenza della Corte di appello, evidenziando che essa non era stata inserita nella raccolta di cui al sito giustizia.toscana.it e che, dopo un periodo di attesa, non potendo sapere se la stessa fosse stata depositata, essendo intervenuta la sospensione dell'attività del Tribunale a seguito dell'emergenza epide- miologica, aveva provato più volte a prendere contatti con l'URP e con la Corte di appello, prima telefonicamente, poi via e-mail, ma fino al 3 giugno 2020 ogni contatto risultava impossibile. In seguito a numerose e-mail, recandosi direttamente al [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello, il difensore riceveva copia della sentenza quando ormai i termini erano scaduti. L'istante-segnalava altresì di non poter immaginare che la sentenza fosse stata depositata nel termini di legge di quindici giorni. 1.2. Con ordinanza del 29 settembre 2020, la Corte di appello dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'istanza di restituzione in termini e disponeva la trasmis- sione degli atti del procedimento a questa Corte per la decisione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale ordinanza per violazione di legge. Si deduce che nell'ambito del presente procedimento il nome dell'imputato, dete- nuto per altra causa, era scritto in modo erroneo e, per questo motivo, il difensore di ufficio non era riuscito a rintracciarlo né per lo stesso veniva mai emesso ordine di traduzione, poiché il suo stato di carcerazione non risultava. Il difensore di fiducia (nominato da anni prima) richiedeva un certificato di carichi pendenti dal quale non risultava il presente procedimento perché iscritto con nome errato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. E' opportuno premettere la ricostruzione delle fasi della vicenda in ordine cronolo- gico in base agli atti allegati al ricorso:a) con dispositivo letto in udienza in data 30 gennaio 2020, la Corte di appello di Firenze rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come sopra speci- ficato (indicando il cognome errato di Rrshpja); il Collegio non fissava un termine più lungo di quello ordinario per il deposito della sentenza; b) la sentenza era depositata in data 11 febbraio 2020, cioè entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., coincidente con la data del 14 febbraio 2020; c) il termine per impugnare di trenta giorni teoricamente sarebbe scaduto il 15 marzo 2020, cioè, durante l'epidemia da Covid 19; tuttavia, ai sensi dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in I. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 10 maggio 2020), il termine di impugnazione era sospeso dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e poi prorogato all'il maggio 2020 ex art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23; tenuto conto del periodo di sospensione, pertanto, la scadenza del termine di impugnazione doveva essere individuata nella data del 18 maggio 2020; d) in data 21 aprile 2020, il difensore chiedeva informazioni in merito alla sentenza in questione all'URP di Firenze - via e-mail - ma non riceveva risposta; e) in data 3 giugno 2020, il difensore reiterava tale richiesta - via e-mail - indiriz- zandola al [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello; f) in data 5 giugno 2020, l'URP di Firenze dava atto del deposito della sentenza e invitava il richiedente ad acquisire ulteriori informazioni dalla cancelleria competente. 2. Ciò posto sulla descrizione della fattispecie concreta, va richiamata la prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra un caso di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tem- pestivo deposito della sentenza nei termini di legge o fissati dal giudice (Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccari, Rv. 264965; Sez. 5, n. 10796 del 2010, Giacobazzi, Rv. 246368). A tal fine, tuttavia, occorre che l'istante assolva all'onere di provare il fatto de- dotto, producendo un'attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo che com- provi il suo assunto. Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'o- messo tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati (Sez. 6, n.21901 del 03/04/2014, G., Rv. 259699; Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Bois, Rv. 264965). Allo scopo devono invece ritenersi inidonee le dichiarazioni provenienti dal difen- sore o da altro avvocato circa informazioni assunte oralmente in cancelleria, atteso che il dovere del difensore di rispettare le regole fissate nel codice deontologico fo- rense (tra cui quella prevista dall'art. 14 di riferire il vero su fatti processuali rappre- sentati in un atto diretto al giudice) non costituisce garanzia che il fatto allegato, a prescindere dalla buona fede di chi lo deduce, sia corrispondente alla realtà proces- suale o sia stato correttamente inteso (Sez. 6, n. 21901 del 2014 cit.). 2.1. Orbene, il caso in esame non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 175 cod. proc. pen. e il ricorrente non dimostrai h il fatto dedotto, essendosi limitato ad alle- gare alla propria istanza le sole due e-mail suindicate. Inizialmente, infatti, la difesa del ricorrente inoltrava la richiesta di notizie sul de- posito della sentenza all'URP (Ufficio delle Relazioni con il Pubblico) della Corte di appello, cioè presso un settore non adibito a tale incombenza. La richiesta, invece, doveva essere rivolta alla cancelleria della Sezione che aveva emesso la sentenza. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non può dolersi della tardività della risposta di detto Ufficio. La stessa difesa del ricorrente comprendeva l'errore nell'indicazione del destina- tario della e-mail, inviandone una analoga, stavolta presso la cancelleria della Sezione competente, ma solo un mese dopo, in epoca di gran lunga successiva rispetto a quella spedita all'URP, quando, pur tenendo conto della sospensione dovuta all'emer- genza da Covid 19, il termine di impugnazione era già abbondantemente spirato. Infine, il dato, sottolineato in ricorso, relativo all'errato nominativo del condannato riportato in sentenza per l'omessa indicazione della vocale "e" del cognome, è del tutto irrilevante, perché, come sopra esposto, il difensore non si era tempestivamente attivato dinanzi all'Ufficio di cancelleria competente. E, in ogni caso, ciò non aveva impedito persino allo stesso URP di fornire una parziale indicazione nella risposta al difensore. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]