CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1952
Cassazione n. 08038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1952 avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello, secondo l'incontestata sintesi fatta nella sentenza impugnata, non erano state argomentate censure relative al trattamento sanzionatorio, così che l'odierno motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, avverso le sentenze d'appello in tema di reati di competenza del giudice di pace è consentito il ricorso solo per violazione di legge e non per i denunciati vizi motivazionali. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]