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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 15085/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25745-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 174/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIA, depositata il 07/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede, in accoglimento del ricorso, la dichiarazione di estinzione del giudizio pregiudiziale e la conseguente cessazione della sospensione del giudizio pregiudicato.

Rilevato che: L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2009, recuperava a tassazione il maggior reddito del contribuente derivante dalla sua partecipazione, nella misura del 50%, alla GAVEC s.r.I., società a ristretta base partecipativa, a sua volta destinataria di autonomo avviso di accertamento fondato sulla percezione di utili extracontabili.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria deducendo l'illegittimità dell'atto impositivo emesso nei propri confronti ed evidenziando come l'avviso di accertamento societario (atto presupposto) non fosse ancora divenuto definitivo in quanto anch'esso impugnato.

L'adita CTP, con ordinanza del 9 dicembre 2015, sospendeva il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. stante la pregiudizialità della decisione sull'avviso di accertamento societario da parte della Commissione tributaria regionale della Liguria.

La sentenza successivamente emessa dalla CTR della Liguria veniva cassata da questa Corte con ordinanza n. 12999/2018, con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame.

Ric. 2021 n. 25745 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- La società contribuente non provvedeva alla riassunzione del giudizio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, verificandosi in tal modo i presupposti per l'estinzione dell'intero processo ex art. 63 del d.lgs. n. 546/1992.

Pur essendo stato definito il giudizio pregiudiziale relativo all'avviso di accertamento societario, il socio contribuente non presentava istanza per la ripresa del processo sospeso ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992.

L'Agenzia delle entrate depositava quindi dinanzi alla CTP di Alessandria istanza di estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 del d.lgs. n. 546/1992.

La CTP, con sentenza n. 174/02/2021, dichiarava inammissibile l'istanza.

Osservava che, non avendo il Presidente della Sezione (con decreto) o la Commissione (con sentenza), come richiesto dall'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, dichiarato l'estinzione del processo pregiudiziale sull'avviso di accertamento societario, non si era verificata la cessazione della causa che aveva dato luogo alla sospensione del giudizio sull'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del socio.

Avverso detto provvedimento l'Agenzia delle entrate propone regolamento necessario di competenza, con un unico motivo.

Il contribuente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione non hanno svolto difese.

Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione degli artt. 295 e 393 cod. proc. civ., nonché degli artt. 39, 43, 45 e 63 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art.

Ric. 2021 n. 25745 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- 42 cod. proc. civ.

Censura la decisione impugnata per non avere la CTP di Alessandria dichiarato l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, pur essendo venuta meno la causa che aveva determinato la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. a seguito della mancata riassunzione del processo pregiudiziale, senza che fosse necessaria una espressa pronuncia di estinzione di tale processo.

Giova premettere che nel processo tributario, l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - secondo cui «non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza» - non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 18100/2013, Cass.n. 16210/2018, Cass. n. 18061/2021, in motivazione).

Nel caso di specie, la CTP di Alessandria, disattendendo l'istanza di estinzione del processo per inattività delle parti formulata dall'Agenzia delle entrate, ha emesso un provvedimento, reso in forma di sentenza, ma avente sostanzialmente il contenuto di ordinanza confermativa della precedente ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione necessaria del processo.

Tale provvedimento concerne dunque la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ed è pertanto suscettibile d'impugnazione con lo strumento del regolamento necessario di competenza.

Il ricorso è quindi ammissibile.

Tanto premesso, si osserva che nel giudizio pregiudiziale concernente l'avviso di accertamento emesso nei confronti della GAVEC s.r.I., dopo l'ordinanza di questa Corte con la Ric. 2021 n. 25745 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -4- quale veniva cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, la società contribuente non provvedeva alla riassunzione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.

La medesima disposizione, al comma 2, stabilisce che se la riassunzione non avviene entro il suddetto termine l'intero processo si estingue.

Secondo l'orientamento di questa Corte, «Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento» (Cass. n. 32276/2018; conf.

Cass. n. 23922/2016).

Si è inoltre precisato che l'omessa riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione di rinvio davanti alla commissione tributaria determina l'estinzione del processo, estinzione per la quale non è prescritto un particolare provvedimento del giudice (Cass. n. 19476/2016, in motivazione).

Orbene, la CTP di Alessandria ha fondato la decisione impugnata sul dato formale della mancata dichiarazione di estinzione del giudizio pregiudiziale (essendo incontroverso l'intervenuto decorso del termine per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio), ritenendo, di conseguenza, che permanesse la sospensione del processo pregiudicato non essendo cessata la causa che ne aveva determinato la sospensione.

In tal modo, la CTP, omettendo di considerare che l'estinzione per omessa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione è rilevabile anche d'ufficio e che Ric. 2021 n. 25745 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -5- comunque essa non necessita di uno specifico provvedimento del giudice, non si è uniformata ai principi sopra richiamati.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Le parti vanno rimesse dinanzi alla CTP di Alessandria per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese nei riguardi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in considerazione della sua posizione processuale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del regolamento di competenza, che liquida in € 3.000,00 per compensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25745-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 174/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIA, depositata il 07/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede, in accoglimento del ricorso, la dichiarazione di estinzione del giudizio pregiudiziale e la conseguente cessazione della sospensione del giudizio pregiudicato. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2009, recuperava a tassazione il maggior reddito del contribuente derivante dalla sua partecipazione, nella misura del 50%, alla GAVEC s.r.I., società a ristretta base partecipativa, a sua volta destinataria di autonomo avviso di accertamento fondato sulla percezione di utili extracontabili. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria deducendo l'illegittimità dell'atto impositivo emesso nei propri confronti ed evidenziando come l'avviso di accertamento societario (atto presupposto) non fosse ancora divenuto definitivo in quanto anch'esso impugnato. L'adita CTP, con ordinanza del 9 dicembre 2015, sospendeva il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. stante la pregiudizialità della decisione sull'avviso di accertamento societario da parte della Commissione tributaria regionale della Liguria. La sentenza successivamente emessa dalla CTR della Liguria veniva cassata da questa Corte con ordinanza n. 12999/2018, con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame. Ric. 2021 n. 25745 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- La società contribuente non provvedeva alla riassunzione del giudizio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, verificandosi in tal modo i presupposti per l'estinzione dell'intero processo ex art. 63 del d.lgs. n. 546/1992. Pur essendo stato definito il giudizio pregiudiziale relativo all'avviso di accertamento societario, il socio contribuente non presentava istanza per la ripresa del processo sospeso ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992. L'Agenzia delle entrate depositava quindi dinanzi alla CTP di Alessandria istanza di estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 del d.lgs. n. 546/1992. La CTP, con sentenza n. 174/02/2021, dichiarava inammissibile l'istanza. Osservava che, non avendo il Presidente della Sezione (con decreto) o la Commissione (con sentenza), come richiesto dall'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, dichiarato l'estinzione del processo pregiudiziale sull'avviso di accertamento societario, non si era verificata la cessazione della causa che aveva dato luogo alla sospensione del giudizio sull'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del socio. Avverso detto provvedimento l'Agenzia delle entrate propone regolamento necessario di competenza, con un unico motivo. Il contribuente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione non hanno svolto difese. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione degli artt. 295 e 393 cod. proc. civ., nonché degli artt. 39, 43, 45 e 63 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. Ric. 2021 n. 25745 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- 42 cod. proc. civ. Censura la decisione impugnata per non avere la CTP di Alessandria dichiarato l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, pur essendo venuta meno la causa che aveva determinato la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. a seguito della mancata riassunzione del processo pregiudiziale, senza che fosse necessaria una espressa pronuncia di estinzione di tale processo. Giova premettere che nel processo tributario, l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - secondo cui «non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza» - non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 18100/2013, Cass.n. 16210/2018, Cass. n. 18061/2021, in motivazione). Nel caso di specie, la CTP di Alessandria, disattendendo l'istanza di estinzione del processo per inattività delle parti formulata dall'Agenzia delle entrate, ha emesso un provvedimento, reso in forma di sentenza, ma avente sostanzialmente il contenuto di ordinanza confermativa della precedente ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione necessaria del processo. Tale provvedimento concerne dunque la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ed è pertanto suscettibile d'impugnazione con lo strumento del regolamento necessario di competenza. Il ricorso è quindi ammissibile. Tanto premesso, si osserva che nel giudizio pregiudiziale concernente l'avviso di accertamento emesso nei confronti della GAVEC s.r.I., dopo l'ordinanza di questa Corte con la Ric. 2021 n. 25745 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- quale veniva cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, la società contribuente non provvedeva alla riassunzione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. La medesima disposizione, al comma 2, stabilisce che se la riassunzione non avviene entro il suddetto termine l'intero processo si estingue. Secondo l'orientamento di questa Corte, «Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento» (Cass. n. 32276/2018; conf. Cass. n. 23922/2016). Si è inoltre precisato che l'omessa riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione di rinvio davanti alla commissione tributaria determina l'estinzione del processo, estinzione per la quale non è prescritto un particolare provvedimento del giudice (Cass. n. 19476/2016, in motivazione). Orbene, la CTP di Alessandria ha fondato la decisione impugnata sul dato formale della mancata dichiarazione di estinzione del giudizio pregiudiziale (essendo incontroverso l'intervenuto decorso del termine per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio), ritenendo, di conseguenza, che permanesse la sospensione del processo pregiudicato non essendo cessata la causa che ne aveva determinato la sospensione. In tal modo, la CTP, omettendo di considerare che l'estinzione per omessa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione è rilevabile anche d'ufficio e che Ric. 2021 n. 25745 sez. MT - ud. 22-03-2022 -5- comunque essa non necessita di uno specifico provvedimento del giudice, non si è uniformata ai principi sopra richiamati. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato. Le parti vanno rimesse dinanzi alla CTP di Alessandria per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di merito. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese nei riguardi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in considerazione della sua posizione processuale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del regolamento di competenza, che liquida in € 3.000,00 per compensi
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