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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 1958

Cassazione n. 29907/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1. Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 22/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza e il rigetto del ricorso dell'imputato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato, ha assolo [OSCURATO:PERSONA] da alcuni fatti di peculato a lui contestati ma ha confermato la sentenza di condanna quanto ai capi 1a7) e 4).

A Buconi, nella qualità di Presidente del gruppo regionale consiliare "Socialisti e Riformisti per l'Umbria", e perciò quale pubblico ufficiale, si contesta di essersi appropriato di somme, di cui aveva la disponibilità, erogate dal Consiglio regionale per il funzionamento dei gruppi consigliari.

In particolare, l'imputato si sarebbe appropriato: a) della somma di 3.630,40 euro, oggetto della fattura emessa 1'11.6.2012; relativa alla produzione di materiale da utilizzare in attività di propaganda elettorale non inerente all'attività istituzionale del gruppo (capo 1-a7); b) della somma di 520 euro per il pagamento di una fattura rendicontata in relazione alla causale di prestazione di servizi di stampa funzionali ad un incontro pubblico documentato con un volantino e che invece avrebbe avuto ad oggetto materiale elettorale per le elezioni amministrative dello stesso Comune (capo 4).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo 1-A7).

La Corte di appello non avrebbe fornito risposte adeguate agli articolati motivi di impugnazione (si allega l'atto); non si sarebbe tenuto conto oltre che di una serie di evidenze derivanti da prove dichiarative, della normativa che disciplinava le spese dei gruppi consigliari per la Regione Umbria e in particolare della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1996, che prevedeva una modalità di rendicontazione con l'indicazione del solo tipo di spesa, senza ulteriori specificazioni, purchè rientrante nel catalogo di quelle indicate dall'art. 5 della stessa legge.

Né la Corte si sarebbe confrontata con il tema a lei devoluto relativo alla valutazione delle dichiarazioni del teste Sacchetti, collaboratore della segreteria del gruppo regionale presieduto da Buconi.

La spesa per cui si procede rientrerebbe tra quelle indicate e consentite dall'art. 5 della legge regionale; la Corte, si argomenta, pur non dubitando di tale dato di presupposizione, ha ritenuto tuttavia di dare rilievo alla mancanza di una dettagliata giustificazione da parte dell'imputato, peraltro, come detto, non richiesta.

Dalla mancata giustificazione si sarebbe fatta derivare la prova del fatto appropriativo, così esonerando da detta prova la [OSCURATO:PERSONA] la Corte, la natura ambivalente della spesa comporterebbe di fatto una inversione dell'onere probatorio; in particolare, la prova dell'appropriazione sarebbe stata fatta discendere da una prova negativa, e cioè che le spese per manifesti e volantini per la campagna elettorale del PSI per le elezioni elettorali del maggio 2012 a Todi fossero state solo quelle di cui alla fattura di circa 2000 euro emessa da una determinata tipografia.

Ciò sarebbe stato tuttavia affermato senza prendere in considerazione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca segretario amministrativo del PSI- sez.

Lodi, riportate sinteticamente.

Né si sarebbe considerato che la rendicontazione della spesa indicata sarebbe stata compiuta in maniera trasparente e lineare- così come per tutte le altre spese per le quali l'imputato è stato prosciolto - senza modalità di occultamento, consentendo il controllo da parte degli organi amministrativi preposti e dai revisori dei conti, i quali nessuna contestazione ebbero mai a sollevare.

Sul punto la motivazione sarebbe viziata.

La causale della fattura per la quale si procede - divulgazione attività gruppo consigliare socialisti - sarebbe compatibile con la previsione dell'art. 5 di cui si è detto che, quanto alle spese di rappresentanza, stabiliva che queste erano riconosciute" se sostenute per interventi di rappresentanza del gruppo .. per riunioni, commissioni, congressi o cerimonie pubbliche o a favore di soggetti esterni dotati di rappresentanza"

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo 4).

La Corte non si sarebbe confrontata con il motivo di appello con il quale si era devoluto il tema dell'errore scusabile ex art. 47 cod. pen.

La causale della fattura in questione era "iniziativa 6.5.2011 loc.

Trevi" con allegato un volantino concernente la semplificazione delle iniziative riformiste; alla fattura in questione sarebbe stata annotata per errore un'altra spesa non rientrante nel catalogo dell'art. 5 cit., e cioè una spesa per materiale elettorale per le lezioni comunali di Trevi.

Dunque un difetto di dolo: sul punto la motivazione sarebbe viziata per aver affermato che non vi sia nessun elemento volto a comprovare l'errore.

Anche in tal caso non si sarebbe tenuto conto della deposizione del teste Sacchetti che aveva chiarito l'errore in questione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ad alcuni fatti di peculato per i quali la Corte, come detto, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato.

Richiamati alcuni principi sul tema in esame, si afferma che la Corte avrebbe attribuito decisivo rilievo alle dichiarazioni dell'imputato, che, invece, sarebbero assertive e generiche.

In particolare, quanto al capo 2 - articolato da bl) a b9)- in cui a Buconi sono contestati in concorso una serie di fatti di peculato compiuti materialmente dall'altro Consigliere che componeva il gruppo regionale, la Corte avrebbe assolto sul presupposto dell'assenza della prova del dolo concorsuale dell'imputato, senza tuttavia tenere conto di quanto invece avesse sottolineato il Giudice dell'udienza preliminare e cioè che il gruppo era composto da sole de persone e che quindi poteva essere "ragionevolmente escluso" che Buconi non sapesse della condotta appropriativa altrui.

Tale argomento, unitamente al fatto che nelia specie si sarebbe trattato di spese ictu oculi non inerenti alle funzioni del gruppo (pasti consumati a ristorante, spese congressuali sostenute in occasione del congresso di Fiuggi del partito socialista) sarebbe rivelatore del dolo di concorso.

Non diversamente, quanto alle spese di cui al capo 1- al) (fattura di 2000 euro relativa al spese per propaganda elettorale peraltro non pagata), l'assoluzione sarebbe stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni dell'imputato e senza tenere conto non solo di quelle del titolare della tipografia - che aveva affermato che quella fattura era rimasta inevasa e che in quel periodo egli aveva svolto solo attività di propaganda elettorale per il partito in vista delle elezioni - ma anche di quelle di altri soggetti che all'epoca ricoprivano cariche all'interno del partito e che avevano escluso conferenze sui temi indicati nei depliant.

Buconi avrebbe invece affermato di avere tenuto i rapporti con il padre del titolare della tipografia e di avere pagato la fattura e la Corte avrebbe dato credito all'assunto.

Quanto al capo 1-A2) fattura di 300 euro, relative ad un confronto pubblico mai tenuto, a fronte di dichiarazioni - tra cui quelle del ristoratore- con cui sarebbe stata affermata la natura meramente politica della iniziativa, sarebbero state valorizzate le dichiarazioni assertive dell'imputato.

Anche con riguardo al capo 3) - relativo a sei fatture per noleggio sale e per spese di organizzazione incontri e convegni - l'assunto del Procuratore ricorrente è lo stesso.

Quanto ai capi 1-a3 e 1-a6) relativi a spese sostenute presso il bar del consiglio regionale, si tratterebbe di spese strutturalmente non inerenti e comunque documentate con scontrini anonimi e lo stesso imputato avrebbe fatto riferimento ad incontri con amministratori locali, sindacalisti, associazioni venatorie; inoltre le spese coinciderebbero con giorni di lavoro dell'assemblea regionale per i quali era già prevista per i consiglieri una diaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono in parte fondati.

2. È utile esaminare in via pregiudiziale una serie di temi in relazione ai quali si sviluppano le impugnazioni.

Si tratta di questioni che attengono alla ricostruzione generale del quadro di riferimento normativo nel cui ambito si collocano i fatti oggetto del processo, alla prova della condotta appropriativa, del dolo del reato di peculato, alla possibile rilevanza di cause di esclusione della colpevolezza, al ragionamento probatorio compiuto dai Giudici di merito.

È utile altresì ribadire il principio per cui nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi espressa di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame specificatamente ed in modo formale tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e delle risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che abbiano determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv.233187).

3. La natura giuridica dei gruppi Consigliari ed il vincolo di destinazione delle somme erogate.

Si tratta di un argomento rilevante ai fini della corretta definizione delle finalità in ragione delle quali sarebbe stato possibile fare uso delle somme messe a disposizione dei gruppi consigliari regionali da parte del Consiglio della Regione Umbria.

Il riferimento è innanzitutto alla sentenza n. 1130 del 1988 della Corte Costituzionale in cui fu affermato che " dal momento che i gruppi sono gli organi nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'assemblea i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere adeguatamente i propri compiti, non è arbitrario che i gruppi consiliari vengano dotati di mezzi adeguati e di personale idoneo, affinchè ogni consigliere sia messo in grado di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società, alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali si svolgono le attività istituzionali del Consiglio regionale".

La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 187 del 1990 ebbe modo di precisare che "i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri.

Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica".

Dunque, i gruppi consigliari sono organi del Consiglio regionale al cui interno si esprimono i partiti o le correnti che hanno presentato liste di candidati.

I gruppi contribuiscono al funzionamento dell'attività assemblare ed ogni consigliere deve essere messo in condizione di concorrere, nel modo indicato, all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale; un'attività, quella dei gruppi consigliari, in funzione di quella del Consiglio regionale.

Si tratta di affermazioni riprese in seguito dalla stessa Corte costituzionale che, con la sentenza n. 39 del 2014, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez.

U, n. 609 del 01/09/1999, Rv. 529547), ha chiarito e valorizzato ulteriormente la connotazione pubblicistica delle funzioni svolte dai gruppi costituiti in seno ai consigli regionali, definendoli non solo come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ma anche "come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio", in quanto funzionalmente inerenti all'istituzione regionale.

Nello stesso senso Corte cost. n. 107 del 2015, in cui si è aggiunto significativamente che i gruppi consiliari contribuiscono in modo determinante al funzionamento ed all'attività dell'assemblea regionale, assicurando "l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica».

Si tratta di principi recepiti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8145 del 2010, ha concorso a delineare ulteriormente la connessione tra gruppi consigliari e partiti politici.

Secondo il giudice amministrativo infatti: "(...) in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale, i cui componenti esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato dai partiti e dagli elettori (...)".

Dunque il Gruppo consigliare non è un'appendice del partito politico a cui appartiene il singolo consigliere.

Le Sezioni Unite civili sono giunte alle stesse conclusioni con l'ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23257 (cui hanno fatto seguito le ordinanze 21 aprile 2015, n. 8077, 28 aprile 2015, n. 8570, e 29 aprile 2015, n. 8622) con riguardo alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali ed alla ritenuta giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità erariale del componente del gruppo, autore di "spese di rappresentanza" prive di giustificativi.

Si è affermato che: a) i gruppi consiliari hanno "natura pubblicistica" "in rapporto all'attività che li attrae nell'orbita della funzione istituzionale del soggetto giuridico, assemblea... regionale, nel cui ambito sono destinati ad operare"; b) i contributi pubblici sono erogati ai gruppi consiliari "con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge": vincoli "dettagliatamente predefiniti... con esplicito esclusivo asservimento a finalità istituzionali del consiglio regionale e non a quelle delle associazioni partitiche o, tanto meno, alle esigenze personali di ciascun componente"; c) tenuto conto della qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 cod. peri, comma 1, che la giurisprudenza penale della Corte attribuisce al presidente del gruppo partitico del consiglio regionale, questi, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale; nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo». (in tal senso, Sez. 6, n. 1561 del 14/01/2019, Fiorito, Rv. 274940).

In questo contesto assume rilevante valenza Sez.

U. civ. n. 12 marzo 2019, n. 10772 in cui la Corte, richiamando le proprie precedenti pronunce (Sez.

U, 31 ottobre 2014, n. 23257; Sez.

U, 21 aprile 2015, n. 8077; Sez.

U, 28 aprile 2015, n. 8570; Sez.

U, 29 aprile 2015, n. 8622; Sez.

U, 8 aprile 2016, n. 6895; Sez.

U, 7 settembre 2018, n. 21927; Sez.

U., 17 dicembre 2018, n. 32618; Sez.

U, 16 gennaio 2019, n. 1035 e 1034, quest'ultima con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]) ha ulteriormente chiarito che "la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo".

Nell'occasione, le Sezioni unite, richiamando Corte cost. n. 235 del 2015, hanno ulteriormente precisato che: a) in ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti); b) l'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei conti, affinché non debordi dai limiti esterni imposti alla sua giurisdizione, non può investire l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di «merito» dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, ma deve mantenersi nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa (art. 1 della legge n. 20 del 1994), come ribadito anche dalla Corte costituzionale (n. 235 e 107 del 2015) e che l'astratta riconducibilità delle spese sostenute dai singoli consiglieri a determinate categorie di spesa, pur astrattamente previste, non vale, di per sé, a fare escludere necessariamente la possibilità che le singole spese siano «non inerenti» all'attività del gruppo, nei casi in cui non sia rispettato il parametro di ragionevolezza, soprattutto con riferimento alla entità o proporzionalità, oltre che all'effettività delle spese, anche sotto il profilo della veridicità della relativa documentazione; c) in siffatto alveo rimane la verifica, rimessa alla Corte dei conti, della «manifesta difformità», in ciò consistendo propriamente il giudizio di non «inerenza» delle attività di gestione del contributo erogato ai gruppi consiliari rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, in termini di congruità e di collegamento teologico delle singole voci di spesa ammesse al rimborso alle finalità pubblicistiche dei gruppi.

Dunque: 1) un collegamento teleologico tra spese e finalità di preminente interesse pubblico da verificare in termini di congruità; 2) una verifica che non attiene al merito delle scelte ovvero all'attività politica, ma alla conformità alla legge dell'azione amministrativa, in cui l'astratta riconducibilità delle spese a determinate categorie, pur teoricamente previste, non esclude che le stesse siano non inerenti rispetto all'attività del gruppo, come definita dalla Corte costituzionale; 3) una verifica che si realizza anche attraverso il parametro di ragionevolezza, in relazione all'entità, alla proporzionalità, alla effettività delle spese, alla veridicità della relativa documentazione e che può condurre alla manifesta difformità della spesa rispetto al perseguimento delle finalità sottese al funzionamento del Gruppi consigliari.

Un denaro, quello attribuito ai gruppi consigliari regionali, pubblico e funzionalmente vincolato nel senso indicato.

Non è in discussione il principio secondo cui, a seguito delle modifiche apportate alla norma incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen. con la legge n. 86 del 1990, l'origine o - se si preferisce - la natura pubblica o privata del denaro altrui e/o delle altre cose mobili altrui, che costituiscono l'oggetto materiale del peculato, è un dato irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, che è integrato dal fatto appropriativo di denaro o cosa mobile "altrui" di pertinenza di qualunque soggetto giuridico, pubblico o privato, individuale o collettivo, e non più dal denaro o dalla cosa mobile "appartenente alla p.a." secondo la previgente disciplina normativa.

Il tema, decisivo rispetto ai fatti oggetto del processo, attiene invece al se ed in che limiti l'attività del singolo consigliere componente di un gruppo consiliare, esterna rispetto alla diretta partecipazione ai lavori dell'assemblea dell'ente pubblico territoriale, debba essere scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del gruppo, nel senso indicato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza richiamata.

La questione è quella di definire la portata del vincolo pubblicistico impresso ai contributi erogati dall'ente al gruppo consiliare e, quindi, i limiti entro cui di quei contributi è possibile fare uso legittimo da parte del singolo consigliere.

Limiti in relazione ai quali diventa possibile tracciare, con criteri compatibili con il principio di determinatezza delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità dell'avvenuto impiego (spendita) da parte del gruppo (e per esso del suo presidente e dei singoli consiglieri) dei contributi gli scopi e obiettivi che di essi contributi costituiscono causa.4.

La cornice normativa vigente all'epoca dei fatti per la Regione Umbria: la legge regionale n. 3 del 1996.

4.1. L'art. 5 della legge regionale Umbria n. 3 del 1996 all'epoca vigente era il seguente Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è istituito un fondo per ogni Gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle seguenti spese: a) stampa manifesti e pubblicazioni; b) studi convegni e consulenze; c) postali e telefoniche; d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza; e) cancelleria; f) libri, riviste, giornali periodici e quotidiani.

Quanto ai controlli, l'art. 7 della legge prevedeva "1.

I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare 211' Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno, ai fini del controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'arti:. 5 e secondo lo schema indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge, una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell' anno precedente, relativi alle spese di funzionamento di cui all' art.5 e degli eventuali contributi per il personale di cui all'art. 4, terzo comma.

Unitamente alla nota deve essere presentata la documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre.

2. Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge.

3. Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, la nota riepilogativa è predisposta con riferimento al periodo ricompreso fra il 1 gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell' estinzione o della trasformazione del Gruppo.

Alla nota riepilogativa è allegato un inventario dei beni del Gruppo consiliare.

4. I beni risultanti dall'inventario, all'inizio della legislatura successiva, sono assegnati al Gruppo che subentra ovvero trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.

Dalla sentenza impugnata emerge che l'ufficio di Presidenza della Regione aveva emanato la delibera n. 89 del 2006 con la quale si spiegava, quanto al finanziamento delle spese riconducibili alle attività istituzionali del gruppo, che le richieste di rimborso dovessero essere corredate da idonea documentazione contabile giustificativa da cui evincere l'oggetto della spesa.

Quanto alle spese di rappresentanza, si precisava che queste dovessero essere correlate a soggetti dotati di rappresentanza o a scopi rientranti nelle finalità istituzionali ed erano riconosciute se attinenti ad interventi di rappresentanza del gruppo in riunioni, commissioni, congressi e cerimonie pubbliche.

4.2. Dunque, al Presidente dei gruppi era attribuita una funzione di verifica, di lata vigilanza; una funzione di controllo che trovava la sua ragione cliustificativa nel dovere di predisporre una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell' anno precedente, relativa alle spese di funzionamento di cui all' art. 5 e ,degli eventuali contributi per il personale di cui all'art.. 4, terzo comma, strumentale, a sua volta, a consentire all'Ufficio di Presidenza della Regione il controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'art. 5.

Una funzione di vigilanza connaturata alla natura del denaro e alla qualifica soggettiva del presidente dei gruppi consigliari.

Il presidente del gruppo consiliare regionale, "per ragione del suo ufficio", come previsto dall'art. 314, comma 1, cod. pen. , viene dunque a trovarsi in possesso delle somme di denaro oggetto delle erogazioni regionali, ad esse può direttamente accedere, ed era tenuto a predisporre una nota giustificativa.

Sul tema assumono peraltro rilievo i principi posti dalla Costituzione.

Nella materia della spesa pubblica rilevano gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost da cui derivano molteplici convergenti principi: - ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio; - la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale; - l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa; - tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza).

La Corte costituzionale ha chiarito che esiste un intrinseco dovere per i gruppi consigliari di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari; si tratta di un dovere che costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. (Corte cost., n. 39 del 2014).

4.3. Sulla base della ricostruzione normativa compiuta e dei principi richiamati, discende in negativo che: a) non potevano essere imputate al fondo per il funzionamento dei Gruppi consigliari le spese connesse all'attività politica dei partiti scisse da niziative del gruppo;b) non potevano essere imputate al fondo le spese che i consiglieri sostenevano per la cura del proprio consenso politico, delle relazioni personali sul territorio con esponenti della società civile, con l'informazione, con gli elettori; rapporti finalizzati alla conservazione o all'incremento del consenso politico soggettivo, della visibilità personale del consigliere, ma del tutto scissi da iniziative del gruppo consigliare, nel senso indicato, e dalla informazione dell'attività del gruppo; c) non potevano essere imputate al fondo le spese che i consiglieri avevano in, ragione dei rapporti personali tra essi, ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovassero nel gruppo consigliare la fonte di riferimento e di legittimazione. d) non potevano chiaramente essere imputate le spese connesse alle esigenze private del consigliere.

4.4. Le spese c.d. di rappresentanza e quelle di ristorazione.

Quanto appena evidenziato, consente di affrontare e chiarire il tema della rimborsabilità delle spese c.d. di rappresentanza e di quelle di ristorazione.

Il legislatore non ha individuato le singole categorie di spesa di rappresentanza ed è stata la giurisprudenza, soprattutto contabile, a specificare una serie di criteri e principi necessari per delimitarne l'ammissibilità e la liceità.

Vi sono cioè degli elementi sostanziali e formali che consentono di delimitare la nozione di spesa di rappresentanza.

La spesa deve essere strettamente correlata alle finalità istituzionali dell'ente; pertanto, "le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite, solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa" (cfr., Corte dei conti, Sez. 2, 20 marzo 2007, n. 64).

La spesa deve avere inoltre uno scopo anche promozionale per l'ente; essa deve essere effettuata per l'immagine o per l'attività dell'ente: "Le attività di rappresentanza, in altri termini, garantiscono una proiezione esterna dell'amministrazione verso la collettività amministrata e sono finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto"(cfr.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 30 luglio 2012, n. 356).

Se, quindi, la spesa viene effettuata a fini promozionali di un singolo, per quanto rappresentativo dell'ente (es. il sindaco), la stessa non è ammissibile e non può essere considerata quale spesa di rappresentanza appena delineata (cosi, testualmente, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).Ancora, secondo la Corte dei conti, affinché possano essere considerate legittime le spese di rappresentanza, esse devono avere caratteri dell'ufficialità e dell'eccezionalità.

Nel primo senso, devono, quindi, finanziare "manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.

L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento" (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466, citata.) Ovviamente, come ripetuto sovente dalla giurisprudenza, la spesa non può essere rivolta nei confronti di politici o di dipendenti interni all'ente, ma dev'essere rivolta all'esterno (cfr., fra le altre, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza 30 marzo 2000, n. 160).

Una nozione di spesa di rappresentanza coerente con i principi generali in precedenza indicati; una nozione di spesa conforme alla consolidata definizione che di essa fornisce anche la Corte di cassazione secondo cui per "spese di rappresentanza" devono intendersi solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (fra le tante, Sez. 6, n. 36827 del 04/07/2018, M, Rv. 274023; Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017, Ardigò, Rv. 270794).

Dunque, non sono spese di rappresentanza e non sono spese di ristorazione rimborsabili quelle prive di un collegamento con l'attività del gruppo, quelle aventi ad oggetto donativi del singolo consigliere in occasione di feste o ricorrenze, quelle giustificate in ragione dell'attività politica e della visibilità della carriera politica della sola persona; non sono spese di rappresentanza quelle relative ad incontri con colleghi interni all'ente di appartenenza; non sono spese di rappresentanza quelle sostenute per cene o pasti con i propri collaboratori, quelle sostenute in occasioni di incontri con politici, sganciate da funzioni del gruppo consigliare.

Non sono spese di rappresentanza, cioè, tutte quelle estranee alla rappresentanza del gruppo in quanto connesse solo alla proiezione esterna ed alle esigenze di visibilità del consigliere o del partito di appartenenza.

5. La prova della condotta appropriativa.

Le considerazioni esposte assumono rilievo anche per quel che concerne la prova della condotta appropriativa, che non coincide affatto con l'assenza di giustificazione della spesa.

Ai fini della prova della responsabilità penale e della condotta di appropriazione, si ripete in ogni occasione ed maniera del tutto condivisibile da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione che: a) non può darsi di per sé rilievo alla mancanza di coeva giustificazione, nel senso che non può intendersi come intrinsecamente illecita la spesa per il solo profilo formale, salva la sua concreta verifica; b) la prova della condotta appropriativa deve essere fornita dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il tema non si pone per quel che concerne le spese la cui causale giustificativa rivela in sè la non inerenza con le finalità pubblicistiche del gruppo; la questione attiene invece alle c.d. spese ambivalenti, cioè a spese la cui natura strutturale non è di per sé rivelatrice della loro incompatibilità ontologica rispetto alle finalità pubbliche attributive del potere di spesa.

Con riferimento a tali spese non è consentito, ai fini penali, Far discendere la prova della condotta appropriativa per le c.d. spese ambivalenti da una giustificazione incerta, incompleta dubbia, non univoca (Sez. 6, n. 2166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067).

Si tratta di un tema che, in relazione ai fatti specifici contestati nel presente processo, risente tuttavia di quanto già in precedenza detto in ordine: a) all'onere di rendicontazione della spesa e della sua giustificazione, derivante dalla natura del denaro e dalla sua destinazione funzionale; b) al dovere di verifica e vigilanza che incombeva sul Presidente del Gruppo consigliare; c) alla necessità che la spesa fosse finalizzata al perseguimento degli scopi per cui le somme erano erogate al fondo di funzionamento dei gruppi consigliari; d) all'esatta individuazione delle finalità del Fondo, di cui pure si è detto.

Il giudizio di ambivalenza, ovvero quello della strutturale incompatibilità della spesa rispetto alle finalità istituzionali del gruppo, è un giudizio di relazione che viene formulato avendo come polo di riferimento la corretta iindividuazione, nel senso indicato, della finalità dei gruppi consigliari; la spesa è davvero ambivalente se è astrattamente compatibile con le reali finalità del fondo, correttamente individuate.

Quanto alle spese effettivamente ambivalenti, il tema dell'appropriazione deve senza dubbio prescindere da meccanismi presuntivi e di distribuzione dell'onere della prova; in tal senso va rivisto il principio affermato da Sez. 6, n. 23066 del 2009, Provenzano, secondo cui integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a "spese riservate", quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specific:amente previste dalla legge.

La questione ha una dimensione fattuale e probatoria, oltre che giuridica.

La prova della finalità illecita della spesa è innanzitutto direttamente proporzionale alla "distanza", al "quantum" che intercorre tra la causa apparente della spesa rispetto alla ragione giustificativa dell'attribuzione del potere di spesa.La necessità di approfondire sul piano probatorio la causale della spesa si pone dunque in senso progressivo rispetto alla capacità dimostrativa della documentazione "ex ante" prodotta, cioè al momento in cui viene giustificata la spesa; quanto più sarà neutra o ambigua la documentazione originaria, tanto più potrà essere evidente la necessità di approfondire ed investigare.

È allora possibile che le indagini colorino di significato indiziario l'originaria documentazione, e, davanti a richieste di spiegazioni, può assumere rilievo la capacità dimostrativa della documentazione "ex post", eventualmente prodotta nell'ambito dello sviluppo dialettico del procedimento, ovvero le giustificazioni fornite.

La prova dell'appropriazione è cioè connessa innanzitutto alla rilevanza causale apparente della spesa, alla sua specificità originaria, nel senso che è possibile che sin dall'inizio la spesa abbia una giustificazione pienamente compatibile ovvero, viceversa, strutturalmente incompatibile con le finalità giustificative del potere di spesa (es., spesa per una festa di compleanno di un parente, per l'acquisto di farmaci per familiari ovvero di biancheria, ovvero per pagare stanze di albergo a soggetti terzi, o per un regalo privato, ovvero per incontri tra il consigliere ed esponenti del territorio riconducibili a ragioni solo latamente politiche personali ma del tutto scisse da quelle del gruppo consigliare, ovvero per ricariche telefoniche di congiunti, o per acquisti di prodotti da supermercato, o per manutenzione dell'autovettura privata, o per il pagamento di contravvenzioni stradali).

In questi ultimi casi la prova della condotta appropriativa, per certi versi, è documentale.

Nel caso in cui, invece, la documentazione originaria sia causalmente muta (un mero scontrino relativo ad una consumazione tra due o più persone, o ad un acquisto da un dato negozio, una mera ricevuta di ristorazione, un documento contabile per una consumazione ad un bar) ovvero sia indicativa di una causale astrattamente compatibile con quelle giustificanti la spesa, ma tuttavia generica (es.

"spese di rappresentanza" "spese di ristorazione"), il tema della prova della condotta appropriativa assume una valenza indiziaria e si sposta all'interno dell'accertamento processuale.

La questione si pone nei casi in cui, a fronte di una documentazione originaria non univoca, vi siano altre risultanze di indagini che colorano quella documentazione originaria di significato penalmente rilevante sotto molteplici profili; ci si può riferire: a) ai casi in cui venga accertato che il consigliere si trovasse in un posto diverso da quello in cui risulta emesso il documento contabile giustificativo della spesa; b) ai casi in cui, nel corso dello stesso giorno, risultino emessi più scontrini in luoghi diversi e distanti tra loro; c) ai casi in cui risultino una quantità di scontrini o di documenti che, per frequenza e sistematicità, riveli una finalità non compatibile con quella istituzionale, perché esplicita la sostanziale inesistenza di una iniziativa del gruppo; d) ai casi in cui la documentazione contabile riguardi spese avvenute in luoghi ovvero in giorni che solitamente si frequentano in periodi di vacanza, quando l'attività istituzionale dei gruppi consiglieri è sospesa; e) ai casi in cui le contabili di prelievi dal conto corrente siano anticipate e temporalmente distanti dalla data della documentazione per cui si chiede il rimborso.

Si tratta di situazioni in cui le risultanze investigative si sviluppano sulla base di una documentazione "neutra" e portano a far emergere una situazione in cui il difetto di giustificazione della spesa si manifesta in modo chiaro e stringente, atteso il numero, il tipo, la sequenza, la sistematicità, l'oggetto, le coordinate di tempo e di luogo delle spese, le modalità di gestione complessiva del denaro.

In tali contesti la dialettica probatoria può rivelare e fare emergere l'esistenza di situazioni comprovanti la condotta appropriativa.

Non si intende fare riferimento ai casi in cui, a fronte di situazioni come quelle indicate e ad una fisiologica richiesta di spiegazioni a seguito delle risultanze di indagini, il soggetto interessato produca documenti o alleghi circostanze che, pur incomplete, pur non decisive, lascino il fondato, ragionevole, dubbio che quella spesa possa essere stata comunque sostenuta per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Assumono invece i casi in cui l'interessato, in situazioni come quelle descritte, non fornisca nessuna spiegazione rispetto al quadro indiziario - ad esempio del perché sia stato chiesto il rimborso di una spesa sostenuta in un luogo ed in un tempo rispetto alla quale vi è la prova che egli fosse altrove ovvero adduca spiegazioni o produca documenti che, al di là dei convincimenti soggettivi, confermino, anche solo implicitamente, la causale esterna della spesa rispetto alle finalità attributive del potere e finiscono per provare l'interversione del possesso.

Un procedimento probatorio indiziario e complesso, in cui il requisito della molteplicità degli indizi, che consente una valutazione di concordanza, E quello di gravità si completano a vicenda; un ragionamento indiziario in cui elementi singoli di limitata valenza assumono rilievo per il loro numero elevato e per la loro cadenza sistematica e si accompagnano ad altri indizi, forse numericamente minori, ma di maggiore consistenza dimostrativa del fatto da provare.

L'allegazione di un numero elevatissimo di scontrini o documenti relativi a consumazioni singole o tra due persone al bar o a ristorante (magari sempre lo stesso, in un giorno festivo o in un luogo di vacanza, ovvero in un contesto di successione reiterata nel corso dello stesso giorno o in giorni successivi, ma sempre alla stessa ora) rivela una inadeguatezza causale originaria che deve essere valutata unitamente alla circostanza che, esplicitamente sollecitato, l'interessato fornisca una spiegazione che colori ulteriormente il quadro probatorio.

Si tratta di profili che devono essere accertati sul piano processuale "caso per caso"; una fattispecie, quella di peculato, che, in casi complessi come quelli in esame, si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura, riscontro empirla) ed accertamento probatorio, tra tipicità e contesti mutevoli; una fattispecie in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi, che, senza cedere a semplificazioni incontrollate, siano tuttavia capaci di "studiare" le condotte ed il loro significato.

6. Sulla base di tale articolato quadro di riferimento è possibile valutare il ricorso proposto dal Procuratore Generale.

Si tratta di un ricorso strutturato su due piani distinti.

6.1. Con il primo si impugna la sentenza nella parte in cui la Corte ha assolto l'imputato per una serie di fatti- quelli contestati al capo 2 da b1) a b9)- in cui Buconi è chiamato a rispondere a titolo di concorso con l'altro componente del Gruppo consigliare per le spese a questi rimborsate.

L'assunto accusatorio è che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello„ vi sarebbe la prova certa del dolo di concorso, cioè della consapevolezza e della volontà di Buconi, al momento in cui autorizzò il rimborso, del fatto illecito altrui.

Si tratta di un tema che involge la prova del concorso doloso di persone e del come la responsabilità concorsuale sia stata ritenuta provata.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del :30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà.

Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell —aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; - poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbic" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, testualmente, Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese).

Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente.

Non diversamente, quanto alla prova del dolo di concorrere nel medesimo reato, la Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.

Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (per tutte, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901).

In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza.

Secondo il Procuratore la prova del dolo di concorso sarebbe derivante dagli elementi evidenziati dal Giudice dell'udienza preliminare e cioè che: a) il gruppo consigliare era costituito da due sole persone; b) le spese di cui era stato chiesto il rimborso avevano causali di per sé incompatibili con le finalità istituzionali del gruppo.

Tali elementi concreti escluderebbero ragionevolmente che Buconi potesse "non sapere".

Si tratta di un ragionamento viziato Non è chiaro innanzitutto se, secondo il ricorrente, debba essere configurato un concorso omissivo o commissivo da parte del capogruppo, cioè se il Procuratore abbia ritenuto sussistente - e su quali basi- una posizione di garanzia in capo all'imputato ovvero se abbia fatto riferimento ad una intesa preordinata cosciente e volontaria con l'altro componente del Gruppo consiliare ovvero, ancora, ad una forma di accordo sul presupposto della reciproca conoscenza della illegittimità dei rimborsi.

Quelli indicati dal ricorrente sono in realtà elementi non incompatibili con la possibilità che il capogruppo potesse non compiere un efficace verifica non perché in accordo con il consigliere ovvero perché consapevole dell'uso egoistico e privato dei fondi da parte di questi, ma per negligenza, per colpa anche grave, anche solo per evitare di far emergere il proprio fatto appropriativo, per fare in modo cioè di non interrompere le proprie condotte illecite.

Non sono stati evidenziati cioè elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso e, soprattutto, dell'effettiva consapevolezza dell capogruppo del fatto illecito altrui, cioè, nella specie, della pretestuosità di quelle spese da parte del correo: non sono stai indicati cioè elementi rivelatori del fatto che il capogruppo avesse percezione e conoscenza di "sintomi" dell'illecito da parte del terzo.

Né, ancora, può essere utilizzato il dubbio sulla illiceità dal fatto altrui da parte del capogruppo per costruire in modo inequivoco una sua responsabilità dolosa.

Il dubbio irrisolto non è sinonimo di dolo eventuale, perché compatibile con la colpa aggravata dalla previsione dell'evento.

Per sostenere l'esistenza anche solo del dolo eventuale, occorre dimostrare che il dubbio sia "alle spalle", perché superato dalla consapevolezza che il reato è in itinere; né il dolo eventuale coincide, come acutamente si osserva in dottrina, con l'eventualità del dolo (sul tema, per tutte, Sez.

U, n. 38343 del 02/04/2014, Espenhahn, Rv.2611104-105, e, soprattutto, in motivazione).

La prova del concorso nel medesimo reato attiene alla prova del contributo del capogruppo, dell'oggetto della sua volontà, che deve vertere sull'evento preteso dall'art.43 cod. pen.

Il tema attiene all'oggetto del dolo ed al suo accertamento e passa attraverso una valutazione che deve riguardare la situazione concreta, le specifiche peculiarità della singola vicenda, il ruolo effettivamente svolto dal capogruppo.

Ne deriva l'infondatezza del ricorso

6.2. È invece fondato il ricorso in relazione al secondo nucleo di condotte- quelle contestate al capo 1) - in relazione ai fatti Al- A2- A3- A6 - e al capo 3).

Si tratta di fatti in cui, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuta raggiunta la prova della colpevolezza sulla base di una valutazione complessiva del materiale istruttorio e, in particolare, in ragione di un giudizio di attendibilità di alcune prove dichiarative e di inattendibilità di altre dichiarazioni - tra le quali quelle dell'imputato - la Corte è invece pervenuta ad un giudizio assolutorio sulla base sostanzialmente di una diversa valutazione delle prove dichiarative e, soprattutto, su una valorizzazione delle dichiarazioni dello stesso imputato, ritenute invece dal Tribunale non dotate di capacità dimostrativa.

Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui si ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna.

Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo.

Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata - dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3 bis dell'art. 603 cod proc. pen.-, quando il giudice deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado ed arrivare a spiegare altrettanto razionalmente perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480).

Il tema su cui riflettere è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata".

Si nota correttamente in dottrina che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile.

La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto fattuale della vicenda giuridica.

Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio: tappe che possono essere tanto di diritto sostanziale quanto di diritto processuale, segnate direttamente dalla legge oppure ricavabili da indicazioni giurisprudenziali espresse e consolidate.

Insomma, si osserva acutamente in dottrina, una motivazione sempre più vincolata nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi.

Rispetto alla ricostruzione fattuale ed alla valutazione puntuale delle prove compiuta dal Tribunale, la Corte è pervenuta ad un giudizio assolutorio sostanzialmente senza spiegare alcunchè sia in ordine alle ragioni per cui, diversamente dal Tribunale, le dichiarazioni dell'imputato dovrebbero considerarsi attendibile, sia perché le altre prove valorizzate in chiave accusatoria dovrebbero invece considerarsi prive di adeguata capacità dimostrativa Una motivazione tutt'altro che rafforzata, in cui si è demolita la motivazione della sentenza di primo grado, con un ragionamento probatorio sincopato, parziale, avulso dalle risultanze processuali.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio con riferimento ai fatti in questione per nuovo giudizio.

7. Anche il ricorso dell'imputato è fondato quanto al primo motivo.

7.1. Quanto al capo 1-A7), riguardante la spesa di cui alla fattura dell'Il giugno 2012 presso la tipografia [OSCURATO:SOCIETA]. avente come causale "divulgazione attività gruppo consigliare socialisti riformisti per l'Umbria", a fronte di articolati motivi di appello, la Corte ha ritenuto di dover confermare il ragionamento probatorio compiuto dal tribunale e cioè che quella spesa fosse inerente non all'attività del gruppo ma a quella del partito, sulla base di una valutazione indiziaria di alcuni e cioè che: a) il segretario del Psi a Todi aveva riferito che quella fosse una tipografia di riferimento per il partito a Todi; 2) quella fattura era stata emessa dopo pochissimi giorni dalle elezioni amministrative per il comune di Todi tenutesi nel maggio di quello stesso anno; 3) non sarebbe stata prodotta nessuna prova da parte della difesa che le spese per manifesti, volantini e depliants relativi alla campagna elettorale del 2012 erano state, cosi come prospettato dal teste Pazzaglia - soggetto che gestiva la cassa del partito a Todi- e dallo stesso imputato, solo quelle oggetto di un'altra fattura in favore della tipografia in questione per l'importo di 2000,96 euro.

Si tratta di un ragionamento viziato.

La causale di quella fattura era formalmente compatibile con la previsione dell'art. 5 della legge della Regione Umbria n. 3 del 1996 all'epoca vigeni:e; dunque una spesa ambivalente rispetto alla quale la prova della condotta appropriativa avrebbe dovuto essere per intero fornita dalla [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto a tale dato di presupposizione si sono valorizzati elementi indiziari di limitata capacità dimostrativa.

La circostanza che quella tipografia fosse un punto di riferimento per il partito non esclude affatto che il gruppo consigliare potesse rivolgersi a quell'esercizio anche per attività del gruppo.

Non diversamente, la circostanza che quella fattura fu temporalmente emessa a ridosso delle elezioni amministrative di quell'arino non prova affatto la causale illecita prospettata dalla Corte In realtà, rispetto ad un anemico quadro indiziario, la prova della condotta appropriativa è stata fatta discendere dalla mancata prova da parte dell'imputato che le spese per l'attività politica fossero solo quelle indicate nella fattura di cui si è detto.

Una prova della condotta appropriativa fatta indirettamente derivare dalla mancata prova di un fatto a discarico.

Ne deriva che la sentenza deve essere annullata anche sui capo in esame.

La Corte di appello, applicati i principi in precedenza rispettivamente indicati, verificherà se ed in che termini per tutti i capi esaminati può essere formulato un giudizio di responsabilità per l'imputato.

7.2. È invece infondato il secondo motivo del ricorso proposto dall'imputato relativo al capo 4), riguardante la somma di 520 euro per il pagamento della fattura emessa da una data tipografia per la quale il rimborso fu chiesto con la causale "iniziativa 6.5.2011 loc.

Trevi" e con la allegazione di un volantino stampato per pubblicizzare un dibattito proprio del 6.5.2021 sul tema "la politica riformista per il futuro di Trevi".

Ha evidenziato la Corte di appello che la fattura riportava analiticamente l'oggetto della prestazione, indicando la stampa di 100 manifestini per la politica riformista per il futuro di Trevi e la stampa di 3000 volantini per la manifestazione del 6.5.2021, e che in calce compariva l'ulteriore indicazione "materiale per elezioni comunali del 15 maggio" giorno in cui erano previste le elezioni amministrative Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo rivela la sua infondatezza.

Secondo il ricorrente vi sarebbe stato un errore scusabile di cui tuttavia non è stato affatto spiegato, neanche con una chiara allegazione, né il contenuto e neppure la portata.

La Corte di cassazione ha già affermato in modo condivisibile che per invocare l'errore, non è sufficiente affermare di non avere la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato, che caratterizza il fatto tipico, perché la circostanza che un soggetto abbia agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva non è rilevante se non risulta pienamente provata e l'onere della prova (o almeno l'onere specifico di allegazione in modo da consentire una verifica dell'assunto) incombe all'imputato in quanto l'errore sul fatto, facen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1. Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 22/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza e il rigetto del ricorso dell'imputato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato, ha assolo [OSCURATO:PERSONA] da alcuni fatti di peculato a lui contestati ma ha confermato la sentenza di condanna quanto ai capi 1a7) e 4). A Buconi, nella qualità di Presidente del gruppo regionale consiliare "Socialisti e Riformisti per l'Umbria", e perciò quale pubblico ufficiale, si contesta di essersi appropriato di somme, di cui aveva la disponibilità, erogate dal Consiglio regionale per il funzionamento dei gruppi consigliari. In particolare, l'imputato si sarebbe appropriato: a) della somma di 3.630,40 euro, oggetto della fattura emessa 1'11.6.2012; relativa alla produzione di materiale da utilizzare in attività di propaganda elettorale non inerente all'attività istituzionale del gruppo (capo 1-a7); b) della somma di 520 euro per il pagamento di una fattura rendicontata in relazione alla causale di prestazione di servizi di stampa funzionali ad un incontro pubblico documentato con un volantino e che invece avrebbe avuto ad oggetto materiale elettorale per le elezioni amministrative dello stesso Comune (capo 4). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo 1-A7). La Corte di appello non avrebbe fornito risposte adeguate agli articolati motivi di impugnazione (si allega l'atto); non si sarebbe tenuto conto oltre che di una serie di evidenze derivanti da prove dichiarative, della normativa che disciplinava le spese dei gruppi consigliari per la Regione Umbria e in particolare della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1996, che prevedeva una modalità di rendicontazione con l'indicazione del solo tipo di spesa, senza ulteriori specificazioni, purchè rientrante nel catalogo di quelle indicate dall'art. 5 della stessa legge. Né la Corte si sarebbe confrontata con il tema a lei devoluto relativo alla valutazione delle dichiarazioni del teste Sacchetti, collaboratore della segreteria del gruppo regionale presieduto da Buconi. La spesa per cui si procede rientrerebbe tra quelle indicate e consentite dall'art. 5 della legge regionale; la Corte, si argomenta, pur non dubitando di tale dato di presupposizione, ha ritenuto tuttavia di dare rilievo alla mancanza di una dettagliata giustificazione da parte dell'imputato, peraltro, come detto, non richiesta. Dalla mancata giustificazione si sarebbe fatta derivare la prova del fatto appropriativo, così esonerando da detta prova la [OSCURATO:PERSONA] la Corte, la natura ambivalente della spesa comporterebbe di fatto una inversione dell'onere probatorio; in particolare, la prova dell'appropriazione sarebbe stata fatta discendere da una prova negativa, e cioè che le spese per manifesti e volantini per la campagna elettorale del PSI per le elezioni elettorali del maggio 2012 a Todi fossero state solo quelle di cui alla fattura di circa 2000 euro emessa da una determinata tipografia. Ciò sarebbe stato tuttavia affermato senza prendere in considerazione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca segretario amministrativo del PSI- sez. Lodi, riportate sinteticamente. Né si sarebbe considerato che la rendicontazione della spesa indicata sarebbe stata compiuta in maniera trasparente e lineare- così come per tutte le altre spese per le quali l'imputato è stato prosciolto - senza modalità di occultamento, consentendo il controllo da parte degli organi amministrativi preposti e dai revisori dei conti, i quali nessuna contestazione ebbero mai a sollevare. Sul punto la motivazione sarebbe viziata. La causale della fattura per la quale si procede - divulgazione attività gruppo consigliare socialisti - sarebbe compatibile con la previsione dell'art. 5 di cui si è detto che, quanto alle spese di rappresentanza, stabiliva che queste erano riconosciute" se sostenute per interventi di rappresentanza del gruppo .. per riunioni, commissioni, congressi o cerimonie pubbliche o a favore di soggetti esterni dotati di rappresentanza" 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo 4). La Corte non si sarebbe confrontata con il motivo di appello con il quale si era devoluto il tema dell'errore scusabile ex art. 47 cod. pen. La causale della fattura in questione era "iniziativa 6.5.2011 loc. Trevi" con allegato un volantino concernente la semplificazione delle iniziative riformiste; alla fattura in questione sarebbe stata annotata per errore un'altra spesa non rientrante nel catalogo dell'art. 5 cit., e cioè una spesa per materiale elettorale per le lezioni comunali di Trevi. Dunque un difetto di dolo: sul punto la motivazione sarebbe viziata per aver affermato che non vi sia nessun elemento volto a comprovare l'errore. Anche in tal caso non si sarebbe tenuto conto della deposizione del teste Sacchetti che aveva chiarito l'errore in questione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ad alcuni fatti di peculato per i quali la Corte, come detto, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato. Richiamati alcuni principi sul tema in esame, si afferma che la Corte avrebbe attribuito decisivo rilievo alle dichiarazioni dell'imputato, che, invece, sarebbero assertive e generiche. In particolare, quanto al capo 2 - articolato da bl) a b9)- in cui a Buconi sono contestati in concorso una serie di fatti di peculato compiuti materialmente dall'altro Consigliere che componeva il gruppo regionale, la Corte avrebbe assolto sul presupposto dell'assenza della prova del dolo concorsuale dell'imputato, senza tuttavia tenere conto di quanto invece avesse sottolineato il Giudice dell'udienza preliminare e cioè che il gruppo era composto da sole de persone e che quindi poteva essere "ragionevolmente escluso" che Buconi non sapesse della condotta appropriativa altrui. Tale argomento, unitamente al fatto che nelia specie si sarebbe trattato di spese ictu oculi non inerenti alle funzioni del gruppo (pasti consumati a ristorante, spese congressuali sostenute in occasione del congresso di Fiuggi del partito socialista) sarebbe rivelatore del dolo di concorso. Non diversamente, quanto alle spese di cui al capo 1- al) (fattura di 2000 euro relativa al spese per propaganda elettorale peraltro non pagata), l'assoluzione sarebbe stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni dell'imputato e senza tenere conto non solo di quelle del titolare della tipografia - che aveva affermato che quella fattura era rimasta inevasa e che in quel periodo egli aveva svolto solo attività di propaganda elettorale per il partito in vista delle elezioni - ma anche di quelle di altri soggetti che all'epoca ricoprivano cariche all'interno del partito e che avevano escluso conferenze sui temi indicati nei depliant. Buconi avrebbe invece affermato di avere tenuto i rapporti con il padre del titolare della tipografia e di avere pagato la fattura e la Corte avrebbe dato credito all'assunto. Quanto al capo 1-A2) fattura di 300 euro, relative ad un confronto pubblico mai tenuto, a fronte di dichiarazioni - tra cui quelle del ristoratore- con cui sarebbe stata affermata la natura meramente politica della iniziativa, sarebbero state valorizzate le dichiarazioni assertive dell'imputato. Anche con riguardo al capo 3) - relativo a sei fatture per noleggio sale e per spese di organizzazione incontri e convegni - l'assunto del Procuratore ricorrente è lo stesso. Quanto ai capi 1-a3 e 1-a6) relativi a spese sostenute presso il bar del consiglio regionale, si tratterebbe di spese strutturalmente non inerenti e comunque documentate con scontrini anonimi e lo stesso imputato avrebbe fatto riferimento ad incontri con amministratori locali, sindacalisti, associazioni venatorie; inoltre le spese coinciderebbero con giorni di lavoro dell'assemblea regionale per i quali era già prevista per i consiglieri una diaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono in parte fondati. 2. È utile esaminare in via pregiudiziale una serie di temi in relazione ai quali si sviluppano le impugnazioni. Si tratta di questioni che attengono alla ricostruzione generale del quadro di riferimento normativo nel cui ambito si collocano i fatti oggetto del processo, alla prova della condotta appropriativa, del dolo del reato di peculato, alla possibile rilevanza di cause di esclusione della colpevolezza, al ragionamento probatorio compiuto dai Giudici di merito. È utile altresì ribadire il principio per cui nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi espressa di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame specificatamente ed in modo formale tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e delle risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che abbiano determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv.233187). 3. La natura giuridica dei gruppi Consigliari ed il vincolo di destinazione delle somme erogate. Si tratta di un argomento rilevante ai fini della corretta definizione delle finalità in ragione delle quali sarebbe stato possibile fare uso delle somme messe a disposizione dei gruppi consigliari regionali da parte del Consiglio della Regione Umbria. Il riferimento è innanzitutto alla sentenza n. 1130 del 1988 della Corte Costituzionale in cui fu affermato che " dal momento che i gruppi sono gli organi nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'assemblea i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere adeguatamente i propri compiti, non è arbitrario che i gruppi consiliari vengano dotati di mezzi adeguati e di personale idoneo, affinchè ogni consigliere sia messo in grado di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società, alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali si svolgono le attività istituzionali del Consiglio regionale". La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 187 del 1990 ebbe modo di precisare che "i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica". Dunque, i gruppi consigliari sono organi del Consiglio regionale al cui interno si esprimono i partiti o le correnti che hanno presentato liste di candidati. I gruppi contribuiscono al funzionamento dell'attività assemblare ed ogni consigliere deve essere messo in condizione di concorrere, nel modo indicato, all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale; un'attività, quella dei gruppi consigliari, in funzione di quella del Consiglio regionale. Si tratta di affermazioni riprese in seguito dalla stessa Corte costituzionale che, con la sentenza n. 39 del 2014, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U, n. 609 del 01/09/1999, Rv. 529547), ha chiarito e valorizzato ulteriormente la connotazione pubblicistica delle funzioni svolte dai gruppi costituiti in seno ai consigli regionali, definendoli non solo come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ma anche "come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio", in quanto funzionalmente inerenti all'istituzione regionale. Nello stesso senso Corte cost. n. 107 del 2015, in cui si è aggiunto significativamente che i gruppi consiliari contribuiscono in modo determinante al funzionamento ed all'attività dell'assemblea regionale, assicurando "l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica». Si tratta di principi recepiti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8145 del 2010, ha concorso a delineare ulteriormente la connessione tra gruppi consigliari e partiti politici. Secondo il giudice amministrativo infatti: "(...) in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale, i cui componenti esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato dai partiti e dagli elettori (...)". Dunque il Gruppo consigliare non è un'appendice del partito politico a cui appartiene il singolo consigliere. Le Sezioni Unite civili sono giunte alle stesse conclusioni con l'ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23257 (cui hanno fatto seguito le ordinanze 21 aprile 2015, n. 8077, 28 aprile 2015, n. 8570, e 29 aprile 2015, n. 8622) con riguardo alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali ed alla ritenuta giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità erariale del componente del gruppo, autore di "spese di rappresentanza" prive di giustificativi. Si è affermato che: a) i gruppi consiliari hanno "natura pubblicistica" "in rapporto all'attività che li attrae nell'orbita della funzione istituzionale del soggetto giuridico, assemblea... regionale, nel cui ambito sono destinati ad operare"; b) i contributi pubblici sono erogati ai gruppi consiliari "con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge": vincoli "dettagliatamente predefiniti... con esplicito esclusivo asservimento a finalità istituzionali del consiglio regionale e non a quelle delle associazioni partitiche o, tanto meno, alle esigenze personali di ciascun componente"; c) tenuto conto della qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 cod. peri, comma 1, che la giurisprudenza penale della Corte attribuisce al presidente del gruppo partitico del consiglio regionale, questi, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale; nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo». (in tal senso, Sez. 6, n. 1561 del 14/01/2019, Fiorito, Rv. 274940). In questo contesto assume rilevante valenza Sez. U. civ. n. 12 marzo 2019, n. 10772 in cui la Corte, richiamando le proprie precedenti pronunce (Sez. U, 31 ottobre 2014, n. 23257; Sez. U, 21 aprile 2015, n. 8077; Sez. U, 28 aprile 2015, n. 8570; Sez. U, 29 aprile 2015, n. 8622; Sez. U, 8 aprile 2016, n. 6895; Sez. U, 7 settembre 2018, n. 21927; Sez. U., 17 dicembre 2018, n. 32618; Sez. U, 16 gennaio 2019, n. 1035 e 1034, quest'ultima con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]) ha ulteriormente chiarito che "la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo". Nell'occasione, le Sezioni unite, richiamando Corte cost. n. 235 del 2015, hanno ulteriormente precisato che: a) in ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti); b) l'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei conti, affinché non debordi dai limiti esterni imposti alla sua giurisdizione, non può investire l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di «merito» dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, ma deve mantenersi nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa (art. 1 della legge n. 20 del 1994), come ribadito anche dalla Corte costituzionale (n. 235 e 107 del 2015) e che l'astratta riconducibilità delle spese sostenute dai singoli consiglieri a determinate categorie di spesa, pur astrattamente previste, non vale, di per sé, a fare escludere necessariamente la possibilità che le singole spese siano «non inerenti» all'attività del gruppo, nei casi in cui non sia rispettato il parametro di ragionevolezza, soprattutto con riferimento alla entità o proporzionalità, oltre che all'effettività delle spese, anche sotto il profilo della veridicità della relativa documentazione; c) in siffatto alveo rimane la verifica, rimessa alla Corte dei conti, della «manifesta difformità», in ciò consistendo propriamente il giudizio di non «inerenza» delle attività di gestione del contributo erogato ai gruppi consiliari rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, in termini di congruità e di collegamento teologico delle singole voci di spesa ammesse al rimborso alle finalità pubblicistiche dei gruppi. Dunque: 1) un collegamento teleologico tra spese e finalità di preminente interesse pubblico da verificare in termini di congruità; 2) una verifica che non attiene al merito delle scelte ovvero all'attività politica, ma alla conformità alla legge dell'azione amministrativa, in cui l'astratta riconducibilità delle spese a determinate categorie, pur teoricamente previste, non esclude che le stesse siano non inerenti rispetto all'attività del gruppo, come definita dalla Corte costituzionale; 3) una verifica che si realizza anche attraverso il parametro di ragionevolezza, in relazione all'entità, alla proporzionalità, alla effettività delle spese, alla veridicità della relativa documentazione e che può condurre alla manifesta difformità della spesa rispetto al perseguimento delle finalità sottese al funzionamento del Gruppi consigliari. Un denaro, quello attribuito ai gruppi consigliari regionali, pubblico e funzionalmente vincolato nel senso indicato. Non è in discussione il principio secondo cui, a seguito delle modifiche apportate alla norma incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen. con la legge n. 86 del 1990, l'origine o - se si preferisce - la natura pubblica o privata del denaro altrui e/o delle altre cose mobili altrui, che costituiscono l'oggetto materiale del peculato, è un dato irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, che è integrato dal fatto appropriativo di denaro o cosa mobile "altrui" di pertinenza di qualunque soggetto giuridico, pubblico o privato, individuale o collettivo, e non più dal denaro o dalla cosa mobile "appartenente alla p.a." secondo la previgente disciplina normativa. Il tema, decisivo rispetto ai fatti oggetto del processo, attiene invece al se ed in che limiti l'attività del singolo consigliere componente di un gruppo consiliare, esterna rispetto alla diretta partecipazione ai lavori dell'assemblea dell'ente pubblico territoriale, debba essere scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del gruppo, nel senso indicato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza richiamata. La questione è quella di definire la portata del vincolo pubblicistico impresso ai contributi erogati dall'ente al gruppo consiliare e, quindi, i limiti entro cui di quei contributi è possibile fare uso legittimo da parte del singolo consigliere. Limiti in relazione ai quali diventa possibile tracciare, con criteri compatibili con il principio di determinatezza delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità dell'avvenuto impiego (spendita) da parte del gruppo (e per esso del suo presidente e dei singoli consiglieri) dei contributi gli scopi e obiettivi che di essi contributi costituiscono causa.4. La cornice normativa vigente all'epoca dei fatti per la Regione Umbria: la legge regionale n. 3 del 1996. 4.1. L'art. 5 della legge regionale Umbria n. 3 del 1996 all'epoca vigente era il seguente Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è istituito un fondo per ogni Gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle seguenti spese: a) stampa manifesti e pubblicazioni; b) studi convegni e consulenze; c) postali e telefoniche; d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza; e) cancelleria; f) libri, riviste, giornali periodici e quotidiani. Quanto ai controlli, l'art. 7 della legge prevedeva "1. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare 211' Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno, ai fini del controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'arti:. 5 e secondo lo schema indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge, una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell' anno precedente, relativi alle spese di funzionamento di cui all' art.5 e degli eventuali contributi per il personale di cui all'art. 4, terzo comma. Unitamente alla nota deve essere presentata la documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre. 2. Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge. 3. Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, la nota riepilogativa è predisposta con riferimento al periodo ricompreso fra il 1 gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell' estinzione o della trasformazione del Gruppo. Alla nota riepilogativa è allegato un inventario dei beni del Gruppo consiliare. 4. I beni risultanti dall'inventario, all'inizio della legislatura successiva, sono assegnati al Gruppo che subentra ovvero trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale. Dalla sentenza impugnata emerge che l'ufficio di Presidenza della Regione aveva emanato la delibera n. 89 del 2006 con la quale si spiegava, quanto al finanziamento delle spese riconducibili alle attività istituzionali del gruppo, che le richieste di rimborso dovessero essere corredate da idonea documentazione contabile giustificativa da cui evincere l'oggetto della spesa. Quanto alle spese di rappresentanza, si precisava che queste dovessero essere correlate a soggetti dotati di rappresentanza o a scopi rientranti nelle finalità istituzionali ed erano riconosciute se attinenti ad interventi di rappresentanza del gruppo in riunioni, commissioni, congressi e cerimonie pubbliche. 4.2. Dunque, al Presidente dei gruppi era attribuita una funzione di verifica, di lata vigilanza; una funzione di controllo che trovava la sua ragione cliustificativa nel dovere di predisporre una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell' anno precedente, relativa alle spese di funzionamento di cui all' art. 5 e ,degli eventuali contributi per il personale di cui all'art.. 4, terzo comma, strumentale, a sua volta, a consentire all'Ufficio di Presidenza della Regione il controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'art. 5. Una funzione di vigilanza connaturata alla natura del denaro e alla qualifica soggettiva del presidente dei gruppi consigliari. Il presidente del gruppo consiliare regionale, "per ragione del suo ufficio", come previsto dall'art. 314, comma 1, cod. pen. , viene dunque a trovarsi in possesso delle somme di denaro oggetto delle erogazioni regionali, ad esse può direttamente accedere, ed era tenuto a predisporre una nota giustificativa. Sul tema assumono peraltro rilievo i principi posti dalla Costituzione. Nella materia della spesa pubblica rilevano gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost da cui derivano molteplici convergenti principi: - ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio; - la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale; - l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa; - tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza). La Corte costituzionale ha chiarito che esiste un intrinseco dovere per i gruppi consigliari di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari; si tratta di un dovere che costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. (Corte cost., n. 39 del 2014). 4.3. Sulla base della ricostruzione normativa compiuta e dei principi richiamati, discende in negativo che: a) non potevano essere imputate al fondo per il funzionamento dei Gruppi consigliari le spese connesse all'attività politica dei partiti scisse da niziative del gruppo;b) non potevano essere imputate al fondo le spese che i consiglieri sostenevano per la cura del proprio consenso politico, delle relazioni personali sul territorio con esponenti della società civile, con l'informazione, con gli elettori; rapporti finalizzati alla conservazione o all'incremento del consenso politico soggettivo, della visibilità personale del consigliere, ma del tutto scissi da iniziative del gruppo consigliare, nel senso indicato, e dalla informazione dell'attività del gruppo; c) non potevano essere imputate al fondo le spese che i consiglieri avevano in, ragione dei rapporti personali tra essi, ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovassero nel gruppo consigliare la fonte di riferimento e di legittimazione. d) non potevano chiaramente essere imputate le spese connesse alle esigenze private del consigliere. 4.4. Le spese c.d. di rappresentanza e quelle di ristorazione. Quanto appena evidenziato, consente di affrontare e chiarire il tema della rimborsabilità delle spese c.d. di rappresentanza e di quelle di ristorazione. Il legislatore non ha individuato le singole categorie di spesa di rappresentanza ed è stata la giurisprudenza, soprattutto contabile, a specificare una serie di criteri e principi necessari per delimitarne l'ammissibilità e la liceità. Vi sono cioè degli elementi sostanziali e formali che consentono di delimitare la nozione di spesa di rappresentanza. La spesa deve essere strettamente correlata alle finalità istituzionali dell'ente; pertanto, "le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite, solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa" (cfr., Corte dei conti, Sez. 2, 20 marzo 2007, n. 64). La spesa deve avere inoltre uno scopo anche promozionale per l'ente; essa deve essere effettuata per l'immagine o per l'attività dell'ente: "Le attività di rappresentanza, in altri termini, garantiscono una proiezione esterna dell'amministrazione verso la collettività amministrata e sono finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto"(cfr. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 30 luglio 2012, n. 356). Se, quindi, la spesa viene effettuata a fini promozionali di un singolo, per quanto rappresentativo dell'ente (es. il sindaco), la stessa non è ammissibile e non può essere considerata quale spesa di rappresentanza appena delineata (cosi, testualmente, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).Ancora, secondo la Corte dei conti, affinché possano essere considerate legittime le spese di rappresentanza, esse devono avere caratteri dell'ufficialità e dell'eccezionalità. Nel primo senso, devono, quindi, finanziare "manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento" (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466, citata.) Ovviamente, come ripetuto sovente dalla giurisprudenza, la spesa non può essere rivolta nei confronti di politici o di dipendenti interni all'ente, ma dev'essere rivolta all'esterno (cfr., fra le altre, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza 30 marzo 2000, n. 160). Una nozione di spesa di rappresentanza coerente con i principi generali in precedenza indicati; una nozione di spesa conforme alla consolidata definizione che di essa fornisce anche la Corte di cassazione secondo cui per "spese di rappresentanza" devono intendersi solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (fra le tante, Sez. 6, n. 36827 del 04/07/2018, M, Rv. 274023; Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017, Ardigò, Rv. 270794). Dunque, non sono spese di rappresentanza e non sono spese di ristorazione rimborsabili quelle prive di un collegamento con l'attività del gruppo, quelle aventi ad oggetto donativi del singolo consigliere in occasione di feste o ricorrenze, quelle giustificate in ragione dell'attività politica e della visibilità della carriera politica della sola persona; non sono spese di rappresentanza quelle relative ad incontri con colleghi interni all'ente di appartenenza; non sono spese di rappresentanza quelle sostenute per cene o pasti con i propri collaboratori, quelle sostenute in occasioni di incontri con politici, sganciate da funzioni del gruppo consigliare. Non sono spese di rappresentanza, cioè, tutte quelle estranee alla rappresentanza del gruppo in quanto connesse solo alla proiezione esterna ed alle esigenze di visibilità del consigliere o del partito di appartenenza. 5. La prova della condotta appropriativa. Le considerazioni esposte assumono rilievo anche per quel che concerne la prova della condotta appropriativa, che non coincide affatto con l'assenza di giustificazione della spesa. Ai fini della prova della responsabilità penale e della condotta di appropriazione, si ripete in ogni occasione ed maniera del tutto condivisibile da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione che: a) non può darsi di per sé rilievo alla mancanza di coeva giustificazione, nel senso che non può intendersi come intrinsecamente illecita la spesa per il solo profilo formale, salva la sua concreta verifica; b) la prova della condotta appropriativa deve essere fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il tema non si pone per quel che concerne le spese la cui causale giustificativa rivela in sè la non inerenza con le finalità pubblicistiche del gruppo; la questione attiene invece alle c.d. spese ambivalenti, cioè a spese la cui natura strutturale non è di per sé rivelatrice della loro incompatibilità ontologica rispetto alle finalità pubbliche attributive del potere di spesa. Con riferimento a tali spese non è consentito, ai fini penali, Far discendere la prova della condotta appropriativa per le c.d. spese ambivalenti da una giustificazione incerta, incompleta dubbia, non univoca (Sez. 6, n. 2166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067). Si tratta di un tema che, in relazione ai fatti specifici contestati nel presente processo, risente tuttavia di quanto già in precedenza detto in ordine: a) all'onere di rendicontazione della spesa e della sua giustificazione, derivante dalla natura del denaro e dalla sua destinazione funzionale; b) al dovere di verifica e vigilanza che incombeva sul Presidente del Gruppo consigliare; c) alla necessità che la spesa fosse finalizzata al perseguimento degli scopi per cui le somme erano erogate al fondo di funzionamento dei gruppi consigliari; d) all'esatta individuazione delle finalità del Fondo, di cui pure si è detto. Il giudizio di ambivalenza, ovvero quello della strutturale incompatibilità della spesa rispetto alle finalità istituzionali del gruppo, è un giudizio di relazione che viene formulato avendo come polo di riferimento la corretta iindividuazione, nel senso indicato, della finalità dei gruppi consigliari; la spesa è davvero ambivalente se è astrattamente compatibile con le reali finalità del fondo, correttamente individuate. Quanto alle spese effettivamente ambivalenti, il tema dell'appropriazione deve senza dubbio prescindere da meccanismi presuntivi e di distribuzione dell'onere della prova; in tal senso va rivisto il principio affermato da Sez. 6, n. 23066 del 2009, Provenzano, secondo cui integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a "spese riservate", quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specific:amente previste dalla legge. La questione ha una dimensione fattuale e probatoria, oltre che giuridica. La prova della finalità illecita della spesa è innanzitutto direttamente proporzionale alla "distanza", al "quantum" che intercorre tra la causa apparente della spesa rispetto alla ragione giustificativa dell'attribuzione del potere di spesa.La necessità di approfondire sul piano probatorio la causale della spesa si pone dunque in senso progressivo rispetto alla capacità dimostrativa della documentazione "ex ante" prodotta, cioè al momento in cui viene giustificata la spesa; quanto più sarà neutra o ambigua la documentazione originaria, tanto più potrà essere evidente la necessità di approfondire ed investigare. È allora possibile che le indagini colorino di significato indiziario l'originaria documentazione, e, davanti a richieste di spiegazioni, può assumere rilievo la capacità dimostrativa della documentazione "ex post", eventualmente prodotta nell'ambito dello sviluppo dialettico del procedimento, ovvero le giustificazioni fornite. La prova dell'appropriazione è cioè connessa innanzitutto alla rilevanza causale apparente della spesa, alla sua specificità originaria, nel senso che è possibile che sin dall'inizio la spesa abbia una giustificazione pienamente compatibile ovvero, viceversa, strutturalmente incompatibile con le finalità giustificative del potere di spesa (es., spesa per una festa di compleanno di un parente, per l'acquisto di farmaci per familiari ovvero di biancheria, ovvero per pagare stanze di albergo a soggetti terzi, o per un regalo privato, ovvero per incontri tra il consigliere ed esponenti del territorio riconducibili a ragioni solo latamente politiche personali ma del tutto scisse da quelle del gruppo consigliare, ovvero per ricariche telefoniche di congiunti, o per acquisti di prodotti da supermercato, o per manutenzione dell'autovettura privata, o per il pagamento di contravvenzioni stradali). In questi ultimi casi la prova della condotta appropriativa, per certi versi, è documentale. Nel caso in cui, invece, la documentazione originaria sia causalmente muta (un mero scontrino relativo ad una consumazione tra due o più persone, o ad un acquisto da un dato negozio, una mera ricevuta di ristorazione, un documento contabile per una consumazione ad un bar) ovvero sia indicativa di una causale astrattamente compatibile con quelle giustificanti la spesa, ma tuttavia generica (es. "spese di rappresentanza" "spese di ristorazione"), il tema della prova della condotta appropriativa assume una valenza indiziaria e si sposta all'interno dell'accertamento processuale. La questione si pone nei casi in cui, a fronte di una documentazione originaria non univoca, vi siano altre risultanze di indagini che colorano quella documentazione originaria di significato penalmente rilevante sotto molteplici profili; ci si può riferire: a) ai casi in cui venga accertato che il consigliere si trovasse in un posto diverso da quello in cui risulta emesso il documento contabile giustificativo della spesa; b) ai casi in cui, nel corso dello stesso giorno, risultino emessi più scontrini in luoghi diversi e distanti tra loro; c) ai casi in cui risultino una quantità di scontrini o di documenti che, per frequenza e sistematicità, riveli una finalità non compatibile con quella istituzionale, perché esplicita la sostanziale inesistenza di una iniziativa del gruppo; d) ai casi in cui la documentazione contabile riguardi spese avvenute in luoghi ovvero in giorni che solitamente si frequentano in periodi di vacanza, quando l'attività istituzionale dei gruppi consiglieri è sospesa; e) ai casi in cui le contabili di prelievi dal conto corrente siano anticipate e temporalmente distanti dalla data della documentazione per cui si chiede il rimborso. Si tratta di situazioni in cui le risultanze investigative si sviluppano sulla base di una documentazione "neutra" e portano a far emergere una situazione in cui il difetto di giustificazione della spesa si manifesta in modo chiaro e stringente, atteso il numero, il tipo, la sequenza, la sistematicità, l'oggetto, le coordinate di tempo e di luogo delle spese, le modalità di gestione complessiva del denaro. In tali contesti la dialettica probatoria può rivelare e fare emergere l'esistenza di situazioni comprovanti la condotta appropriativa. Non si intende fare riferimento ai casi in cui, a fronte di situazioni come quelle indicate e ad una fisiologica richiesta di spiegazioni a seguito delle risultanze di indagini, il soggetto interessato produca documenti o alleghi circostanze che, pur incomplete, pur non decisive, lascino il fondato, ragionevole, dubbio che quella spesa possa essere stata comunque sostenuta per il conseguimento delle finalità istituzionali. Assumono invece i casi in cui l'interessato, in situazioni come quelle descritte, non fornisca nessuna spiegazione rispetto al quadro indiziario - ad esempio del perché sia stato chiesto il rimborso di una spesa sostenuta in un luogo ed in un tempo rispetto alla quale vi è la prova che egli fosse altrove ovvero adduca spiegazioni o produca documenti che, al di là dei convincimenti soggettivi, confermino, anche solo implicitamente, la causale esterna della spesa rispetto alle finalità attributive del potere e finiscono per provare l'interversione del possesso. Un procedimento probatorio indiziario e complesso, in cui il requisito della molteplicità degli indizi, che consente una valutazione di concordanza, E quello di gravità si completano a vicenda; un ragionamento indiziario in cui elementi singoli di limitata valenza assumono rilievo per il loro numero elevato e per la loro cadenza sistematica e si accompagnano ad altri indizi, forse numericamente minori, ma di maggiore consistenza dimostrativa del fatto da provare. L'allegazione di un numero elevatissimo di scontrini o documenti relativi a consumazioni singole o tra due persone al bar o a ristorante (magari sempre lo stesso, in un giorno festivo o in un luogo di vacanza, ovvero in un contesto di successione reiterata nel corso dello stesso giorno o in giorni successivi, ma sempre alla stessa ora) rivela una inadeguatezza causale originaria che deve essere valutata unitamente alla circostanza che, esplicitamente sollecitato, l'interessato fornisca una spiegazione che colori ulteriormente il quadro probatorio. Si tratta di profili che devono essere accertati sul piano processuale "caso per caso"; una fattispecie, quella di peculato, che, in casi complessi come quelli in esame, si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura, riscontro empirla) ed accertamento probatorio, tra tipicità e contesti mutevoli; una fattispecie in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi, che, senza cedere a semplificazioni incontrollate, siano tuttavia capaci di "studiare" le condotte ed il loro significato. 6. Sulla base di tale articolato quadro di riferimento è possibile valutare il ricorso proposto dal Procuratore Generale. Si tratta di un ricorso strutturato su due piani distinti. 6.1. Con il primo si impugna la sentenza nella parte in cui la Corte ha assolto l'imputato per una serie di fatti- quelli contestati al capo 2 da b1) a b9)- in cui Buconi è chiamato a rispondere a titolo di concorso con l'altro componente del Gruppo consigliare per le spese a questi rimborsate. L'assunto accusatorio è che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello„ vi sarebbe la prova certa del dolo di concorso, cioè della consapevolezza e della volontà di Buconi, al momento in cui autorizzò il rimborso, del fatto illecito altrui. Si tratta di un tema che involge la prova del concorso doloso di persone e del come la responsabilità concorsuale sia stata ritenuta provata. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del :30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell —aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; - poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbic" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. Non diversamente, quanto alla prova del dolo di concorrere nel medesimo reato, la Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (per tutte, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901). In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza. Secondo il Procuratore la prova del dolo di concorso sarebbe derivante dagli elementi evidenziati dal Giudice dell'udienza preliminare e cioè che: a) il gruppo consigliare era costituito da due sole persone; b) le spese di cui era stato chiesto il rimborso avevano causali di per sé incompatibili con le finalità istituzionali del gruppo. Tali elementi concreti escluderebbero ragionevolmente che Buconi potesse "non sapere". Si tratta di un ragionamento viziato Non è chiaro innanzitutto se, secondo il ricorrente, debba essere configurato un concorso omissivo o commissivo da parte del capogruppo, cioè se il Procuratore abbia ritenuto sussistente - e su quali basi- una posizione di garanzia in capo all'imputato ovvero se abbia fatto riferimento ad una intesa preordinata cosciente e volontaria con l'altro componente del Gruppo consiliare ovvero, ancora, ad una forma di accordo sul presupposto della reciproca conoscenza della illegittimità dei rimborsi. Quelli indicati dal ricorrente sono in realtà elementi non incompatibili con la possibilità che il capogruppo potesse non compiere un efficace verifica non perché in accordo con il consigliere ovvero perché consapevole dell'uso egoistico e privato dei fondi da parte di questi, ma per negligenza, per colpa anche grave, anche solo per evitare di far emergere il proprio fatto appropriativo, per fare in modo cioè di non interrompere le proprie condotte illecite. Non sono stati evidenziati cioè elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso e, soprattutto, dell'effettiva consapevolezza dell capogruppo del fatto illecito altrui, cioè, nella specie, della pretestuosità di quelle spese da parte del correo: non sono stai indicati cioè elementi rivelatori del fatto che il capogruppo avesse percezione e conoscenza di "sintomi" dell'illecito da parte del terzo. Né, ancora, può essere utilizzato il dubbio sulla illiceità dal fatto altrui da parte del capogruppo per costruire in modo inequivoco una sua responsabilità dolosa. Il dubbio irrisolto non è sinonimo di dolo eventuale, perché compatibile con la colpa aggravata dalla previsione dell'evento. Per sostenere l'esistenza anche solo del dolo eventuale, occorre dimostrare che il dubbio sia "alle spalle", perché superato dalla consapevolezza che il reato è in itinere; né il dolo eventuale coincide, come acutamente si osserva in dottrina, con l'eventualità del dolo (sul tema, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 02/04/2014, Espenhahn, Rv.2611104-105, e, soprattutto, in motivazione). La prova del concorso nel medesimo reato attiene alla prova del contributo del capogruppo, dell'oggetto della sua volontà, che deve vertere sull'evento preteso dall'art.43 cod. pen. Il tema attiene all'oggetto del dolo ed al suo accertamento e passa attraverso una valutazione che deve riguardare la situazione concreta, le specifiche peculiarità della singola vicenda, il ruolo effettivamente svolto dal capogruppo. Ne deriva l'infondatezza del ricorso 6.2. È invece fondato il ricorso in relazione al secondo nucleo di condotte- quelle contestate al capo 1) - in relazione ai fatti Al- A2- A3- A6 - e al capo 3). Si tratta di fatti in cui, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuta raggiunta la prova della colpevolezza sulla base di una valutazione complessiva del materiale istruttorio e, in particolare, in ragione di un giudizio di attendibilità di alcune prove dichiarative e di inattendibilità di altre dichiarazioni - tra le quali quelle dell'imputato - la Corte è invece pervenuta ad un giudizio assolutorio sulla base sostanzialmente di una diversa valutazione delle prove dichiarative e, soprattutto, su una valorizzazione delle dichiarazioni dello stesso imputato, ritenute invece dal Tribunale non dotate di capacità dimostrativa. Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui si ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo. Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata - dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3 bis dell'art. 603 cod proc. pen.-, quando il giudice deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado ed arrivare a spiegare altrettanto razionalmente perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480). Il tema su cui riflettere è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata". Si nota correttamente in dottrina che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile. La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto fattuale della vicenda giuridica. Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio: tappe che possono essere tanto di diritto sostanziale quanto di diritto processuale, segnate direttamente dalla legge oppure ricavabili da indicazioni giurisprudenziali espresse e consolidate. Insomma, si osserva acutamente in dottrina, una motivazione sempre più vincolata nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi. Rispetto alla ricostruzione fattuale ed alla valutazione puntuale delle prove compiuta dal Tribunale, la Corte è pervenuta ad un giudizio assolutorio sostanzialmente senza spiegare alcunchè sia in ordine alle ragioni per cui, diversamente dal Tribunale, le dichiarazioni dell'imputato dovrebbero considerarsi attendibile, sia perché le altre prove valorizzate in chiave accusatoria dovrebbero invece considerarsi prive di adeguata capacità dimostrativa Una motivazione tutt'altro che rafforzata, in cui si è demolita la motivazione della sentenza di primo grado, con un ragionamento probatorio sincopato, parziale, avulso dalle risultanze processuali. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio con riferimento ai fatti in questione per nuovo giudizio. 7. Anche il ricorso dell'imputato è fondato quanto al primo motivo. 7.1. Quanto al capo 1-A7), riguardante la spesa di cui alla fattura dell'Il giugno 2012 presso la tipografia [OSCURATO:SOCIETA]. avente come causale "divulgazione attività gruppo consigliare socialisti riformisti per l'Umbria", a fronte di articolati motivi di appello, la Corte ha ritenuto di dover confermare il ragionamento probatorio compiuto dal tribunale e cioè che quella spesa fosse inerente non all'attività del gruppo ma a quella del partito, sulla base di una valutazione indiziaria di alcuni e cioè che: a) il segretario del Psi a Todi aveva riferito che quella fosse una tipografia di riferimento per il partito a Todi; 2) quella fattura era stata emessa dopo pochissimi giorni dalle elezioni amministrative per il comune di Todi tenutesi nel maggio di quello stesso anno; 3) non sarebbe stata prodotta nessuna prova da parte della difesa che le spese per manifesti, volantini e depliants relativi alla campagna elettorale del 2012 erano state, cosi come prospettato dal teste Pazzaglia - soggetto che gestiva la cassa del partito a Todi- e dallo stesso imputato, solo quelle oggetto di un'altra fattura in favore della tipografia in questione per l'importo di 2000,96 euro. Si tratta di un ragionamento viziato. La causale di quella fattura era formalmente compatibile con la previsione dell'art. 5 della legge della Regione Umbria n. 3 del 1996 all'epoca vigeni:e; dunque una spesa ambivalente rispetto alla quale la prova della condotta appropriativa avrebbe dovuto essere per intero fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale dato di presupposizione si sono valorizzati elementi indiziari di limitata capacità dimostrativa. La circostanza che quella tipografia fosse un punto di riferimento per il partito non esclude affatto che il gruppo consigliare potesse rivolgersi a quell'esercizio anche per attività del gruppo. Non diversamente, la circostanza che quella fattura fu temporalmente emessa a ridosso delle elezioni amministrative di quell'arino non prova affatto la causale illecita prospettata dalla Corte In realtà, rispetto ad un anemico quadro indiziario, la prova della condotta appropriativa è stata fatta discendere dalla mancata prova da parte dell'imputato che le spese per l'attività politica fossero solo quelle indicate nella fattura di cui si è detto. Una prova della condotta appropriativa fatta indirettamente derivare dalla mancata prova di un fatto a discarico. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata anche sui capo in esame. La Corte di appello, applicati i principi in precedenza rispettivamente indicati, verificherà se ed in che termini per tutti i capi esaminati può essere formulato un giudizio di responsabilità per l'imputato. 7.2. È invece infondato il secondo motivo del ricorso proposto dall'imputato relativo al capo 4), riguardante la somma di 520 euro per il pagamento della fattura emessa da una data tipografia per la quale il rimborso fu chiesto con la causale "iniziativa 6.5.2011 loc. Trevi" e con la allegazione di un volantino stampato per pubblicizzare un dibattito proprio del 6.5.2021 sul tema "la politica riformista per il futuro di Trevi". Ha evidenziato la Corte di appello che la fattura riportava analiticamente l'oggetto della prestazione, indicando la stampa di 100 manifestini per la politica riformista per il futuro di Trevi e la stampa di 3000 volantini per la manifestazione del 6.5.2021, e che in calce compariva l'ulteriore indicazione "materiale per elezioni comunali del 15 maggio" giorno in cui erano previste le elezioni amministrative Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo rivela la sua infondatezza. Secondo il ricorrente vi sarebbe stato un errore scusabile di cui tuttavia non è stato affatto spiegato, neanche con una chiara allegazione, né il contenuto e neppure la portata. La Corte di cassazione ha già affermato in modo condivisibile che per invocare l'errore, non è sufficiente affermare di non avere la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato, che caratterizza il fatto tipico, perché la circostanza che un soggetto abbia agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva non è rilevante se non risulta pienamente provata e l'onere della prova (o almeno l'onere specifico di allegazione in modo da consentire una verifica dell'assunto) incombe all'imputato in quanto l'errore sul fatto, facen