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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24604/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posta a base della sentenza impugnata, è formulato in termini oltremodo generici, essendo totalmente privo di concreta specificità e di qualsivoglia puntuale riferimento all'effettivo contenuto della motivazione posta a base della decisione dei giudici di merito e, come tale, non connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posta a base della sentenza impugnata, è formulato in termini oltremodo generici, essendo totalmente privo di concreta specificità e di qualsivoglia puntuale riferimento all'effettivo contenuto della motivazione posta a base della decisione dei giudici di merito e, come tale, non connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris