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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 30105/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 26 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza diRoma respingeva il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso ilprovvedimento dell’Amministrazione penitenziaria che disponeva il regime disorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen;rilevato che avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesadel ricorrente eccependo che il Tribunale non aveva acquisito e valutato alcunidocumenti esibiti dal ricorrente durante l’udienza cui era collegato invideoconferenza, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e viziodi motivazione;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto generico non avendo ilricorrente illustrato la natura dei documenti e il contenuto al fine di apprezzarnela rilevanza e idoneità a inficiare l’argomentazione sulla quale è fondatal’ordinanza; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 26 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza diRoma respingeva il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso ilprovvedimento dell’Amministrazione penitenziaria che disponeva il regime disorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen;rilevato che avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesadel ricorrente eccependo che il Tribunale non aveva acquisito e valutato alcunidocumenti esibiti dal ricorrente durante l’udienza cui era collegato invideoconferenza, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e viziodi motivazione;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto generico non avendo ilricorrente illustrato la natura dei documenti e il contenuto al fine di apprezzarnela rilevanza e idoneità a inficiare l’argomentazione sulla quale è fondatal’ordinanza; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris