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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16943/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 marzo 1939; avverso la sentenza del 21 febbraio 2022, del Tribunale di Cassino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi non doversi procedere per tardività della querela; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Cassino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., per aver diffamato [OSCURATO:PERSONA] affermando che la stessa, al fine di truffare la compagnia assicurativa, avrebbe simulato il sinistro del 2 agosto 2015.

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di cinque motivi di censura.

Con i primi due, formulati sotto i profili della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, si lamenta la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela.

Tale atto, infatti, sarebbe stato sottoscritto dalla persona offesa ed autenticato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non risulterebbe né nominata difensore, né delegata al deposito, né domiciliataria.

E in ogni caso, anche a volerla considerare valida, la querela sarebbe comunque tardiva.

Tanto emergerebbe, secondo la difesa, dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, da quelle rese dalla sorella, [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Dalla lettura sistematica di tali fonti di prova emergerebbe come la Golino fosse stata a conoscenza delle asserite offese fin dalla fine del 2015.

Circostanza peraltro che troverebbe riscontro nel fatto che il 6 dicembre 2015 si sarebbe tenuta l'assemblea condominiale nel corso della quale si trattò della richiesta di risarcimento avanzata dalla Tamburri.

E non sarebbe verosimile che quest'ultima, in quanto condomino, avesse appreso di tali offese solo diversi mesi dopo.

Con il terzo si deduce, invece, in punto di responsabilità, la violazione dell'art. 595 del codice penale.

Da un canto, infatti, le particolari modalità della condotta sarebbero incompatibili con la necessaria assenza della persona offesa (il Golino avrebbe urlato a squarciagola le offese nel cortile condominiale) e dall'altro non sarebbe emersa prova certa della necessaria comunicazione delle offese a più persone (atteso che solo [OSCURATO:PERSONA], sorella della persona offesa, avrebbe riferito di aver appreso dal Golino le offese in contestazione).

Con il quarto si deduce, invece, il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione delle risultanze probatorie.

Non avrebbe, infatti, tenuto conto delle intrinseche contraddizioni del narrato della persona offesa (che riferisce, in querela, che le diffamazioni sarebbero iniziate solo nel mese di giugno 2016), dell'omesso deposito della lettera diffamatoria che il Golino avrebbe inviato alla compagnia assicuratrice e dell'omessa indicazione, da parte della teste Gualtieri, della fonte dalla quale avrebbe appreso delle offese profferite dal Golino.

Con il quinto, in ultimo, si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata, in ipotesi, dall'audizione, richiesta in appello, dei testi Tripicchio e Serpico, illogicamente esclusa dal Tribunale sull'erroneo presupposto della completezza dell'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

È, infatti, circostanza pacifica che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia autenticato la sottoscrizione apposta in calce alla querela ed abbia poi depositato la querela stessa presso gli uffici della Procura.

E questa Corte ha già avuto modo di affermare che è valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che l'abbia depositata in Procura, considerato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto, ad opera del legale, all'autorità competente (ex multis, Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Rv. 262966).

2. Il secondo, invece,è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo la relativa questione non risulta sollevata in appello e, presupponendo, secondo la stessa prospettazione difensiva, un accertamento in fatto, non può essere proposta per la prima volta in questa sede (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv. 281318).

Nel merito, comunque il termine per proporre la querela decorre, a norma dell'art. 124, comma 1, cod. pen., dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, per tale dovendosi intendere la conoscenza certa, da parte del soggetto passivo, che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, di guisa che la persona offesa abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza di punizione (Sez 6, n. 11556 del 19-11-2008).

Ebbene, gli argomenti addotti dalla difesa (onerata della prova della dedotta intempestività), appaiono rilevare non già in ordine alla effettiva conoscenza delle stesse da parte della persona offesa, ma solo in relazione al momento di consumazione della condotta e della diffusione delle offese.

Ogni altro profilo è oggetto di interpretazione del dato probatorio, preclusa, com'è noto, in questa sede.

3. Anche il terzo motivo è inammissibile (in quanto proposto per la prima volta in questa sede) e, comunque, manifestamente infondato.

Com'è noto, l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che, nell'ingiuria, la comunicazione (con qualsiasi mezzo realizzata) è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Rv. 276502).

Tant'è che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepinnento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa (Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Rv. 266827).

Cosicché, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti", ricorreranno i presupposti della diffamazione (Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250459; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044;Lt, ri Sez. 5 n. 12603 del 02/02/2017, Segagni, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata; Sez. 5., n. 311 del 20/09/2017, dep. 2018, Orlandi, non massimata; Sez. 5, n. 14852 del 06/03/2017, Burcheri, non massimata).

Ebbene, proprio la circostanza per cui le offese sarebbero state pronunciate a "squarciagola" all'interno del cortile condominiale dà atto, alla luce di quanto evidenziato, della sussistenza del reato contestato.

Né, in ultimo, rileva la circostanza per cui la teste Gualtieri non abbia saputo riferire i nominativi delle persone che le avrebbero riferito delle offese: tanto attiene al profilo valutativo della prova e non già alla sussistenza del reato.

4. Anche il quarto motivo è inammissibile.

Il vizio di motivazione, rilevante ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., deve infatti presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dar conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logica argomentativa della decisione.

Cosicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano solo una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità dello spessore della valenza probatorio del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Ebbene, in concreto, il ricorrente si limita ad allegare un'asserita incongruità nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa (peraltro non concretamente percepibile, in quanto necessariamente da raccordare con i tempi della sopravvenuta conoscenza da parte della stessa), un'asserita omissione documentale e un'incompleta dichiarazione de relato.

Senza, tuttavia, prospettare profili di manifesta illogicità, contraddittorietà (intrinseca o estrinseca) o travisamento.

In questi termini, si postula, all'evidenza, solo una diversa valutazione del dato probatorio che, com'è noto, è inammissibile in questa sede.

5. Analoghe considerazioni devono essere mosse anche con riferimento all'ultimo profilo di censura.

La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, invero, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995).

Circostanza neanche allegata in questa sede.Né, peraltro, appare prospettabile alcuno specifico vizio motivazionale, atteso che il sindacato che questa Corte può esercitare non può attingere alla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, dovendosi esaurire nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 marzo 1939; avverso la sentenza del 21 febbraio 2022, del Tribunale di Cassino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi non doversi procedere per tardività della querela; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Cassino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., per aver diffamato [OSCURATO:PERSONA] affermando che la stessa, al fine di truffare la compagnia assicurativa, avrebbe simulato il sinistro del 2 agosto 2015. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di cinque motivi di censura. Con i primi due, formulati sotto i profili della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, si lamenta la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela. Tale atto, infatti, sarebbe stato sottoscritto dalla persona offesa ed autenticato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non risulterebbe né nominata difensore, né delegata al deposito, né domiciliataria. E in ogni caso, anche a volerla considerare valida, la querela sarebbe comunque tardiva. Tanto emergerebbe, secondo la difesa, dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, da quelle rese dalla sorella, [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Dalla lettura sistematica di tali fonti di prova emergerebbe come la Golino fosse stata a conoscenza delle asserite offese fin dalla fine del 2015. Circostanza peraltro che troverebbe riscontro nel fatto che il 6 dicembre 2015 si sarebbe tenuta l'assemblea condominiale nel corso della quale si trattò della richiesta di risarcimento avanzata dalla Tamburri. E non sarebbe verosimile che quest'ultima, in quanto condomino, avesse appreso di tali offese solo diversi mesi dopo. Con il terzo si deduce, invece, in punto di responsabilità, la violazione dell'art. 595 del codice penale. Da un canto, infatti, le particolari modalità della condotta sarebbero incompatibili con la necessaria assenza della persona offesa (il Golino avrebbe urlato a squarciagola le offese nel cortile condominiale) e dall'altro non sarebbe emersa prova certa della necessaria comunicazione delle offese a più persone (atteso che solo [OSCURATO:PERSONA], sorella della persona offesa, avrebbe riferito di aver appreso dal Golino le offese in contestazione). Con il quarto si deduce, invece, il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione delle risultanze probatorie. Non avrebbe, infatti, tenuto conto delle intrinseche contraddizioni del narrato della persona offesa (che riferisce, in querela, che le diffamazioni sarebbero iniziate solo nel mese di giugno 2016), dell'omesso deposito della lettera diffamatoria che il Golino avrebbe inviato alla compagnia assicuratrice e dell'omessa indicazione, da parte della teste Gualtieri, della fonte dalla quale avrebbe appreso delle offese profferite dal Golino. Con il quinto, in ultimo, si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata, in ipotesi, dall'audizione, richiesta in appello, dei testi Tripicchio e Serpico, illogicamente esclusa dal Tribunale sull'erroneo presupposto della completezza dell'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È, infatti, circostanza pacifica che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia autenticato la sottoscrizione apposta in calce alla querela ed abbia poi depositato la querela stessa presso gli uffici della Procura. E questa Corte ha già avuto modo di affermare che è valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che l'abbia depositata in Procura, considerato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto, ad opera del legale, all'autorità competente (ex multis, Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Rv. 262966). 2. Il secondo, invece,è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo la relativa questione non risulta sollevata in appello e, presupponendo, secondo la stessa prospettazione difensiva, un accertamento in fatto, non può essere proposta per la prima volta in questa sede (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv. 281318). Nel merito, comunque il termine per proporre la querela decorre, a norma dell'art. 124, comma 1, cod. pen., dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, per tale dovendosi intendere la conoscenza certa, da parte del soggetto passivo, che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, di guisa che la persona offesa abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza di punizione (Sez 6, n. 11556 del 19-11-2008). Ebbene, gli argomenti addotti dalla difesa (onerata della prova della dedotta intempestività), appaiono rilevare non già in ordine alla effettiva conoscenza delle stesse da parte della persona offesa, ma solo in relazione al momento di consumazione della condotta e della diffusione delle offese. Ogni altro profilo è oggetto di interpretazione del dato probatorio, preclusa, com'è noto, in questa sede. 3. Anche il terzo motivo è inammissibile (in quanto proposto per la prima volta in questa sede) e, comunque, manifestamente infondato. Com'è noto, l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che, nell'ingiuria, la comunicazione (con qualsiasi mezzo realizzata) è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Rv. 276502). Tant'è che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepinnento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa (Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Rv. 266827). Cosicché, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti", ricorreranno i presupposti della diffamazione (Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250459; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044;Lt, ri Sez. 5 n. 12603 del 02/02/2017, Segagni, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata; Sez. 5., n. 311 del 20/09/2017, dep. 2018, Orlandi, non massimata; Sez. 5, n. 14852 del 06/03/2017, Burcheri, non massimata). Ebbene, proprio la circostanza per cui le offese sarebbero state pronunciate a "squarciagola" all'interno del cortile condominiale dà atto, alla luce di quanto evidenziato, della sussistenza del reato contestato. Né, in ultimo, rileva la circostanza per cui la teste Gualtieri non abbia saputo riferire i nominativi delle persone che le avrebbero riferito delle offese: tanto attiene al profilo valutativo della prova e non già alla sussistenza del reato. 4. Anche il quarto motivo è inammissibile. Il vizio di motivazione, rilevante ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., deve infatti presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dar conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logica argomentativa della decisione. Cosicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano solo una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità dello spessore della valenza probatorio del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Ebbene, in concreto, il ricorrente si limita ad allegare un'asserita incongruità nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa (peraltro non concretamente percepibile, in quanto necessariamente da raccordare con i tempi della sopravvenuta conoscenza da parte della stessa), un'asserita omissione documentale e un'incompleta dichiarazione de relato. Senza, tuttavia, prospettare profili di manifesta illogicità, contraddittorietà (intrinseca o estrinseca) o travisamento. In questi termini, si postula, all'evidenza, solo una diversa valutazione del dato probatorio che, com'è noto, è inammissibile in questa sede. 5. Analoghe considerazioni devono essere mosse anche con riferimento all'ultimo profilo di censura. La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, invero, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995). Circostanza neanche allegata in questa sede.Né, peraltro, appare prospettabile alcuno specifico vizio motivazionale, atteso che il sindacato che questa Corte può esercitare non può attingere alla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, dovendosi esaurire nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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