CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 27493 /202 2 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - enei confronti di AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.588/06/22 depositata i n data 2 1 / 0 4 /20 2 2; Oggetto: motivazione apparentedellasentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - per quanto di interesse in questa sede, l’Agenzia delle Entrate proponevaricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 64 del d. Lgs n. 546 del1992, avverso la sentenza sopra detta ; r itene va l’Amministrazione chela statuizione del Giudice d’appello fosse connotata dall’esistenza di un errore revocatorio in riferimento all’effettivo annullamento delle originarie cartelle di pagamento contenute nell’avviso di pagamento impugnato,in applicazione dell’art. 4 del d .L. 119/2018; -il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile dalla C.T.R. delVeneto, con la sentenza n. 558/06/2022, depositata il 21/04/2022, chesi impugna in questa s ede ; -la contribuente e l’Agenzia delle entrate - Riscossione non ha nno svolt o attivitàdifensiva nel presente giudizio di fronte a questa Corte; Consideratoche: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione del combinato disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. L gs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparentefornita dalla C T R in ordine alla declaratoria di inammissibilità delricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate; -il motivo è fondato; - va ricordato che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c .p.c. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d. L gs. 546 del 1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. , si configuraquando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598) ; -in particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente,come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchéessa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicanteuna violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. Un. 03/11/2016, n. 22232e le sentenze in essa citate); -ebbene, tale vizio emerge in questo caso con chiarezza dalla sentenza impugnata;invero, la CTR si è qui limitata ad affermare che “ la richiesta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 formulata concerne l’esistenza e legittimità dei crediti erariali e la prescrizione degli stessi ”, con ciò dimostrando di non avere minimamenteespresso in sentenza le ragioni per le quali le doglianze dell’Ufficio– che vertevano invece sull’errore revocatorio, non sul merito dellacontroversia – erano da disattendere; -pertanto, in accoglimento del rico r so, la sentenza è cassata con rinvio algiudice del merito per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra