CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 37218/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza assunta in data 27 Gennaio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione in carcere da questi sofferta dalla data del 22 Aprile 1999 al 23 Marzo 2000 per un totale di giorni 337, in relazione, tra l'altro, ad ipotesi di adesione ad associazione mafiosa, fattispecie da cui veniva definitivamente assolto dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza passata in giudicato del 11 ottobre 2019. 2.11 giudice distrettuale escludeva la riparazione per avere il ricorrente concorso, attraverso un comportamento doloso o colposo, a determinare l'adozione e il mantenimento della cautela in quanto era risultato accertato, pure all'esito della pronuncia assolutoria e alla stregua delle stesse allegazioni difensive del ricorrente, che il LOPATRIELLO ed altri sodali, pure inseriti in contesti criminali associativi autonomi, avevano tentato di dare vita ad una comune organizzazione criminale la quale peraltro, nel contesto territoriale di riferimento, non aveva acquisito una reale capacità di intimidazione, né gli aderenti si erano avvalsi di una tale forza intimidatrice al fine di realizzare il programma criminoso. Il giudice dell'assoluzione inoltre indicava due elementi circostanziali idonei, secondo il giudice della riparazione, a rappresentare un comportamento extraprocessuale del LOPATRIELLO improntato a colpa, quale il rinvenimento nella sua abitazione di un biglietto con la indicazione di sei nominativi tra cui quello del COSENTINO, promotore del proposito di creare un gruppo associativo autonomo cui il ricorrente aveva prestato adesione, nonché la frequentazione del ricorrente con altri pregiudicati della zona. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, LOPATRIELLO Giuseppe proponendo un unico articolato motivo di ricorso. Lamenta violazione della regola di giudizio fissata dall'art.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla causa ostativa alla riparazione rappresentata dalla colpa grave, nonché al rapporto di derivazione causale tra la contestata condotta ostativa rispetto all'adozione della misura, evidenziando come gli elementi circostanziali concernenti le frequentazioni malavitose, le intese intercorse per la realizzazione di autonoma organizzazione mafiosa e la detenzione del biglietto con i nominativi di altri soggetti, eventualmente coinvolti nel progetto, costituivano dati di fatto neutri e comunque superati dal vaglio del giudice dell'assoluzione il quale, pronunciandosi proprio su tali elementi, aveva escluso che gli stessi integrassero indizi idonei a sorreggere un giudizio di responsabilità penale a carico dell'imputato, di talchè la loro rilevanza doveva ritenersi neutralizzata anche nell'ambito del giudizio riparatorio. 4. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente tramite la rappresentanza dell'Avvocatura di Stato concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). 2. L'art. 314 comma 1 c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2.1 In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). 2.2 Sempre in linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/02/2014), Rv. 259082]. 2.3 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808; 15.9.2016, Piccolo, Rv. 268238). Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 7956 del 20/10/2020, Abbruzzese, Rv.280547). 2.4 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa può poi consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuto penalmente irrilevante; conseguentemente anche la condotta dell'imputato che è riprodotta nell'imputazione ascritta, pure ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza (da ultimo sez.4, 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le motivazioni del giudice dell'assoluzione richiamino il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che lascia pertanto spazio all'applicazione di una distinta regola di giudizio da parte del giudice della riparazione. La condotta preclusiva alla riparazione deve comunque essere connotata da profili di concretezza e di specificità e deve avere formato oggetto di apprezzamento da parte del giudice della cautela ai fini dell'adozione della cautela o del suo mantenimento quantomeno in termini contributivi. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione appare del tutto coerente con i principi di diritto sopra richiamati. A tale proposito ha infatti valorizzato gli stessi elementi che avevano formato oggetto della contestazione e che erano stati utilizzati dal giudice della cautela per formulare un giudizio di gravità indiziaria, laddove tali elementi non erano stati esclusi o neutralizzati dal giudice dell'assoluzione ma anzi ritenuti come accertati, laddove la pronuncia assolutoria aveva investito i profili strutturali dell'organizzazione di stampo mafioso e la ricorrenza di una forza intimidatrice tale da agevolare la realizzazione del proposito criminoso, mentre erano stati ritenuti provati i collegamenti tra gli associati e il proposito di alcuni di essi di dare vita ad una sorta di cartello criminale. 3.1 Pertanto, a prescindere dalle realtà criminali di provenienza, il giudice della riparazione ha riconosciuto che il LOPATRIELLO in unione al COSENTINO e ad altri sodali avevano preso accordi per la realizzazione di un nuovo gruppo criminoso, una sorta di cartello, che aveva la funzione di regolamentare le aree di influenza delle consorterie operanti su aree confinanti e fissare regole comuni. In tale prospettiva risultano dimostrati gli accordi tra sodali, gli incontri tra gli stessi e il biglietto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente con i nominativi dei soggetti da includere nella nuova realtà criminale. 3.2 Non pare dubbio che tali condotte, certamente riconducibili al LOPATRIELLO, rappresentano evidenza di capacità criminale ulteriore rispetto alle manifestazioni del gruppo malavitoso di provenienza le quali, anche se riconosciute inidonee a integrare la ipotesi di reato ascritta, nondimeno sono state considerate dal giudice distrettuale, con argomenti logici e privi di contraddizione, al fine di individuare la ricorrenza di colpa grave, ostativa alla riparazione, in quanto idonee a creare un'apparenza di reità in capo al prevenuto e a concorrere nella scelta dell'autorità giudiziaria di adottare la misura cautelare. 3.3 Il giudice della riparazione ha poi assolto il proprio compito di rilevare e di misurare il tipo e la qualità delle frequentazioni intervenute tra il LOPATRIELLO e gli altri sodali con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397-01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074-01; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 220984-01). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle di difesa del Ministero resistente, adeguate e utili ai fini della decisione, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del M