CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 04570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della Corte d'appello de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Lanciano in data 23 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché responsabile del delitto di truffa. 2. Propone proposto ricorso la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in riferimento all'art. 170 cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 8, comma 4, I. 890/1982, 178, lett. C) cod. proc. 9 pen., 24 e 111 Cost.; la Corte territoriale aveva rigettato il motivo di impugnazione riguardante l' eccezione di nullità delle notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini entrambe effettuate a mezzo del servizio postale, senza che la notifica si fosse perfezionata (nel primo caso per assenza dell'imputata presso il domicilio eletto e nel secondo caso per l'irreperibilità della ricorrente nel medesimo luogo), ritenendo che, per effetto degli accertamenti operati dall'agente postale, sussistevano i presupposti per procedere alla notifica al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 cod. proc. pen., essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio eletto; al contrario, era mancante nel primo caso la prova della ricezione della raccomandata informativa, che l'agente postale aveva inviato all'imputata per dare avviso del tentativo di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini; in ogni caso, la situazione processuale non poteva esser equiparata a quella considerata dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. (ossia, l'impossibilità della notificazione presso il domicilio eletto). 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 157, 178, lett. C), 179 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost; la Corte territoriale aveva erroneamente rigettato il motivo di impugnazione riguardante la notificazione del decreto di citazione a giudizio, eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., trattandosi di modalità non consentita perché conseguente al tentativo di notifica a mezzo servizio postale presso il domicilio eletto, ove l'agente postale aveva accertato l'irreperibilità del destinatario. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, del tutto carente quanto al giudizio di responsabilità. 2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dagli atti del fascicolo non risulta la prova desumibile dall'avviso di ricevimento della raccomandata conoscitiva, contenente l'avviso dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando (l'avviso di conclusione delle indagini), non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021, Schweiggl, Rv. 281947 - 01).Manca dunque il presupposto perché potesse procedersi con il sistema di notificazione mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La nullità della notificazione è stata tempestivamente eccepita dalla difesa, come risulta dal tenore delle sentenze di merito ed ha, conseguentemente, prodotto la nullità di tutti gli atti successivi. 2. L'accoglimento del motivo, avente carattere pregiudiziale, comporta l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi e l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado in ragione della rilevata causa di nullità, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano per l'ulteriore corso. Così deciso, il 27/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere Estensore