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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 27173/2022

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nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG13570 del 202 1 promosso da : PITTORRU Francesco, rappresentat o e difes o da ll’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- na, n. 10; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso l ’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - c ontroricorrent e - avverso la sentenza n. 93/2021 della Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello,depositata il 24 marzo 2021.

R.G.13570/2021 C.C. 13/9/2022 Corte dei conti -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il signor [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto alla Corte dei conti per domandarela revocazione della s entenza n. 182/2019 con la quale la Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello di quella Corte aveva respinto il gravame da lui proposto avverso la pronuncia di primo gradodel giudice contabile, recante la condanna del medesimo, nella sua qualità di alto ufficiale della Guardia di finanza, al risarcimento del danno erariale da tangente e da disservizio, del complessivo im- porto di oltre 1,4 milioni di euro, derivante da una vicenda – oggetto anche di condanna non definitiva in sede penale per il reato di corru- zione – di illeciti affid amenti di appalti, relativi alla manutenzione e alla ristrutturazione di una caserma.

2. – Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 93/2021 del 24 marzo 2021.

Il giudice contabile ha rilevato che la dedotta omessa autonoma valutazione del compendio probatorio derivante dal giudizio penale configura, al più, unerror in iudicando e non un errore di fatto revo- catorio, ex art. 202, comma 1, letteraf), del codice di giustizia conta- bile, e ha evidenziato che non costituiscono vizio revocatorio né l’eccepito difetto di giurisdizionené l’eccesso di potere giurisdizionale, quantomeno là dove, come nel caso concreto, non si prospettiun tra- visamento dei fatti idoneo ad incidere sul riparto di giurisdizione.

Quanto, infine, al preteso errore sul passaggio in giudicato della sen- tenza di condanna in sede penale, in realtà oggetto di appello, secon- do la Corte dei conti fanno difetto la specificità del motivo e la sua decisività, in quanto la sentenza revocanda non contiene alcuna sta- -3 - tuizione di condanna per danno all’immagine, ma solo per danno da tangente e da disservizio.

3. –Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello, resa nel giudizio per revo- cazione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so, con atto notificato il 23 maggio 2021, sulla base di due motivi, con cui denuncia difetto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale.

Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generale, rappre- sentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità dell’adunanza camerale, fissata per il 13settembre 2022,il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “ difetto di giurisdi- zione ed eccesso di potere giurisdizionale in ordine alle censure rela- tive all’applicazione dell’art. 202, comma 1, lett. f), del codice di giu- stizia contabile; partecipazione al collegio della revocazione di un componente che era stato relatore della decisione impugnata; difetto di motivazione in odine ai termini di ragionevolezza e rapporto con i fatti previsti dalla normativa per il giudizio contabile; contraddittorie- tà”.

Una prima censuraattiene alla presenza, nel collegio che ha giu- dicato sulla revocazione, di un componente – il dott. [OSCURATO:PERSONA] – che era stato relatore del collegio giudicante che ha deciso sull’appello dinanzi alla Corte dei conti.Si tratterebbe – si assume – di un vizio deducibile anche nell’ambito di un giudizio promosso per ragioni di giurisdizione, in quanto condizionante lo stesso ministero giudicante. -4 - Inoltre, stante la “coincidenza perfetta tra l’ambito e le prove a sostegno dell’azione penale e quelle che motivano la richiesta di risar- cimento in sede erariale”, la difesa del Pittorru censura “la carenza di una autonoma valutazionein sede erariale e sinanco di una autonoma valutabilità delle prove poste a sostegno dell’esercizio dell’azione pe- nale”.

Si profilerebbe una sorta di bis in idem co nnotato da aspetti di danno erariale che si sommano a quelli penali, mentre dovrebbero esservi valutazioni indipendenti del giudice contabile.

Il danno erariale, ad avviso del ricorrente, per assurgere a “meri- tevolezza”in carenza di un vincolo rappresentato dal giudicato , do- vrebbe fondarsi su “valutazioni e raccolta di fatti svolte in modo indi- pendente e non meramente trasposte dall’uno all’altro giudizio in forma acritica”.

Il secondo motivo lamenta eccesso di potere giurisdizionale in or- dine alla portata delle valutazioni di merito esposte nella decisione della Corte dei conti; difetto assoluto di giurisdizione.La difesa del ri- corrente sostiene che non sarebbe ammissibile da p arte del giudice contabile, dinanzi alla conclamata inesistenza del passaggio in giudi- cato della decisione penale, una diversa valutazione che attenga al danno da tangente e da disservizio, mai dimostrati definitivamente attraverso specifiche ed autonome proveraccolte dalla Procura della Corte dei conti in sede di accertamento preliminare, rispetto al danno all’immagine che, invece, è stato “rassegnato, quanto alla sua ipote- tica affermazione, alla definizione del giudizio penale con il passaggio in giudicato della decisione di eventuale colpevolezza”.

Sarebbe viola- to, sostiene il ricorrente, il riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario (penale), “poiché la decisione emessa in sede con- tabile, non aderendo al principio secondo cui, alla acquisizione di de- terminati fatti in sede penale, può conseguire unicamente la decisione (definitiva) dello stesso plesso giurisdizionale ordinario come presup- -5 - posto per la conseguente pronuncia di colpevolezza in sede contabi- le”, sarebbe, di fatto, “invasiva proprio della competenza del giudice penale a cui … deve essere riferito l’integrale potere di stabilire, in- nanzitutto, quali siano i fatti e se a questi debba o meno conseguire la condanna in quella stessa sede penale”.

Secondo il ricorrente, qualsiasi giudizio della Corte dei conti sa- rebbe prematuro e, pertanto, invasivo delle prerogative che, ad oggi, rispetto ai fatti accertati, spetterebbero unicamente al giudice ordina- rio in sede penale.

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione –sono inammissibili.

3. –Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le de- cisioni della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016) (Cass., Sez.

Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez.

Un., 3 agosto 2021, n. 22140).

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez.

Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez.

Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez.

Un., 26 ottobre 2021, n. 30112), l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assolu- to di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla di- screzionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdi- zione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero ne- -6 - gandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez.

Un., 4 febbraio 2021, n. 2605).

E’ naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letto in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice inter- preta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il ca- so sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essen- ziali della controversia.

Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività proces- suale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giu- risdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, qua- le risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt.362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile.

Ne risulte- rebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dis- simile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordina- rio: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez.

Un., 14 set- tembre 2020, n. 19085).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018 , ha sottoli- neato che latesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno comple- ta assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto pluralistico delle giurisdizio- ni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sot- -7 - tratto le sentenze (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riser- va di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali.

4. – Deve essere ulteriormente premesso che , i n sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdi- zione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla sta- tuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di meri- to(Cass., Sez.

Un., 4 novembre 2021, n. 31559).

5. –Poste tali premesse, va innanzitutto rilevato che non è espe- ribile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti per denunciarela presenza, nel collegio che ha giudicato sul- la revocazione, del giudice relatore della sentenza impugnata per re- vocazione, resa nel giudizio contabile d’appello.

Vi è una ragione assorbente che preclude l’ingresso della censura: l’ipotetico vizio derivante dalla violazione dell’obbligo di astensione esula dai motivi inerenti alla giurisdizione, che sono – come si è visto –gli unici motivi di ricorso proponibili avverso le sentenze della Corte dei conti.

Infatti, questa Corte ha già riconosciuto che, in tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti, è inammissibile la doglianza con la quale si contesti la eventuale parte- cipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, co- me tale esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite.

La ca- renza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'or- gano giudicante è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi -8 - membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge(Cass., Sez.

Un., 18 marzo 2022, n. 8951).

Il rilievo, preclusivo, è di per sé decisivo e tale da condurre alla inammissibilità della doglianza.

Il che rende ultroneo interrogarsi sulla portata dell’art. 204, comma 1, del codice di giustizia contabile, ai cui sensi “la decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giu- dici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugna- ta”, e, quindi, chiedersi sela citata disposizione escluda che il giudice che ha concorso a pronunciare la sentenza di appello impugnata per errore di fatto abbia l’obbligo di astenersi nel successivo giudizio di revocazione.

6. –Non è sindacabile in questa sede la censura con cui, ripropo- nendo il motivo di impugnazione fatto valere nell’ambito del giudizio di revocazione, il ricorrente denuncia “la carenza di una autonoma va- lutazione in sede erariale e sinanco di unaautonoma ‘valutabilità’ del- le prove poste a sostegno dell’esercizio dell’azione penale”.

Per un verso, la dedotta censura attiene ad un vizio esterno ri- spetto alla decisione resa nel giudizio di revocazione, perché afferisce alla sentenza di appello impugnata per revocazione, ossia alla senten- za n. 182/2019 della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello; per l’altro verso, essa investe, non i limiti esterni della potestas iudi- candi del giudice contabile, ma, tutt’al più, un preteso error in iudi- cando.

Stabilire, infatti, in concreto se il vizio denunciato – la dedotta omessa autonoma valutazione del compendio probatorio versato in atti e derivante dal giudizio penale – sia sussumibile o meno nell’errore di fatto revocatorio, rientra nei limiti interni della giurisdi- zione contabile. -9 - Nella sostanza, si tratta di censura sul concreto esercizio del pote- re giurisdizionale di revocazione.

7. – Esula dal novero dei motivi inerenti alla giurisdizione – gli unici deducibili avverso le sentenze della Corte dei conti – anche la censura con cui si addebita alla Corte dei conti di aver ritenuto pro- ponibile, in assenza di sentenza penale irrevocabile, l’azione di re- sponsabilità per danno da tangente e per danno da disservizio; così come quella con cui si rimprovera alla sentenza impugnata di non avere fondato l’esito decisorio “su valutazioni e raccolta di fatti svolte in modo indipendente e non meramente trasposte dall’uno all’altro giudizio in forma acritica”.

L’una e l’altracensura, infatti, fanno valere come eccesso o scon- finamento di giurisdizione quelloche potrebbe al più costituire vizi o di violazione ovvero falsa applicazione di legge.

8. – I nammissibile si appalesa, altresì, l’ulteriore censura con cui ci si duole che la sentenza impugnata abbia violato, al pari della deci- sione revocanda, il limite giurisdizionale assegnatoal giudice contabi- le, per essere le relative statuizioni invasive dell’ambito del giudice penale.

Occorre, infatti, evidenziare che la Corte dei conti si è limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto proposto dal signor Pittorru, siccome non integrante, alla stessa stregua della prospettazione del ricorrente, alcun preteso vizio revo- catorio, ed essendo privodi specificità e decisività il preteso errore sul passaggio in giudicato della sentenza di condanna in sede penale.

Poiché, dunque, la sentenza della Corte dei conti non è entrata nel meritodel motivo di ricorso per revocazione, avendone in limine rile- vata l’inammissibilità, non è neppure configurabile che da quella pro- nuncia possa derivareuna invasione della competenza del giudice pe- nale. -10 - Un’altra, e concorrente, ragione di inammissibilità risiede nell a circostanza che, in realtà, con il ricorso per cassazione la difesa del signor Pittorru ha p r ospettato un vizio di eccesso di potere giurisdi- zionale che riguarda la precedente decisione di merito.

La pretesa in- vasione della competenza del giudice ordinario con funzioni di giudice penale sarebbe conseguente, infatti, non alla decisione, qui impugna- ta, resa in sede di revocazione, ma alla pronuncia sul merito dell’addebito di responsabilità per danno erariale ascritto al convenu- to.

È con lapronuncia sul merito emessa dalla Corte dei conti in sede di appello –ossia con la sentenza revocanda – che si è avuta la con- fermadella pronuncia della Sezione giurisdizionale recante la condan- na del Pittorru al risarcimento del danno da tangente e del danno da disservizio.

9. –Il ricorso è dichiarato inammissibile.

10. –Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Pro- curatore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di par- te solo in senso formale.

Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soc- combenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contrad- dittore.

11. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del te- sto unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stes- sa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. -11 - dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG13570 del 202 1 promosso da : PITTORRU Francesco, rappresentat o e difes o da ll’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- na, n. 10; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso l ’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - c ontroricorrent e - avverso la sentenza n. 93/2021 della Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello,depositata il 24 marzo 2021. R.G.13570/2021 C.C. 13/9/2022 Corte dei conti -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il signor [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto alla Corte dei conti per domandarela revocazione della s entenza n. 182/2019 con la quale la Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello di quella Corte aveva respinto il gravame da lui proposto avverso la pronuncia di primo gradodel giudice contabile, recante la condanna del medesimo, nella sua qualità di alto ufficiale della Guardia di finanza, al risarcimento del danno erariale da tangente e da disservizio, del complessivo im- porto di oltre 1,4 milioni di euro, derivante da una vicenda – oggetto anche di condanna non definitiva in sede penale per il reato di corru- zione – di illeciti affid amenti di appalti, relativi alla manutenzione e alla ristrutturazione di una caserma. 2. – Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 93/2021 del 24 marzo 2021. Il giudice contabile ha rilevato che la dedotta omessa autonoma valutazione del compendio probatorio derivante dal giudizio penale configura, al più, unerror in iudicando e non un errore di fatto revo- catorio, ex art. 202, comma 1, letteraf), del codice di giustizia conta- bile, e ha evidenziato che non costituiscono vizio revocatorio né l’eccepito difetto di giurisdizionené l’eccesso di potere giurisdizionale, quantomeno là dove, come nel caso concreto, non si prospettiun tra- visamento dei fatti idoneo ad incidere sul riparto di giurisdizione. Quanto, infine, al preteso errore sul passaggio in giudicato della sen- tenza di condanna in sede penale, in realtà oggetto di appello, secon- do la Corte dei conti fanno difetto la specificità del motivo e la sua decisività, in quanto la sentenza revocanda non contiene alcuna sta- -3 - tuizione di condanna per danno all’immagine, ma solo per danno da tangente e da disservizio. 3. –Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello, resa nel giudizio per revo- cazione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so, con atto notificato il 23 maggio 2021, sulla base di due motivi, con cui denuncia difetto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale. Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generale, rappre- sentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità dell’adunanza camerale, fissata per il 13settembre 2022,il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “ difetto di giurisdi- zione ed eccesso di potere giurisdizionale in ordine alle censure rela- tive all’applicazione dell’art. 202, comma 1, lett. f), del codice di giu- stizia contabile; partecipazione al collegio della revocazione di un componente che era stato relatore della decisione impugnata; difetto di motivazione in odine ai termini di ragionevolezza e rapporto con i fatti previsti dalla normativa per il giudizio contabile; contraddittorie- tà”. Una prima censuraattiene alla presenza, nel collegio che ha giu- dicato sulla revocazione, di un componente – il dott. [OSCURATO:PERSONA] – che era stato relatore del collegio giudicante che ha deciso sull’appello dinanzi alla Corte dei conti.Si tratterebbe – si assume – di un vizio deducibile anche nell’ambito di un giudizio promosso per ragioni di giurisdizione, in quanto condizionante lo stesso ministero giudicante. -4 - Inoltre, stante la “coincidenza perfetta tra l’ambito e le prove a sostegno dell’azione penale e quelle che motivano la richiesta di risar- cimento in sede erariale”, la difesa del Pittorru censura “la carenza di una autonoma valutazionein sede erariale e sinanco di una autonoma valutabilità delle prove poste a sostegno dell’esercizio dell’azione pe- nale”. Si profilerebbe una sorta di bis in idem co nnotato da aspetti di danno erariale che si sommano a quelli penali, mentre dovrebbero esservi valutazioni indipendenti del giudice contabile. Il danno erariale, ad avviso del ricorrente, per assurgere a “meri- tevolezza”in carenza di un vincolo rappresentato dal giudicato , do- vrebbe fondarsi su “valutazioni e raccolta di fatti svolte in modo indi- pendente e non meramente trasposte dall’uno all’altro giudizio in forma acritica”. Il secondo motivo lamenta eccesso di potere giurisdizionale in or- dine alla portata delle valutazioni di merito esposte nella decisione della Corte dei conti; difetto assoluto di giurisdizione.La difesa del ri- corrente sostiene che non sarebbe ammissibile da p arte del giudice contabile, dinanzi alla conclamata inesistenza del passaggio in giudi- cato della decisione penale, una diversa valutazione che attenga al danno da tangente e da disservizio, mai dimostrati definitivamente attraverso specifiche ed autonome proveraccolte dalla Procura della Corte dei conti in sede di accertamento preliminare, rispetto al danno all’immagine che, invece, è stato “rassegnato, quanto alla sua ipote- tica affermazione, alla definizione del giudizio penale con il passaggio in giudicato della decisione di eventuale colpevolezza”. Sarebbe viola- to, sostiene il ricorrente, il riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario (penale), “poiché la decisione emessa in sede con- tabile, non aderendo al principio secondo cui, alla acquisizione di de- terminati fatti in sede penale, può conseguire unicamente la decisione (definitiva) dello stesso plesso giurisdizionale ordinario come presup- -5 - posto per la conseguente pronuncia di colpevolezza in sede contabi- le”, sarebbe, di fatto, “invasiva proprio della competenza del giudice penale a cui … deve essere riferito l’integrale potere di stabilire, in- nanzitutto, quali siano i fatti e se a questi debba o meno conseguire la condanna in quella stessa sede penale”. Secondo il ricorrente, qualsiasi giudizio della Corte dei conti sa- rebbe prematuro e, pertanto, invasivo delle prerogative che, ad oggi, rispetto ai fatti accertati, spetterebbero unicamente al giudice ordina- rio in sede penale. 2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione –sono inammissibili. 3. –Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le de- cisioni della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016) (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2021, n. 22140). Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2021, n. 30112), l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assolu- to di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla di- screzionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdi- zione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero ne- -6 - gandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605). E’ naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letto in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice inter- preta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il ca- so sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essen- ziali della controversia. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività proces- suale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giu- risdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, qua- le risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt.362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile. Ne risulte- rebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dis- simile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordina- rio: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 set- tembre 2020, n. 19085). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018 , ha sottoli- neato che latesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno comple- ta assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto pluralistico delle giurisdizio- ni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sot- -7 - tratto le sentenze (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riser- va di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali. 4. – Deve essere ulteriormente premesso che , i n sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdi- zione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla sta- tuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di meri- to(Cass., Sez. Un., 4 novembre 2021, n. 31559). 5. –Poste tali premesse, va innanzitutto rilevato che non è espe- ribile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti per denunciarela presenza, nel collegio che ha giudicato sul- la revocazione, del giudice relatore della sentenza impugnata per re- vocazione, resa nel giudizio contabile d’appello. Vi è una ragione assorbente che preclude l’ingresso della censura: l’ipotetico vizio derivante dalla violazione dell’obbligo di astensione esula dai motivi inerenti alla giurisdizione, che sono – come si è visto –gli unici motivi di ricorso proponibili avverso le sentenze della Corte dei conti. Infatti, questa Corte ha già riconosciuto che, in tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti, è inammissibile la doglianza con la quale si contesti la eventuale parte- cipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, co- me tale esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite. La ca- renza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'or- gano giudicante è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi -8 - membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge(Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8951). Il rilievo, preclusivo, è di per sé decisivo e tale da condurre alla inammissibilità della doglianza. Il che rende ultroneo interrogarsi sulla portata dell’art. 204, comma 1, del codice di giustizia contabile, ai cui sensi “la decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giu- dici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugna- ta”, e, quindi, chiedersi sela citata disposizione escluda che il giudice che ha concorso a pronunciare la sentenza di appello impugnata per errore di fatto abbia l’obbligo di astenersi nel successivo giudizio di revocazione. 6. –Non è sindacabile in questa sede la censura con cui, ripropo- nendo il motivo di impugnazione fatto valere nell’ambito del giudizio di revocazione, il ricorrente denuncia “la carenza di una autonoma va- lutazione in sede erariale e sinanco di unaautonoma ‘valutabilità’ del- le prove poste a sostegno dell’esercizio dell’azione penale”. Per un verso, la dedotta censura attiene ad un vizio esterno ri- spetto alla decisione resa nel giudizio di revocazione, perché afferisce alla sentenza di appello impugnata per revocazione, ossia alla senten- za n. 182/2019 della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello; per l’altro verso, essa investe, non i limiti esterni della potestas iudi- candi del giudice contabile, ma, tutt’al più, un preteso error in iudi- cando. Stabilire, infatti, in concreto se il vizio denunciato – la dedotta omessa autonoma valutazione del compendio probatorio versato in atti e derivante dal giudizio penale – sia sussumibile o meno nell’errore di fatto revocatorio, rientra nei limiti interni della giurisdi- zione contabile. -9 - Nella sostanza, si tratta di censura sul concreto esercizio del pote- re giurisdizionale di revocazione. 7. – Esula dal novero dei motivi inerenti alla giurisdizione – gli unici deducibili avverso le sentenze della Corte dei conti – anche la censura con cui si addebita alla Corte dei conti di aver ritenuto pro- ponibile, in assenza di sentenza penale irrevocabile, l’azione di re- sponsabilità per danno da tangente e per danno da disservizio; così come quella con cui si rimprovera alla sentenza impugnata di non avere fondato l’esito decisorio “su valutazioni e raccolta di fatti svolte in modo indipendente e non meramente trasposte dall’uno all’altro giudizio in forma acritica”. L’una e l’altracensura, infatti, fanno valere come eccesso o scon- finamento di giurisdizione quelloche potrebbe al più costituire vizi o di violazione ovvero falsa applicazione di legge. 8. – I nammissibile si appalesa, altresì, l’ulteriore censura con cui ci si duole che la sentenza impugnata abbia violato, al pari della deci- sione revocanda, il limite giurisdizionale assegnatoal giudice contabi- le, per essere le relative statuizioni invasive dell’ambito del giudice penale. Occorre, infatti, evidenziare che la Corte dei conti si è limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto proposto dal signor Pittorru, siccome non integrante, alla stessa stregua della prospettazione del ricorrente, alcun preteso vizio revo- catorio, ed essendo privodi specificità e decisività il preteso errore sul passaggio in giudicato della sentenza di condanna in sede penale. Poiché, dunque, la sentenza della Corte dei conti non è entrata nel meritodel motivo di ricorso per revocazione, avendone in limine rile- vata l’inammissibilità, non è neppure configurabile che da quella pro- nuncia possa derivareuna invasione della competenza del giudice pe- nale. -10 - Un’altra, e concorrente, ragione di inammissibilità risiede nell a circostanza che, in realtà, con il ricorso per cassazione la difesa del signor Pittorru ha p r ospettato un vizio di eccesso di potere giurisdi- zionale che riguarda la precedente decisione di merito. La pretesa in- vasione della competenza del giudice ordinario con funzioni di giudice penale sarebbe conseguente, infatti, non alla decisione, qui impugna- ta, resa in sede di revocazione, ma alla pronuncia sul merito dell’addebito di responsabilità per danno erariale ascritto al convenu- to. È con lapronuncia sul merito emessa dalla Corte dei conti in sede di appello –ossia con la sentenza revocanda – che si è avuta la con- fermadella pronuncia della Sezione giurisdizionale recante la condan- na del Pittorru al risarcimento del danno da tangente e del danno da disservizio. 9. –Il ricorso è dichiarato inammissibile. 10. –Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Pro- curatore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di par- te solo in senso formale. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soc- combenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contrad- dittore. 11. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del te- sto unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stes- sa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. -11 - dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13
Sentenza Cassazione n. 27173/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris