CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 settembre 1980
Cassazione n. 03549/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1980 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Lamenta che erroneamente l'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza in relazione a comportamenti ritenuti idonei a destare "sospetti" di reità, con particolare riguardo a frequentazioni e conversazioni ambigue o equivoche, non potendo i citati "sospetti" fondare il concetto di colpa grave ostativa alla riparazione. Non è stato, inoltre, considerato che dopo l'esecuzione della misura il ricorrente aveva reso circostanziate spiegazioni del contenuto delle intercettazioni indicate come elementi a carico. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Au3/4/A Larosa, pur ritenuto privo di rilevanza penale, btizA, contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare. 3.1. Allo scopo sono state valorizzate le risultanze probatorie del processo di cognizione, ed in particolare precisi elementi di carattere indiziario da cui è stato possibile affermare che il Larosa, nella vicenda oggetto di giudizio, era certamente I. "invischiato in torbidi ambienti criminali", rilevando come la conversazione tra il predetto e la moglie [OSCURATO:PERSONA] (intercettata il 29.5.2011) facesse riferimento al fatto che in occasione di controllo stradale la donna recasse con sé qualcosa di illecito; è stato anche evidenziato che da una serie di conversazioni intercettate, anche in ora tarda, era emerso che il Larosa facesse riferimento a causali sicuramente incongrue che denotavano "fondate ragioni di sospetto" nei suoi confronti, ricordando che in occasione di una successiva perquisizione in casa dei coniugi fosse stato rinvenuto un bilancino di precisione unitamente a ritagli di carte di alluminio; a ciò si è aggiunta la riscontrata frequentazione del ricorrente con soggetti coinvolti nei traffici illeciti di stupefacente. Si tratta di elementi concreti, non riducibili a meri elementi di sospetto, dai quali i giudici di merito hanno ragionevolmente desunto la colpa grave ostativa del Larosa, per aver concorso a dare causa alla misura cautelare subita, in quanto rivelatori di comportamenti che, letti unitamente al complesso dai dati indiziari processualmente emersi - che non possono essere rivalutati in questa sede - sono stati plausibilmente ritenuti idonei ad avere effetto sinergico rispetto all'errore del giudice della cautela. 3.2. Quanto alle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio, è appena il caso di rilevare che sul punto il ricorso non è autosufficiente, non avendo precisato il contenuto specifico delle "circostanziate spiegazioni" asseritamente rese dal Larosa, né se tali spiegazioni fossero idonee ad incidere sulla gravità indiziaria a sostegno della misura cautelare subita, rendendo in ipotesi "ingiusto" il protrarsi dello stato detentivo. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori, come per legge. Così deciso il 10 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] es