CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1603-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 355/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01603 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg. n. 1603/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Toscana n. 355/20, dep. il 3/06/20 che, in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di intimazione per IRPEF, IVA e IRAP, anno 2000, ha rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo prescritta la pretesa tributaria, essendo trascorsi più di cinque anni dalla notifica delle cartelle esattoriali e della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2946 e 2953 c.c., in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale anziché il termine ordinario decennale in relazione ad atti tributati aventi ad oggetto tributi erariali. 2. Il ricorso, verificata la tempestività della sua proposizione, rilevato che l'ultimo giorno utile, 3 gennaio 2021, cadeva di domenica con conseguente spostamento del termine al lunedì 4 gennaio 2021, è fondato. 2.1. Giova premettere che una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento avente ad oggetto tributi erariali per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass. n. 11555/2018). Nel caso di specie trattasi di accertamento di tributi erariali in relazione ai quali è stato accertato dai giudici di merito che la cartella esattoriale è stata ritualmente notificata il 10 novembre 2009, e non impugnata, per cui è divenuta definitiva. 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020; Cass. n. 14346 del 2021; Cass. n. 31282 del 2022). 3.1. Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 14346 del 2021; Cass. n. 31282 del 2022). ciò va aggiunto, quanto alla valutazione della tempestività del ricorso, che l'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso, il 3 gennaio 2021, cadeva di domenica, per cui il termine è prorogato al giorno successivo non festivol 5.La CTR si è discostata dai superiori principi laddove, escludendo l'applicabilità del termine decennale, ha statuito che la mancata impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere, all'atto in oggetto, di acquistare "efficacia di giudicato", trattandosi lo stesso di una pretesa della [OSCURATO:PERSONA] e pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, la scadenza del termine è quinquennale. La CTR ha travisato il significato della sentenza a Sezioni Unite n. 23397 del 2016, da lei stessa citata, perché la prescrizione per i crediti erariali si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna "conversione" di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i tributi erariali è fin dall'origine stabilito in dieci anni. 6.11 ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].ucio