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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30433/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7849/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro DELL’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio del secondo; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 2205/25/2016, depositata in data 26 settembre2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Oggetto IRPEF, IRAP ed IVA 2011 - Definizione agevolata ex art. 6 D.L.

1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia l’avviso di accertamento n.

TVK011200948/2014, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato, per l’anno 2011, un maggior reddito di impresa (Euro 34.826,00) da sottoporre a tassazione diretta ed IVA.

La CTP accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo legittimo unicamente il recupero dell’IVA.

2. Il contribuente proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, chiedendo l’annullamento integrale dell’avviso impugnato.

L’Ufficio si costituiva e spiegava appello incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, rigettava ambedue i gravami.

3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a du e motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale affidato a tre motivi.

È stata fissata l’adunanza camerale per il 5 novembre2025.

In data 24/25 luglio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Ufficio deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d). 10, comma 4-bis della legge 146/1998, dell’articolo 10, commi 9 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 1 ss. dPR 441/1997, 2697 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

L amenta che erroneamente la CTR avrebbe escluso l’ammissibilità di tutti gli accertamenti previsti dalla lettera d) del primo comma dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, mentre il richiamo contenuto nell’art. 10, comma 4-bis della legge 146/1998, è limitato agli accertamenti previsti dal secondo periodo della detta disposizione.

2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sul secondo motivo dell’appello incidentale proposto dall’ADE.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c. 4 bis della legge 146/98 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.» per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado in relazione all’IVA, sull’erroneo presupposto della mancata contestazione del ricorrente.

4. Con il secondo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 41 bis del d.p.r. 600/73 e dell’art. 54 d.p.r. 633/72 in relazione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell’art.360 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente respinto l’appello del contribuente con cui chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento.

5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.. per omessa pronuncia sui motivi di appello sollevati in merito alla carenza di supporto probatorio, all’omesso riconoscimento dei costi e all’omesso scorporo del costo del personale dipendente dalla percentuale di ricarico applicata».

6. Va, preliminarmente, evidenziato che il contribuente si è avvalso della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018.L’Ufficio ha depositato, in data 24/25 luglio 2025, istanza di estinzione del giudizio, atteso che la domanda di definizione agevolata è risultata regolare e, in allegato, nota della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, con la quale si comunica l’avvenuta definizione dell’atto di accertamento impugnato nel presente giudizio.

Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in difetto della prova del pagamento di tutte le rate.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delcontribuente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Le spese restano a carico di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7849/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro DELL’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio del secondo; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 2205/25/2016, depositata in data 26 settembre2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto IRPEF, IRAP ed IVA 2011 - Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia l’avviso di accertamento n. TVK011200948/2014, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato, per l’anno 2011, un maggior reddito di impresa (Euro 34.826,00) da sottoporre a tassazione diretta ed IVA. La CTP accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo legittimo unicamente il recupero dell’IVA. 2. Il contribuente proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, chiedendo l’annullamento integrale dell’avviso impugnato. L’Ufficio si costituiva e spiegava appello incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, rigettava ambedue i gravami. 3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a du e motivi. Il contribuente resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale affidato a tre motivi. È stata fissata l’adunanza camerale per il 5 novembre2025. In data 24/25 luglio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Ufficio deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d). 10, comma 4-bis della legge 146/1998, dell’articolo 10, commi 9 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 1 ss. dPR 441/1997, 2697 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». L amenta che erroneamente la CTR avrebbe escluso l’ammissibilità di tutti gli accertamenti previsti dalla lettera d) del primo comma dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, mentre il richiamo contenuto nell’art. 10, comma 4-bis della legge 146/1998, è limitato agli accertamenti previsti dal secondo periodo della detta disposizione. 2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sul secondo motivo dell’appello incidentale proposto dall’ADE. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c. 4 bis della legge 146/98 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.» per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado in relazione all’IVA, sull’erroneo presupposto della mancata contestazione del ricorrente. 4. Con il secondo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 41 bis del d.p.r. 600/73 e dell’art. 54 d.p.r. 633/72 in relazione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell’art.360 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente respinto l’appello del contribuente con cui chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento. 5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.. per omessa pronuncia sui motivi di appello sollevati in merito alla carenza di supporto probatorio, all’omesso riconoscimento dei costi e all’omesso scorporo del costo del personale dipendente dalla percentuale di ricarico applicata». 6. Va, preliminarmente, evidenziato che il contribuente si è avvalso della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018.L’Ufficio ha depositato, in data 24/25 luglio 2025, istanza di estinzione del giudizio, atteso che la domanda di definizione agevolata è risultata regolare e, in allegato, nota della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, con la quale si comunica l’avvenuta definizione dell’atto di accertamento impugnato nel presente giudizio. Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in difetto della prova del pagamento di tutte le rate. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delcontribuente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di
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